CassazionedecretoSezione LDecisione del 3 maggio 2026
Cassazione n. 12414/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
gliavvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA];- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall' avvocato2026 [OSCURATO:PERSONA];1151 - controricorrente -avverso la sentenza n. 4/2023 della CORTE D'APPELLO diSALERNO, depositata il 26/01/2023 R.G.N. 325/2021;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del05/03/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 8256/2023Numero sezionale 1151/2026Numero di raccolta generale 12414/2026Data pubblicazione 03/05/20261. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di Appello diSalerno rigettava il gravame proposto dalla [OSCURATO:PERSONA]“[OSCURATO:PERSONA]” avverso sentenza del Tribunale di Salernodel 16/4/2021.2. Detta sentenza aveva rigettato l’opposizione propostadalla Comunità a decreto ingiuntivo che [OSCURATO:PERSONA],dipendente della stessa, idraulico forestale di 4^ qualifica“professionale”, aveva ottenuto nel 2019 per il pagamento dellaretribuzione dei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2014,nella misura mensile di €. 1.477,25.3. L’opposizione era stata fondata sull’assunto che nei mesiin questione il [OSCURATO:PERSONA] non aveva reso la prestazionelavorativa, in quanto legittimamente sospeso per omessaerogazione dei fondi necessari da parte della Regione Campania,e mancata erogazione della [OSCURATO:PERSONA]Agricoltura (CISOA); cosa per la quale la Comunità avevachiesto la chiamata in causa a manleva della Regione Campania;e che l’art. 46 del CCNL di settore (addetti ai lavori disistemazione idraulica e forestale) garantiva l’esecuzione dellaprestazione lavorativa solo per 181 giornate annue, che l’attoreaveva già lavorato nel 2014 all’atto della sospensione.4. Per gli stessi motivi, e per la mancata autorizzazione allachiamata, la Comunità aveva proposto appello, che la Corteterritoriale respingeva perché (in sintesi): correttamente ilTribunale non aveva autorizzato la chiamata, posto che, ai sensidell’art. 6, comma 1, della L.R. n.1/2016 («Interventi finanziariper le attività di forestazione e bonifica montana»), cheprevedeva che «Per assicurare il riequilibrio finanziario econcorrere al raggiungimento degli obiettivi regionali in materiaNumero registro generale 8256/2023Numero sezionale 1151/2026Numero di raccolta generale 12414/2026Data pubblicazione 03/05/2026di bonifica montana e difesa del suolo (agli Enti delegati) sonoriconosciuti, nei limiti degli stanziamenti regionali, i maggiorioneri derivanti dall'attuazione delle opere non completamentefinanziate per il periodo 2010 2014 e dal mancatoriconoscimento della cassa integrazione salariale operaiagricoli», la Regione era tenuta ad addossarsi l’onere solo neilimiti degli stanziamenti regionali, che «spettava alla Regionedeterminare ad assegnare in via del tutto discrezionale, condecisioni di natura politica e/o macroeconomica sulle quali nonpuò incidere il giudice ordinario».Né la disposizione prevedeva espressamente una responsabilitàsolidale, né automatica, della Regione al riguardo; e tantomenoun obbligo di diretta erogazione. In ogni caso, laddove dettaerogazione fosse rientrata nell’ambito degli stanziamentiregionali, la Regione era solo tenuta all’erogazione allaComunità dei fondi. Non sussisteva, pertanto, una ipotesi dilitisconsorzio necessario.Quanto al secondo motivo, richiamato verbale di incontrosvoltosi il 21/10/2013 presso l’[OSCURATO:PERSONA]Agricoltura prodotto dall’ente appellante, dante evidenzadel fatto che in quella sede il Direttore Generale dell’Inps avevadichiarato non sussistere problemi ostativi all’accettazione dirichieste di ricorso alla CISOA da parte delle [OSCURATO:PERSONA],ed invitato quest’ultime, ove ne ravvisassero la necessità, apresentarle; e nota del 4/3/2013 con la quale la Regione avevaa sua volta invitato le Comunità bisognose ad attivarsi alriguardo; ne evinceva che da tali evidenze non derivava di persé un esonero dell’Ente ad erogare le retribuzioni, come daquesto sostenuto, ma che lo stesso aveva l’onere di chiedereNumero registro generale 8256/2023Numero sezionale 1151/2026Numero di raccolta generale 12414/2026Data pubblicazione 03/05/2026all’Inps l’attivazione della CISOA. L’appellante aveva affermatodi aver chiesto, ma non ottenuto, la CISOA per l’anno 2014; eperaltro non aveva provato di averla chiesta, né che le era statanegata da parte dell’Inps.In tali circostanze valeva il principio di diritto secondo il quale ildatore di lavoro non può sospendere unilateralmente l’attivitàlavorativa e, corrispettivamente, il pagamento dellaretribuzione, salva la prova della impossibilità sopravvenuta;sicchè il lavoratore aveva diritto all’ordinaria