CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 24 aprile 2024
Cassazione n. 18331/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/07/2023 del TRIBUNALE di PORDENONEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] - che, con l'impugnata sentenza, il Tribunale di Pordenone, in funzione di giudice di appello, ha confermato la sentenza di assoluzione pronunciata dal Giudice di Pace di quella stessa città nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], rigettando l'appello proposto dalla persona offesa, costituitasi parte civile, [OSCURATO:PERSONA]; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione la parte civile [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore e procuratore speciale, articolando un solo motivo a più censure (segnatamente in numero di tre, contrassegnate dalle lettere A), B) e C), suddivise in ulteriori sotto-censure, contrassegnati da numeri cardinali); - che in data 5 aprile 2024 il difensore del ricorrente ha depositato memoria con la quale ha meglio lumeggiato il motivo di ricorso, chiedendone l'accoglimento; [OSCURATO:PERSONA] - che deve preliminarmente ribadirsi il principio di diritto secondo cui è inammissibile, perché generico, il ricorso per cassazione articolato in un numero abnorme di censure concernenti gli stessi capi d'imputazione e i medesimi punti e questioni della decisione, in quanto tale eccessiva prolissità e verbosità rende confusa l'esposizione delle doglianze e difficoltosa l'individuazione delle questioni sottoposte al vaglio dell'organo della impugnazione (Sez. 6, n. 10539 del 10/02/2017, Rv. 269379); - che, in ogni caso, tutte le censure di ricorso, anche quelle articolate ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., che lamentano l'erronea valutazione degli elementi di prova ed il travisamento dei fatti, finiscono per eccepire sostanzialmente ed unicamente il vizio di motivazione, che, però, non è consentito in questa sede, posto che, ai sensi degli artt. 606, comma 2-bis, cod. proc. pen. e 39-bis del d.lgs. n. 28 agosto 2000, n. 274 (introdotti dal d. Igs. 6 febbraio 2018, n. 11, entrato in vigore il 6 marzo 2018), avverso le sentenze di appello pronunciate per reati di competenza del giudice di pace non può essere proposto ricorso per cassazione per vizio della motivazione (Sez. 7, n. 49963 del 06/11/2019, Rv. 277417; Sez. 5, n. 22854 del 29/04/2019, Rv. 275557); - rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della'Cassa delle ammende. Così deciso il 24 aprile 2024 [OSCURATO:PERSONA] sten