CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 20 ottobre 2021
Cassazione n. 42971/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/12/2019 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza emessa il 20/12/2019 con la quale la Corte di Appello di Firenze ha confermato l'affermazione di responsabilità pronunciata dal Tribunale di Pistoia per il reato di furto aggravato di energia elettrica, deducendo il vizio di motivazione in ordine all'attribuibilità della condotta all'imputato, che non era più conduttore dell'immobile al momento della verifica Enel, e contestando il conteggio presuntivo dei consumi precedenti; lamenta la severità del trattamento sanzionatorio, la mancata concessione della sospensione condizionale, e la mancanza di querela della proprietaria dell'immobile. 2. Il primo motivo è inammissibile, perché, oltre ad essere del tutto generico, per la reiterazione delle medesime doglianze già proposte con l'appello, e motivatamente respinte, e per l'omesso confronto argomentativo con la sentenza impugnata, è proposto per motivi non consentiti, proponendo doglianze eminentemente di fatto, che sollecitano, in realtà, una rivalutazione di merito preclusa in sede di legittimità, nonché manifestamente infondati. La sentenza impugnata ha infatti compiutamente e logicamente motivato in merito alla affermazione di responsabilità, evidenziando che l'imputato era stato conduttore dell'alloggio ove era stato manomesso il contatore dal 23 settembre 2010 al 2013, allorquando vi fu l'intimazione di sfratto; al momento della verifica Enel l'utenza era ancora intestata all'imputato; fin dal gennaio 2011 i consumi registrati risultavano anomali, pari addirittura a 0, pur con riferimento a periodi in cui il David abitava stabilmente nell'appartamento. Con tale motivazione il ricorso non si è concretamente confrontato, limitandosi a censurare la valutazione e a riproporre la deduzione difensiva, sollecitando una rivalutazione del merito. 3. Il motivo sulla congruità della pena è inammissibile, in quanto del tutto generico; peraltro, la pena è stata determinata nel minimo edittale. La doglianza concernente il diniego della sospensione condizionale è manifestamente infondata, in quanto la Corte territoriale ha motivato il rigetto su un precedente penale che, seppur non ostativo, è stato ritenuto idoneo a fondare una prognosi sfavorevole in ordine alla futura astensione dalla commissione di ulteriori reati. La doglianza sulla mancanza di querela è manifestamente infondata, in quanto la persona offesa dal reato di furto di energia elettrica è, all'evidenza, non già la proprietaria dell'appartamento, bensì la società che somministra l'energia abusivamente impiegata. 4. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e la corresponsione di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende, somma che si ritiene equo determinare in Euro 3.000,00. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma il 20/10/2021 [OSCURATO:PERSONA]