retribuzione senzanecessità di messa in mora. In particolare, tanto valeva in casodi CIG non autorizzata.5. Per la cassazione della sentenza, data per notificata il2/2/2023, ricorre la [OSCURATO:PERSONA] “[OSCURATO:PERSONA]” con6. [OSCURATO:PERSONA] con controricorso.7. Entrambe le parti hanno presentato memoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Il primo motivo denuncia, in relazione al n.3 del primocomma dell’art.360 c.p.c., «Error in procedendo et in iudicando- violazione e falsa applicazione degli artt. 106 e 269 c.p.c., edell’art.6, comma 1, della L.R. Campania n.1/2016».Premesso di aver chiesto, nel ricorso in opposizione a decretoingiuntivo, non solo di valutare la sussistenza di una ipotesi dilitisconsorzio necessario con la Regione, ma anche in subordine,di essere autorizzato a chiamarla in causa a manleva, e di avercensurato la sentenza di primo grado per la mancataautorizzazione, l’Ente censura la sentenza di appello per laragione, che censura nel merito, di aver disattesol’autorizzazione in ragione di una interpretazione dell’art.6,Numero registro generale 8256/2023Numero sezionale 1151/2026Numero di raccolta generale 12414/2026Data pubblicazione 03/05/2026comma 1, della L.R. Campania n. 1/2016 – quella secondo laquale la Regione sarebbe obbligata solo nei limiti di unostanziamento che alla stessa spetterebbe stabilire in modoinsindacabile, trattandosi di atto di natura politica – che siassume erronea, alla luce del tenore complessivo delladisposizione, che deporrebbe nel senso che la Regione fosseobbligata a stanziare le somma necessarie allo scopo, mentre illimite dello stanziamento riguarderebbe solo il trasferimentodelle risorse. L’Ente aveva quindi interesse e diritto allachiamata, onerando la Regione di provare di aver operato lostanziamento. La causa era comunque comune alla Regione,mentre l’argomento negativo svolto dalla Corte di Appello(quello che ciò non potesse sottrarre l’appellante dalle proprieobbligazioni) rilevava solo sul piano dell’inesistenza dellitisconsorzio necessario, il solo considerato dalla Corte diappello, e non su quello dell’interesse alla chiamata.2. Il motivo è infondato, alla luce del principio, costante nellagiurisprudenza di questa Corte, secondo il quale ilprovvedimento del giudice di merito che concede o negal'autorizzazione a chiamare in causa un terzo ai sensi dell'art.106 c.p.c., coinvolge valutazioni assolutamente discrezionaliche, come tali, non possono formare oggetto di appello e diricorso per cassazione (Cass. nn. 17218/2004, 25676/2014,2331/2022).Da tanto discende l’irrilevanza del fatto che, a fondamento dell’esercizio in senso negativo di tale discrezionalità, che èdurata del processo (Cass SU n. 4309/2010), i giudici del meritoabbiano formulato un giudizio negativo sulla fondatezza dellaNumero registro generale 8256/2023Numero sezionale 1151/2026Numero di raccolta generale 12414/2026Data pubblicazione 03/05/2026domanda di manleva, posto che tale giudizio, non essendo stataautorizzata l’instaurazione del rapporto processuale tra laComunità e la Regione Campania, i rapporti tra i quali restanopertanto impregiudicati in questo giudizio, vale comunque soloquale (irrilevante) motivazione della mancata autorizzazione.3. Il secondo motivo denuncia, in relazione al n.3 del primocomma dell’art. 360 c.p.c., violazione e falsa applicazionedell’art. 46 del CCNL per gli addetti ai lavori di sistemazioneidraulico-forestale e idraulico-agraria, in relazione all’art. 30della L.R. Campania n.11/96.Si deduce che il principio generale sul quale si fonda la decisioneimpugnata non trovava qui applicazione posto che l’art. 46 cit.limitava a 181 ore annue quelle la cui retribuzione era garantita,e tale monte era già esaurito nel 2014. Tale previsione eralegata al fatto che la L.R. Campania n. 11/96 prevedeva all’art.30 che le CM, prive di risorse proprie, svolgessero le proprie4. Il motivo presenta un profilo di improcedibilità, posto che«l'art. 369, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., nella parte incui onera il ricorrente (principale od incidentale), a pena diimprocedibilità del ricorso, di depositare i contratti od accordicollettivi di diritto privato sui quali il ricorso si fonda, vainterpretato nel senso che, ove il ricorrente impugni, con ricorsoimmediato per cassazione ai sensi dell'art. 420 bis, secondocomma, cod. proc. civ., la sentenza che abbia deciso in viapregiudiziale una questione concernente l'efficacia, la validità ol'interpretazione delle clausole di un contratto od accordocollettivo nazionale, ovvero denunci, con ricorso ordinario, laviolazione o falsa applicazione di norme dei contratti ed accordiNumero registro generale 8256/2023Numero sezionale 1151/2026Numero di raccolta generale 12414/2026collettivi nazionali di lavoro ai sensi dell'art. 360, primo comma,Data pubblicazione 03/05/2026n. 3, cod. proc. civ. (nel testo sostituito dall'art. 2 del d.lgs. n.40 del 2006), il deposito suddetto deve avere ad oggetto nonsolo l'estratto recante le singole disposizioni collettive invocatenel ricorso, ma l'integrale testo del contratto od accordocollettivo di livello nazionale contenente tali disposizioni,rispondendo tale adempimento alla funzione nomofilatticaassegnata alla Corte di cassazione nell'esercizio del sindacato dilegittimità sull'interpretazione della contrattazione collettiva dilivello nazionale». (Cass SU n. 20075/2010). Il ricorrenteproduce solo il testo dell’art. 46 del CCNL, circostanza che nonconsente a questa Corte di interpretare la clausola, comenecessario ex art. 1362 c.c., anche alla luce delle altre clausoledel contratto.5. Il motivo è peraltro infondato anche alla luce dell’esameisolato della disposizione, posto che questa, nel prevedere, sottola rubrica “Assunzione”, e nel contesto di una disciplina chedetta le norme che, nel settore, regolano la distinzione traoperai a tempo determinato ed operai a tempo indeterminato,che «Sono operai a tempo indeterminato:a) quei lavoratori assunti senza prefissione di termine;b) quei lavoratori che, essendo inquadrati ai fini assicurativi eprevidenziali nel settore agricolo ed avendo svolto nei 12 mesiprecedenti almeno 180 giornate di lavoro effettivo presso lostesso datore di lavoro, vengono assunti senza prefissione ditermine con garanzia di una durata minima del rapporto pari a181 giornate lavorative»Numero registro generale 8256/2023Numero sezionale 1151/2026Numero di raccolta generale 12414/2026riflette una regola di distinzione tra lavoro operaio a termine eData pubblicazione 03/05/2026lavoro operaio a tempo indeterminato già posta dall’art. 8 dellalegge n. 457/72 (Cass. n. 1884/2000), e niente affatto, perquesto, esprime il principio secondo il quale l’operaio agricolo atempo indeterminato che abbia già prestato nell’anno oltre 180giorni di lavoro può essere liberamente sospeso, a prescinderedal suo specifico regime contrattuale.6. Il terzo motivo denuncia, in relazione al n. 4 del primocomma dell’art. 360 c.p.c., violazione degli artt. 112, 342 e 352c.p.c..Si denuncia omessa pronuncia sul motivo di appello col quale siera censurato il fatto che il Tribunale fosse andato inextrapetizione, perché l’attore aveva chiesto le retribuzionisenza allegare di non aver lavorato e di essere stato sospeso.7. Il motivo è inammissibile, perché la Corte di Appello, nelriconoscere al lavoratore le tre mensilità in questione, ha decisoin modo incompatibile, sul piano logico-giuridico, conl’accoglimento del motivo, implicitamente rigettandolo.Trova quindi applicazione il principio di diritto secondo il quale«È configurabile la decisione implicita di una questione(connessa a una prospettata tesi difensiva) o di un'eccezione dinullità (ritualmente sollevata o rilevabile d'ufficio) quandoqueste risultino superate e travolte, benché non espressamentetrattate, dalla incompatibile soluzione di un'altra questione, ilcui solo esame presupponga e comporti, come necessarioantecedente logico-giuridico, la loro irrilevanza o infondatezza;ne consegue che la reiezione implicita di una tesi difensiva o diuna eccezione è censurabile mediante ricorsoper cassazione non per omessa pronunzia (e, dunque, per laNumero registro generale 8256/2023Numero sezionale 1151/2026Numero di raccolta generale 12414/2026Data pubblicazione 03/05/2026violazione di una norma sul procedimento), bensì comeviolazione di legge e come difetto di motivazione, sempreché lasoluzione implicitamente data dal giudice di merito si rivelierronea e censurabile oltre che utilmente censurata, in modotale, cioè, da portare il controllo di legittimità sulla decisioneinespressa e sulla sua decisività» (ex pluris, Cass. nn.24953/2020, 12131/2023).8. In conclusione, il ricorso va rigettato.9. Le spese, liquidate come da dispositivo, seguono lasoccombenza e sono distratte in favore del procuratore delcontroricorrente avv. [OSCURATO:PERSONA], dichiaratosi antistatario. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento,in favore del controricorrente, delle spese del giudizio dilegittimità, che liquida in €. 2.500,00 per compensi, €. 200,00per esborsi, oltre alle spese forfettarie 15% ed agli accessori dilegge, da distrarsi in favore dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA].Ai sensi dell’art.13 comma 1-quater del DPR n. 115/2002, dàparte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale del 5 marzo 2026.La PresidenteIrene TricomiNumero registro generale 8256/2023Numero sezionale 1151/2026Numero di raccolta generale 12414/2026Data pubblicazione 03/05/2026