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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 22 marzo 2024

Cassazione n. 17922/2024

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/06/2023 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letti i ricorsi proposti nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti, il provvedimento impugnato e la memoria nell'interesse di entrambi i ricorrenti in cui sono stati ulteriormente illustrati il primo e il terzo motivo di ricorso; ritenuto che il primo motivo di ricorso, comune ad entrambi i ricorrenti, è generico e manifestamente infondato in quanto la Corte territoriale ha ravvisato la circostanza aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen. con una motivazione immune da vizi logici o giuridici, con la quale i ricorrenti omettono il dovuto confronto critico, in considerazione della caratura criminale del Crea, reggente della cosca mafiosa operativa a Rizziconi, Comune di provenienza dei due ricorrenti, nonché della concreta condotta posta in essere dagli stessi, consistita non solo nel fornire ospitalità al Crea e nel provvedere ad ogni esigenza del latitante e della sua famiglia, ma anche nel fornire i dispositivi (pen drive, tablet, microcamere, smatphone) attraverso i quali lo stesso ha continuato ad esercitare il suo suolo all'interno dell'omonima cosca (si vedano le pagine da 4 a 8 della sentenza e, in particolare, quanto all'elemento soggettivo, il par. 3.1.3); ritenuto, inoltre, che il secondo comune motivo di ricorso è generico e manifestamente infondato, atteso che la Corte territoriale con motivazione adeguata e non manifestamente illogica, completamente ignorata dai ricorrenti, ha illustrato le ragioni poste a fondamento sia del diniego delle circostanze attenuanti generiche (si veda pagina 8, par. 3.2) che della determinazione del trattamento sanzionatorio (si veda pagina 9, par. 3.2.1), in relazione al quale la misura dell'aumento per la continuazione è stata determinata in misura notevolmente al di sotto del minimo edittale; ritenuto, infine, che il terzo motivo di ricorso, dedotto nel solo interesse del Monterosso, è manifestamente infondato, dovendosi, al riguardo, ribadire il consolidato principio di diritto in forza del quale non contravviene al divieto di "reformatio in peius" il giudice di appello che, pur in presenza di impugnazione proposto dal solo imputato, revochi il beneficio della sospensione condizionale, nelle ipotesi previste dai commi primo e terzo dell'art. 168 cod. pen., ricorrente nel caso di specie, in quanto, in entrambi i casi, si tratta di provvedimenti dichiarativi, riguardanti effetti che si producono "ope legis" e presuppongono un'attività puramente ricognitiva e non discrezionale o valutativa, a differenza dell'ipotesi di cui al comma secondo del medesimo articolo che, invece, ha natura costitutiva e implica un giudizio sull'indole e sulla gravità del reato, rispetto al quale l'imputato deve essere posto nella condizione di potersi difendere (Sez. 2, n. 37009 del 30/06/2016, Seck, Rv. 267913); ritenuto che all'inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno da versare in favore della cassa delle ammende, non potendosi ritenere che gli stessi abbiano proposto i ricorsi senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 22 marzo 2024 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/06/2023 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letti i ricorsi proposti nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti, il provvedimento impugnato e la memoria nell'interesse di entrambi i ricorrenti in cui sono stati ulteriormente illustrati il primo e il terzo motivo di ricorso; ritenuto che il primo motivo di ricorso, comune ad entrambi i ricorrenti, è generico e manifestamente infondato in quanto la Corte territoriale ha ravvisato la circostanza aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen. con una motivazione immune da vizi logici o giuridici, con la quale i ricorrenti omettono il dovuto confronto critico, in considerazione della caratura criminale del Crea, reggente della cosca mafiosa operativa a Rizziconi, Comune di provenienza dei due ricorrenti, nonché della concreta condotta posta in essere dagli stessi, consistita non solo nel fornire ospitalità al Crea e nel provvedere ad ogni esigenza del latitante e della sua famiglia, ma anche nel fornire i dispositivi (pen drive, tablet, microcamere, smatphone) attraverso i quali lo stesso ha continuato ad esercitare il suo suolo all'interno dell'omonima cosca (si vedano le pagine da 4 a 8 della sentenza e, in particolare, quanto all'elemento soggettivo, il par. 3.1.3); ritenuto, inoltre, che il secondo comune motivo di ricorso è generico e manifestamente infondato, atteso che la Corte territoriale con motivazione adeguata e non manifestamente illogica, completamente ignorata dai ricorrenti, ha illustrato le ragioni poste a fondamento sia del diniego delle circostanze attenuanti generiche (si veda pagina 8, par. 3.2) che della determinazione del trattamento sanzionatorio (si veda pagina 9, par. 3.2.1), in relazione al quale la misura dell'aumento per la continuazione è stata determinata in misura notevolmente al di sotto del minimo edittale; ritenuto, infine, che il terzo motivo di ricorso, dedotto nel solo interesse del Monterosso, è manifestamente infondato, dovendosi, al riguardo, ribadire il consolidato principio di diritto in forza del quale non contravviene al divieto di "reformatio in peius" il giudice di appello che, pur in presenza di impugnazione proposto dal solo imputato, revochi il beneficio della sospensione condizionale, nelle ipotesi previste dai commi primo e terzo dell'art. 168 cod. pen., ricorrente nel caso di specie, in quanto, in entrambi i casi, si tratta di provvedimenti dichiarativi, riguardanti effetti che si producono "ope legis" e presuppongono un'attività puramente ricognitiva e non discrezionale o valutativa, a differenza dell'ipotesi di cui al comma secondo del medesimo articolo che, invece, ha natura costitutiva e implica un giudizio sull'indole e sulla gravità del reato, rispetto al quale l'imputato deve essere posto nella condizione di potersi difendere (Sez. 2, n. 37009 del 30/06/2016, Seck, Rv. 267913); ritenuto che all'inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno da versare in favore della cassa delle ammende, non potendosi ritenere che gli stessi abbiano proposto i ricorsi senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000). P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 22 marzo 2024 [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 17922/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris