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CassazionesentenzaSezione UDecisione del 11 luglio 2023

Cassazione n. 22074/2023

Testo disponibile della fonte

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- ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 27146-2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente non costituito- contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO;-controricorrente - avverso l'ordinanza del TRIBUNALE di PALERMO del 16/03/2022 (r.g. 7492/2021).

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 11/07/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto dichiararsi improcedibile il ricorso.

Rilevato che: il Ministero della giustizia ha depositato un controricorso in risposta al ricorso per regolamento di giurisdizione proposto da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti dell’ordinanza del Tribunale di Palermo depositata il 26-5-2021; con tale ordinanza il tribunale, che era stato adito dal Tantaro ai sensi dell’art. 702-bis cod. proc. civ. con un’azione di danni per la lunga durata della liquidazione coatta amministrativa della Fincoop –Cassa di mutualità soc. coop. a r.l., nella quale egli si era insinuato come creditore, ha dichiarato il proprio difetto di giurisdizione per essere la domanda soggetta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, ai sensi dell’art. 133, lett. a), del cod. proc. amm.

Considerato che: dalfascicolo telematico il ricorso non risulta depositato; lo stesso va quindi dichiarato improcedibile in base agli artt. 369 cod. proc. civ. e 196-quater, primo comma, disp. att. stesso codice (v.

Cass. Sez. 1 n. 10689 - 23) , con priorità rispetto alla eccep ita (dall’avvocatura erariale) inammissibilità per esser stato proposto dopo la già intervenuta declinatoria di giurisdizione; anche rispetto alle nuove norme sul processo telematico di cassazione va ribadito il principio secondo cui l’improcedibilità per omesso deposito del ricorso deve essere dichiarata con priorità rispetto a ogni possibile rilievo d'inammissibilità, poiché l'improcedibilità non consente alcun ulteriore esame del ricorso stesso (cfr. Cass. Sez.

U n.7431-91 e poi indicativamente Cass.

Se z. 1104 - 06, Cass. Sez. 2 n. 9567-11, Cass. Sez. 3 n. 1389-21); le spese processuali vanno poste a carico del ricorrente; l’improcedibilità comporta che deve darsi atto dell’esistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, secondo la disciplina dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002. p.q.m.

La Corte, a sezioni unite, dichiara improcedibile il ricorso e condanna il ricorrente alle spese processuali, che liquida in 2.500,00 EUR oltre le spese prenotate a debito.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello relativo al ricorso, se dovuto.

Deciso i

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
- ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 27146-2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente non costituito- contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO;-controricorrente - avverso l'ordinanza del TRIBUNALE di PALERMO del 16/03/2022 (r.g. 7492/2021). Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 11/07/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto dichiararsi improcedibile il ricorso. Rilevato che: il Ministero della giustizia ha depositato un controricorso in risposta al ricorso per regolamento di giurisdizione proposto da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti dell’ordinanza del Tribunale di Palermo depositata il 26-5-2021; con tale ordinanza il tribunale, che era stato adito dal Tantaro ai sensi dell’art. 702-bis cod. proc. civ. con un’azione di danni per la lunga durata della liquidazione coatta amministrativa della Fincoop –Cassa di mutualità soc. coop. a r.l., nella quale egli si era insinuato come creditore, ha dichiarato il proprio difetto di giurisdizione per essere la domanda soggetta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, ai sensi dell’art. 133, lett. a), del cod. proc. amm. Considerato che: dalfascicolo telematico il ricorso non risulta depositato; lo stesso va quindi dichiarato improcedibile in base agli artt. 369 cod. proc. civ. e 196-quater, primo comma, disp. att. stesso codice (v. Cass. Sez. 1 n. 10689 - 23) , con priorità rispetto alla eccep ita (dall’avvocatura erariale) inammissibilità per esser stato proposto dopo la già intervenuta declinatoria di giurisdizione; anche rispetto alle nuove norme sul processo telematico di cassazione va ribadito il principio secondo cui l’improcedibilità per omesso deposito del ricorso deve essere dichiarata con priorità rispetto a ogni possibile rilievo d'inammissibilità, poiché l'improcedibilità non consente alcun ulteriore esame del ricorso stesso (cfr. Cass. Sez. U n.7431-91 e poi indicativamente Cass. Se z. 1104 - 06, Cass. Sez. 2 n. 9567-11, Cass. Sez. 3 n. 1389-21); le spese processuali vanno poste a carico del ricorrente; l’improcedibilità comporta che deve darsi atto dell’esistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, secondo la disciplina dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002. p.q.m. La Corte, a sezioni unite, dichiara improcedibile il ricorso e condanna il ricorrente alle spese processuali, che liquida in 2.500,00 EUR oltre le spese prenotate a debito. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello relativo al ricorso, se dovuto. Deciso i
Sentenza Cassazione n. 22074/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris