Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 00251/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

11/2025 CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 19007 R.G.anno 2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] di Ragusa soc. coop. p.a., rappresentata e difesadall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] , domiciliat a presso l’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; ricorrente contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentat a e difes a dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], domiciliatapresso l’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; controricorrente avverso la sentenza n. 104/2021 depositata il 12 gennaio 2021 del la Corte di appellodi Catania.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28 novembre 2025 dal consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Sez.

I–RG 19007/2021 camera di consiglio28.11.2025

1. ─ [OSCURATO:PERSONA] di Ragusa soc. coop. p.a. ha proposto opposizione avverso undecreto ingiuntivo con cui, su ricorso di [OSCURATO:PERSONA], era stataintimata al detto istituto di credito la consegna di documentazione bancaria.

Il Tribunale di Catania ha respinto l’opposizione e la Corte di appello etnea ha disatteso il gravame proposto contro la pronuncia di primo grado.

2. ─ [OSCURATO:PERSONA] di Ragusa ricorre per cassazione con due motivi.

Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA].

Sono state depositate memorie. [OSCURATO:PERSONA]

1. ― Il primo motivo oppone la violazione o falsa applicazione degli artt. 117 e 119 t.u.b. (d. lgs. n. 385/1993)in relazione agli artt.2033 e 2946 c.c..

Si censura la sentenza della Corte di appello nella parte in cui detta Corte ha ritenuto che l’obbligo di consegna della documentazione contrattuale al correntista, da parte della banca, cessi solo con lo spirare del termine di prescrizione ordinaria peresercitare l’azione di ripetizione,e cioè una volta che siano decorsi dieci anni d a lla chiusura del rapporto.

Si lamenta che il Giudice distrettuale , pur rettamente riconoscendo che il termine decennale previsto dall’art. 119, quarto comma, t.u.b. non sia applicabile al documento contrattuale, non abbia «indicato la fonte normativa chedeterminerebbe l’obbligo di consegna fintanto che non sia prescritto ildiritto del cliente all’azione di ripetizione».

Col secondo mezzo si denuncia l’omesso esame o l’incongruente motivazione circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti.

Sideduce quanto segue.

La Corte territoriale, pur rilevando che l’obbligo di conservazione del contratto debba essere riferito «a l documento contrattuale che disciplina il rapporto al momento della suachiusura e non a precedenti contratti che siano stati superati dalla stipula dinuovi, ha tuttavia rigettato l’appello omettendo Sez.

I–RG 19007/2021 camera di consiglio28.11.2025 del tutto di considerare cheil contratto di cui il Giudice di primo grado aveva ordinato la consegna era proprio un contratto superato dalla stipula di nuovi che erano, fin dalla richiesta, stati consegnati dalla banca alla cliente».

Rileva la ricorrente chel’appello aveva ad oggetto esclusivamente la contestazione dell’obbligo di consegnadello scritto che documentava ilcontratto concluso nel 1998 : l’unico a non essere stato consegnato, in quanto di formazione ultradecennale.

2. ― I l primo motivo sollecita l’approfondimento della questione circa la latitudine, sul piano oggettivo, della previsione contenuta nell’art. 119, comma 4, t.u.b.: nella fattispecie si fa infatti qu e stione del diritto di ottenere copia della scrittura privata che documentava il contratto del 1998: documento, questo, la cui consegna è stata giudizialmente ottenuta con decreto ingiuntivo del 23 settembre 2016.

3. — La Corte di merito ha in sintesi ritenuto che l’art. 119, comma 4, t.u.b. concernala sola «documentazione inerente a singole operazioni», sicché essa non si estenderebbe alla docum entazione contrattuale.

Ha rilevatoche il document o bancari o contrattual e n on è un document o contabil e , t rattandosi , piuttosto, del «documento che rappresenta l’atto costitutivo del rapporto».

Il G i udice distrettuale h a quindi osservato che « finché il rapporto di conto corrente rimane in essere,il contratto deve essere conservato e rimane sempre esigibile dal cliente in copia nei limiti del termine di compimento della prescrizione ordinaria decennale(non dalla data di stipula del contratto) ma dalla data della chiusura del rapporto di conto corrente».

Ha poi precisato che tale conclusione risulterebbe coerente con la disciplina della prescrizione « n el senso che la distruzione del contratto riguardante un rapporto bancario viene consentita nel momento in cui alle parti(ed in particolare al correntista) il decorso del tempo (nel caso dieci anni ) preclude l'esercizio dei diritti nascenti del rapporto e , in particolare, l'azione di ripetizione dell'indebito».

Questo sviluppo argomentativo non può condividersi che nella Sez.

I–RG 19007/2021 camera di consiglio28.11.2025 prima parte.

4. — Il diritto del cliente di ottenere dall'istituto bancario la consegna di copia della documentazione relativa alle operazioni dell'ultimo decennio, previsto dal quarto comma dell'art. 119 t.u.b., si configura come un diritto sostanziale (Cass.19 ottobre 1999, n. 11733; Cass.27 settembre 2001, n. 12093 ; Cass. 13 luglio 2007, n. 15669 ; Cass. 29 novembre 2022, n. 35039).

Tale obbligo copre solo le operazioni degli ultimi dieci anni, operando, al di fuori di questo limite, il generale onere di conservazione della documentazione rappresentativa dei propri diritti, gravante in modo indifferenziato su tutte le parti (Cass. 29 novembre 2022, n. 35039, cit.).

5. — Come rettamente osservato dalla Corte di appello, la disposizione non riguarda la documentazione contrattuale in quanto tale.

A favore di questaconclusione m ilitano , in effetti, due argomenti.

Anzitutto, sul versante dell’esegesi testuale, la documentazione del contrattonon è riconducibile a quella delle «singole operazioni» d i cui parla la norma.

Sono «operazioni»bancarie le attivit à che l’istituto di credito svolge nell’interesse della clientela, principalmente riconducibili, in base all’art. 10 t.u.b.,alla raccolta di risparmio tra il pubblico e all’esercizio del credito.

Il contratto bancario programm a dette operazioni ma non si identifica con esse.La distinzione tra l’uno e le altreviene chiaramente ad emersione nell’art. 117 t.u.b., nel quale le singole operazioni sono prese in considerazione ai fini dell’eterointegrazione del contratto che sia mancante dell’indicazione dei tassi di interesse o di altre condizi oni negoziali , o che rechi, sul punto, una pattuizione nulla:la norma tiene infatti distinti il contratto, che nei casi indicati è affetto da nullità parziale, e le operazioni poste in essere in esecuzione dello stesso, allequali si applicano gli interessi e le condizionisostitutivi di cui al comma 7.

In secondo luogo, sul piano sistematico, va valorizzata la Sez.

I–RG 19007/2021 camera di consiglio28.11.2025 corrispondenza del termine decennale menzionato dall’ultimo comma dell’art. 119 t.u.b. con quello di conservazione delle scritture contabili, che trova espressione nella previsio ne dell’art. 2220 c.c. (cfr. , ad esempio,in motivazione, la cit. Cass. 29 novembre 2022, n. 35039 ) : in tal senso, il fatto che il cliente possa ottener e copia della documentazione inerente ad operazioni «poste in essere negli ultimi dieci anni» si spiega proprio con il limite temporale antro cui opera l’obbligo della banca di conservare le scritture contabili che sono destinate a documentare le operazioni in discorso.

6. —Se il documento contrattuale è estraneo alla fattispecie della norma di carattere generale contenuta nell’art. 119, comma 4, t.u.b., non vi è mododi assumere che il correntista abbia un diritto sostanziale al rilascio della scrittura privata, da considerarsi autonomo e ulteriore rispetto a quello che a luideriva dalla conclusione del negozio: obbligo chela banca deve assolvere in occasione della stipula.

Il diritto del correntista di ottenerecopia del contratto discende, propriamente,dalla previsione dell’art. 117, comm a 1 , t.u.b., secondo cui «[i]contratti sono redatti per iscritto e un esemplare è consegnato ai clienti»: ed è, questo, un diritto ben diverso da quello considerato dall’art. 119, quarto comma, t.u.b..

In forza dell’art. 117, comma 1, t.u.b. il cliente della banca può esigere, in sede di stipula, o anche dopo, che il documento contrattuale gli venga consegnato(e le istruzioni della Banca d’Italia del 2009 sulla trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari, dispongono che la consegna siaattestata, nel caso di contratto concluso dal consumatore, mediante un ’ apposita sottoscrizione,da parte di quest’ultimo, ulteriore rispetto alla firma del contratto, da apporsi sull’esemplare del contratto conservato dal finanziatore).

Mala norma del cit. art. 117, comma 1, non prevede affatto chela banca, una volta abbia provveduto al la consegna al cliente dell’esemplare del contratto, sia tenuta a rilasciargliene ulteriori copie.

Èben vero che talune disposizioni, nella prospettiva di tutela del Sez.

I–RG 19007/2021 camera di consiglio28.11.2025 consumatore, contemplano discipline speciali: così, l’ art. 126 - quinquies, comma 2, t.u.b. prevede l’accesso del consumatore « [i]n qualsiasi momento del rapporto» alle condizioni previste nel contratto quadro dei servizi di pagamento (art. 126-quinquies, comma 2, t.u.b.); in materia di commercializzazione a distanza dei servizi finanziari trova la sua collocazione il diritto, da parte del consumatore, di ricevere, «[i]n qualsiasi momento del rapporto contrattuale», una copia delle condizioni pattuite «su supporto cartaceo»[art. 67-undecies, comma 3, c. cons.: disposizione, questa, correlata alla particolare tecnica di conclusione del contratto — la quale non esige la presenza fisica simultanea del professionista e del consumatore, giusta l’art. 50, lett. b), c. cons. —e che trova, per la verità, la sua giustificazione nel dato per cui le condizioni contrattuali, in questa particolare fattispecie, possono essere comunicate su di un supporto durevole diverso da quello cartaceo ex art. 67-udecies, cit., comma 1].

Si tratta, peraltro, e come è evidente, di dettami particolari che non contraddicono la portata sopra chiarita del cit. art. 119, comma 4, t.u.b., costituendo, piuttosto un complemento prescrittivodi quest’ultima disposizione, nel senso che integrano la disciplina dellatrasparenza bancaria con regole che sono estranee al perimetro precettivodella norma in discorso .

Le considerazioni fin qui svolte portano dunque a negare che il cliente abbia il diritto di esigere dalla banca, in base all’art. 119, comma 4, t.u.b., una copia del contratto da luigià ricevuto.

Per conseguenza, delle due l’una: o il cliente ha ricevutocopia del contratto, e allora non potràpretendere di esercitare una seconda volta ildiritto alla consegna, il quale ha già trovato attuazione , protendo al più invocare, nel corso del processodi cui sia parte, che si provveda ex art. 210 c.p.c. all’esibizione del documento che abbia in ipotesi smarrito, e di cui reputi necessaria l’acqu i sizione ( ma questo dell’esibizione è un profilo che nella presente sede non deve essere esaminato); oppure il predetto cliente non ha ricevuto copia del Sez.

I–RG 19007/2021 camera di consiglio28.11.2025 contratto: e in questo caso egli avrà il diritto di ottenerne la consegna, giusta l’art. 117, comma 1, t.u.b., anche a mezzo di decreto ingiuntivo, nel rispetto della prescrizione — quella ordinaria decennale — che gli vengaeventualmente opposta , la quale decorrerà dal momento in cui il diritto in questione poteva essere fatto valere ex art. 2935 c.c., e cioè daltempo dell’avvenuto perfezionamento del negozio.

Erra dunque la Corte di appello quando configura un generale dirittodel cliente alla consegna della scrittura privata , da esercitare a partire dal momento in cui il rapporto bancario si è esaurito: diritto che non ha fondamento normativo.

7. — Ciò posto, il primo motivo è no n dimeno inammissibile, in quanto la banca ricorrente non ha adeguatamente circostanziato l’oggetto della pretesa cui ha inteso resistere;in particolare, col mezzo di censura propostonon ha chiarito se in sede di merito avesse opposto che la copia del contratto era stata già consegnata, evenienza, questa, che escludeva, per quanto detto, un vero e proprio obbligo di provvedervinuovamente.

I l motivo è conseguentemente carente della necessaria specificità(art. 366, n. 6, c.p.c.).

8. — Il secondo motivo , vertente sull’omesso esame del fatto decisivo per cui il contratto del 1998 sarebbe stato superato da quelli del 2006 e 2007, già consegnati, oltre che sul vizio di motivazione)è pure inammissibile, sotto un duplice profilo: anche qui per genericità, non risultando precisatose e in che modo il tema relativo ai contratti del 2006 e 2007 abbia fatto ingressoavanti al Tribunale e alla Corte di appello; per carenza di decisività, in quanto, in assenza di consegna del documento contrattuale al momento della stipula, il cliente aveva comunque diritto ad ottenerne l’acquisizione.

9. ― Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile.

10. — Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza.

P.Q.M Sez.

I–RG 19007/2021 camera di consiglio28.11.2025 La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro4.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi,liquidati in euro 200,00, ed agli accessori di legge; ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
11/2025 CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 19007 R.G.anno 2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] di Ragusa soc. coop. p.a., rappresentata e difesadall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] , domiciliat a presso l’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; ricorrente contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentat a e difes a dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], domiciliatapresso l’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; controricorrente avverso la sentenza n. 104/2021 depositata il 12 gennaio 2021 del la Corte di appellodi Catania. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28 novembre 2025 dal consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Sez. I–RG 19007/2021 camera di consiglio28.11.2025 1. ─ [OSCURATO:PERSONA] di Ragusa soc. coop. p.a. ha proposto opposizione avverso undecreto ingiuntivo con cui, su ricorso di [OSCURATO:PERSONA], era stataintimata al detto istituto di credito la consegna di documentazione bancaria. Il Tribunale di Catania ha respinto l’opposizione e la Corte di appello etnea ha disatteso il gravame proposto contro la pronuncia di primo grado. 2. ─ [OSCURATO:PERSONA] di Ragusa ricorre per cassazione con due motivi. Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA]. Sono state depositate memorie. [OSCURATO:PERSONA] 1. ― Il primo motivo oppone la violazione o falsa applicazione degli artt. 117 e 119 t.u.b. (d. lgs. n. 385/1993)in relazione agli artt.2033 e 2946 c.c.. Si censura la sentenza della Corte di appello nella parte in cui detta Corte ha ritenuto che l’obbligo di consegna della documentazione contrattuale al correntista, da parte della banca, cessi solo con lo spirare del termine di prescrizione ordinaria peresercitare l’azione di ripetizione,e cioè una volta che siano decorsi dieci anni d a lla chiusura del rapporto. Si lamenta che il Giudice distrettuale , pur rettamente riconoscendo che il termine decennale previsto dall’art. 119, quarto comma, t.u.b. non sia applicabile al documento contrattuale, non abbia «indicato la fonte normativa chedeterminerebbe l’obbligo di consegna fintanto che non sia prescritto ildiritto del cliente all’azione di ripetizione». Col secondo mezzo si denuncia l’omesso esame o l’incongruente motivazione circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti. Sideduce quanto segue. La Corte territoriale, pur rilevando che l’obbligo di conservazione del contratto debba essere riferito «a l documento contrattuale che disciplina il rapporto al momento della suachiusura e non a precedenti contratti che siano stati superati dalla stipula dinuovi, ha tuttavia rigettato l’appello omettendo Sez. I–RG 19007/2021 camera di consiglio28.11.2025 del tutto di considerare cheil contratto di cui il Giudice di primo grado aveva ordinato la consegna era proprio un contratto superato dalla stipula di nuovi che erano, fin dalla richiesta, stati consegnati dalla banca alla cliente». Rileva la ricorrente chel’appello aveva ad oggetto esclusivamente la contestazione dell’obbligo di consegnadello scritto che documentava ilcontratto concluso nel 1998 : l’unico a non essere stato consegnato, in quanto di formazione ultradecennale. 2. ― I l primo motivo sollecita l’approfondimento della questione circa la latitudine, sul piano oggettivo, della previsione contenuta nell’art. 119, comma 4, t.u.b.: nella fattispecie si fa infatti qu e stione del diritto di ottenere copia della scrittura privata che documentava il contratto del 1998: documento, questo, la cui consegna è stata giudizialmente ottenuta con decreto ingiuntivo del 23 settembre 2016. 3. — La Corte di merito ha in sintesi ritenuto che l’art. 119, comma 4, t.u.b. concernala sola «documentazione inerente a singole operazioni», sicché essa non si estenderebbe alla docum entazione contrattuale. Ha rilevatoche il document o bancari o contrattual e n on è un document o contabil e , t rattandosi , piuttosto, del «documento che rappresenta l’atto costitutivo del rapporto». Il G i udice distrettuale h a quindi osservato che « finché il rapporto di conto corrente rimane in essere,il contratto deve essere conservato e rimane sempre esigibile dal cliente in copia nei limiti del termine di compimento della prescrizione ordinaria decennale(non dalla data di stipula del contratto) ma dalla data della chiusura del rapporto di conto corrente». Ha poi precisato che tale conclusione risulterebbe coerente con la disciplina della prescrizione « n el senso che la distruzione del contratto riguardante un rapporto bancario viene consentita nel momento in cui alle parti(ed in particolare al correntista) il decorso del tempo (nel caso dieci anni ) preclude l'esercizio dei diritti nascenti del rapporto e , in particolare, l'azione di ripetizione dell'indebito». Questo sviluppo argomentativo non può condividersi che nella Sez. I–RG 19007/2021 camera di consiglio28.11.2025 prima parte. 4. — Il diritto del cliente di ottenere dall'istituto bancario la consegna di copia della documentazione relativa alle operazioni dell'ultimo decennio, previsto dal quarto comma dell'art. 119 t.u.b., si configura come un diritto sostanziale (Cass.19 ottobre 1999, n. 11733; Cass.27 settembre 2001, n. 12093 ; Cass. 13 luglio 2007, n. 15669 ; Cass. 29 novembre 2022, n. 35039). Tale obbligo copre solo le operazioni degli ultimi dieci anni, operando, al di fuori di questo limite, il generale onere di conservazione della documentazione rappresentativa dei propri diritti, gravante in modo indifferenziato su tutte le parti (Cass. 29 novembre 2022, n. 35039, cit.). 5. — Come rettamente osservato dalla Corte di appello, la disposizione non riguarda la documentazione contrattuale in quanto tale. A favore di questaconclusione m ilitano , in effetti, due argomenti. Anzitutto, sul versante dell’esegesi testuale, la documentazione del contrattonon è riconducibile a quella delle «singole operazioni» d i cui parla la norma. Sono «operazioni»bancarie le attivit à che l’istituto di credito svolge nell’interesse della clientela, principalmente riconducibili, in base all’art. 10 t.u.b.,alla raccolta di risparmio tra il pubblico e all’esercizio del credito. Il contratto bancario programm a dette operazioni ma non si identifica con esse.La distinzione tra l’uno e le altreviene chiaramente ad emersione nell’art. 117 t.u.b., nel quale le singole operazioni sono prese in considerazione ai fini dell’eterointegrazione del contratto che sia mancante dell’indicazione dei tassi di interesse o di altre condizi oni negoziali , o che rechi, sul punto, una pattuizione nulla:la norma tiene infatti distinti il contratto, che nei casi indicati è affetto da nullità parziale, e le operazioni poste in essere in esecuzione dello stesso, allequali si applicano gli interessi e le condizionisostitutivi di cui al comma 7. In secondo luogo, sul piano sistematico, va valorizzata la Sez. I–RG 19007/2021 camera di consiglio28.11.2025 corrispondenza del termine decennale menzionato dall’ultimo comma dell’art. 119 t.u.b. con quello di conservazione delle scritture contabili, che trova espressione nella previsio ne dell’art. 2220 c.c. (cfr. , ad esempio,in motivazione, la cit. Cass. 29 novembre 2022, n. 35039 ) : in tal senso, il fatto che il cliente possa ottener e copia della documentazione inerente ad operazioni «poste in essere negli ultimi dieci anni» si spiega proprio con il limite temporale antro cui opera l’obbligo della banca di conservare le scritture contabili che sono destinate a documentare le operazioni in discorso. 6. —Se il documento contrattuale è estraneo alla fattispecie della norma di carattere generale contenuta nell’art. 119, comma 4, t.u.b., non vi è mododi assumere che il correntista abbia un diritto sostanziale al rilascio della scrittura privata, da considerarsi autonomo e ulteriore rispetto a quello che a luideriva dalla conclusione del negozio: obbligo chela banca deve assolvere in occasione della stipula. Il diritto del correntista di ottenerecopia del contratto discende, propriamente,dalla previsione dell’art. 117, comm a 1 , t.u.b., secondo cui «[i]contratti sono redatti per iscritto e un esemplare è consegnato ai clienti»: ed è, questo, un diritto ben diverso da quello considerato dall’art. 119, quarto comma, t.u.b.. In forza dell’art. 117, comma 1, t.u.b. il cliente della banca può esigere, in sede di stipula, o anche dopo, che il documento contrattuale gli venga consegnato(e le istruzioni della Banca d’Italia del 2009 sulla trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari, dispongono che la consegna siaattestata, nel caso di contratto concluso dal consumatore, mediante un ’ apposita sottoscrizione,da parte di quest’ultimo, ulteriore rispetto alla firma del contratto, da apporsi sull’esemplare del contratto conservato dal finanziatore). Mala norma del cit. art. 117, comma 1, non prevede affatto chela banca, una volta abbia provveduto al la consegna al cliente dell’esemplare del contratto, sia tenuta a rilasciargliene ulteriori copie. Èben vero che talune disposizioni, nella prospettiva di tutela del Sez. I–RG 19007/2021 camera di consiglio28.11.2025 consumatore, contemplano discipline speciali: così, l’ art. 126 - quinquies, comma 2, t.u.b. prevede l’accesso del consumatore « [i]n qualsiasi momento del rapporto» alle condizioni previste nel contratto quadro dei servizi di pagamento (art. 126-quinquies, comma 2, t.u.b.); in materia di commercializzazione a distanza dei servizi finanziari trova la sua collocazione il diritto, da parte del consumatore, di ricevere, «[i]n qualsiasi momento del rapporto contrattuale», una copia delle condizioni pattuite «su supporto cartaceo»[art. 67-undecies, comma 3, c. cons.: disposizione, questa, correlata alla particolare tecnica di conclusione del contratto — la quale non esige la presenza fisica simultanea del professionista e del consumatore, giusta l’art. 50, lett. b), c. cons. —e che trova, per la verità, la sua giustificazione nel dato per cui le condizioni contrattuali, in questa particolare fattispecie, possono essere comunicate su di un supporto durevole diverso da quello cartaceo ex art. 67-udecies, cit., comma 1]. Si tratta, peraltro, e come è evidente, di dettami particolari che non contraddicono la portata sopra chiarita del cit. art. 119, comma 4, t.u.b., costituendo, piuttosto un complemento prescrittivodi quest’ultima disposizione, nel senso che integrano la disciplina dellatrasparenza bancaria con regole che sono estranee al perimetro precettivodella norma in discorso . Le considerazioni fin qui svolte portano dunque a negare che il cliente abbia il diritto di esigere dalla banca, in base all’art. 119, comma 4, t.u.b., una copia del contratto da luigià ricevuto. Per conseguenza, delle due l’una: o il cliente ha ricevutocopia del contratto, e allora non potràpretendere di esercitare una seconda volta ildiritto alla consegna, il quale ha già trovato attuazione , protendo al più invocare, nel corso del processodi cui sia parte, che si provveda ex art. 210 c.p.c. all’esibizione del documento che abbia in ipotesi smarrito, e di cui reputi necessaria l’acqu i sizione ( ma questo dell’esibizione è un profilo che nella presente sede non deve essere esaminato); oppure il predetto cliente non ha ricevuto copia del Sez. I–RG 19007/2021 camera di consiglio28.11.2025 contratto: e in questo caso egli avrà il diritto di ottenerne la consegna, giusta l’art. 117, comma 1, t.u.b., anche a mezzo di decreto ingiuntivo, nel rispetto della prescrizione — quella ordinaria decennale — che gli vengaeventualmente opposta , la quale decorrerà dal momento in cui il diritto in questione poteva essere fatto valere ex art. 2935 c.c., e cioè daltempo dell’avvenuto perfezionamento del negozio. Erra dunque la Corte di appello quando configura un generale dirittodel cliente alla consegna della scrittura privata , da esercitare a partire dal momento in cui il rapporto bancario si è esaurito: diritto che non ha fondamento normativo. 7. — Ciò posto, il primo motivo è no n dimeno inammissibile, in quanto la banca ricorrente non ha adeguatamente circostanziato l’oggetto della pretesa cui ha inteso resistere;in particolare, col mezzo di censura propostonon ha chiarito se in sede di merito avesse opposto che la copia del contratto era stata già consegnata, evenienza, questa, che escludeva, per quanto detto, un vero e proprio obbligo di provvedervinuovamente. I l motivo è conseguentemente carente della necessaria specificità(art. 366, n. 6, c.p.c.). 8. — Il secondo motivo , vertente sull’omesso esame del fatto decisivo per cui il contratto del 1998 sarebbe stato superato da quelli del 2006 e 2007, già consegnati, oltre che sul vizio di motivazione)è pure inammissibile, sotto un duplice profilo: anche qui per genericità, non risultando precisatose e in che modo il tema relativo ai contratti del 2006 e 2007 abbia fatto ingressoavanti al Tribunale e alla Corte di appello; per carenza di decisività, in quanto, in assenza di consegna del documento contrattuale al momento della stipula, il cliente aveva comunque diritto ad ottenerne l’acquisizione. 9. ― Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile. 10. — Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza. P.Q.M Sez. I–RG 19007/2021 camera di consiglio28.11.2025 La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro4.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi,liquidati in euro 200,00, ed agli accessori di legge; ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte d
Sentenza Cassazione n. 00251/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris