CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 22803/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte di appello di Perugia visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha richiesto il rigetto del ricorso; lette le conclusioni dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] he ha richiesto l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 6 settembre 2021, la Corte d'appello di Perugia ha dichiarato inammissibile l'istanza di revisione formulata da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della Corte d'assise d'appello di Roma del 16 luglio 2018, Sezione seconda, che lo aveva condannato alla pena di anni sedici e mesi nove di reclusione per i reati di cui agli artt. 630 cod. pen. (capo A), 110, 61 n. 5, 582, 585, in relazione all'art. 576, n. 1, cod. pen. (capo B), uniti dal vincolo della continuazione. Sulla base della prospettazione in fatto rappresentata nel ricorso emergerebbe che Cuffari era stato ritenuto responsabile in ordine a detti delitti quale partecipante all'azione che aveva visto coinvolte alcune persone a bordo di due auto Mercedes che si erano presentate presso l'abitazione di [OSCURATO:PERSONA], in Pomezia, prelevando quest'ultimo e costringendolo a salire in auto per poi dirigersi in direzione [OSCURATO:PERSONA], ove gli operanti di Polizia giudiziaria avevano osservato il trasbordo coattivo di una persona da una delle due Mercedes ad una [OSCURATO:PERSONA] grigia, all'esito del quale le tre auto si dirigevano all'imbarco dei traghetti per poi sbarcare a Messina alle ore 21.50; la Polizia giudiziaria interveniva e bloccava tutti gli occupanti delle tre auto e si accertava che il [OSCURATO:PERSONA] era presente come passeggero della [OSCURATO:PERSONA]. Il ricorrente aveva evidenziato due distinti profili, ritenuti rilevanti ex art. 630, comma 1, lett. a) e c), cod. proc. pen., per i quali aveva richiesto la revisione della sentenza. Sotto un primo aspetto evidenziava ex art. 630, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. la presenza di elementi di prova da cui desumere che il Cuffari, non avesse preso parte alla fase del sequestro che aveva visto [OSCURATO:PERSONA] essere stato prelevato in Pomezia, rilevando l'esistenza di una "nuova" consulenza tecnica espletata tramite tecnologia "cloudcomputing", attraverso la quale sarebbero state estrapolate immagini dal telefonino del Cuffari che lo ritraevano in Catania nel momento del sequestro iniziato a Pomezia. Sotto il secondo profilo, rilevante ex art. 630, lett. a), cod. proc. pen., la difesa rappresentava l'inconciliabilità tra il contenuto della sentenza di cui si richiede la revisione della seconda Sezione della Corte d'assise d'appello di Roma - a carico del solo Cuffari - e la sentenza n. 10/2018 della Prima sezione della Corte d'assise d'appello di Roma, a carico di tutti gli altri imputati, che lo aveva collocato a Catania e, pertanto, quale soggetto non facente parte del gruppo di persone che aveva partecipato al prelievo del Fragalà. La Corte d'appello di Perugia ha dichiarato inammissibile l'istanza in quanto ha ritenuto carente, in primo luogo, il requisito dell'irrevocabilità della sentenza del 16 luglio 2018 della Sezione seconda della Corte d'assise d'appello di Roma. Peraltro, ha considerato il giudice d'appello che, anche a voler ritenere sussistente il requisito dell'irrevocabilità, l'istanza di revisione non avrebbe potuto essere accolta visto che la tesi secondo cui Cuffari avrebbe partecipato solo alla successiva fase della condotta delittuosa, avrebbe ipoteticamente condotto, al più, ad una diversa qualificazione del grado di compartecipazione del Cuffari al delitto sub capo A. 2. [OSCURATO:PERSONA], per il tramite dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], ricorre avverso l'ordinanza della Corte d'appello di Perugia deducendo i motivi di seguito esposti.2.1. Con il primo motivo, la difesa deduce violazione di legge e travisamento del presupposto in ordine alla ritenuta inammissibilità in relazione agli artt. 630, lett. a) e c), e 633 cod. proc. pen.. Il ricorrente osserva come risulterebbe erronea l'affermazione secondo cui la sentenza emessa il 16 luglio 2018 dalla Corte d'assise d'appello di Roma di cui si richiedeva la revisione non fosse irrevocabile. La citata sentenza era già passata in giudicato alla data del deposito dell'istanza di revisione (4 maggio 2021), essendosi sul giudizio di rinvio pronunciata la Terza Sezione Penale della Corte d'Assise di appello di Roma in data 17 giugno 2020, rispetto alla quale la Corte di cassazione, in data 16 febbraio 2021, aveva pronunciato ordinanza con cui era stata dichiarata l'inammissibilità del ricorso. 2.2. Con il secondo motivo, la difesa deduce violazione di legge e vizi di motivazione ex art. 630, lett. c), cod. proc. pen., in relazione agli artt. 631 e 634 cod. pen. L'ordinanza della Corte d'appello di Perugia risulterebbe viziata nella parte in cui ha prospettato che l'accoglimento della stessa richiesta non avrebbe condotto al proscioglimento dell'imputato ma solo ad una diversa qualificazione del grado di partecipazione dello stesso al delitto. Così facendo, il giudice d'appello non si sarebbe attenuto ai limiti imposti dagli artt. 630, lett. c) e 634 cod. proc. pen., anticipando l'esito della revisione mediante una penetrante analisi delle "prove nuove" adottate dal Cuffari che, invece, avrebbero dovuto essere comparate - in caso di istanza astrattamente fondata - in contraddittorio tra le parti. 2.3. Con il terzo motivo, si deducono violazione di legge e vizi di motivazione ex art. 630, lett. a), in relazione agli artt. 631 e 634 cod. proc. pen. La motivazione risulterebbe viziata nella parte in cui ha affermato che l'alternativa ricostruzione dei fatti, in ordine al ruolo del Cuffari - che escludeva la partecipazione dello stesso alla prima fase della condotta delittuosa, secondo quanto accertato dalla sentenza della Corte d'assise d'appello di Roma, Sezione I, n. 10/2018, a carico di tutti gli altri imputati - fosse stata già compiuta con autonoma valutazione da parte della sentenza oggetto di revisione, rilevando come proprio tramite le "nuove prove" sia possibile superare l'inconciliabilità tra i due giudicati. La Corte territoriale avrebbe effettuato una valutazione nel merito errata e penetrante, preclusa in sede di valutazione dell'ammissibilità dell'istanza di revisione. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso, in quanto manifestamente infondato, è inammissibile 2. Seppure debba condividersi - come dedotto nel ricorso - che la decisione oggetto di impugnazione risulta, all'esito della declaratoria di inammissibilità di questa Corte con ordinanza della Sez. 7, del n. 13721/21 16/02/2021, irrevocabile già al momento dell'ordinanza della Corte di appello di Perugia che ha dichiarato inammissibile l'istanza di revisione, risulta determinante, in quanto idonea a confutare tutti i profili, il dato secondo cui la rappresentazione del ricorrente tende a diversamente qualificare il contributo in termini di differente apporto nel sequestro di persona e non anche di estraneità in ordine ai fatti per i quali vi è stata condanna. Sulla base di consolidato orientamento di questa Corte, invero, in ragione del generale limite posto dall'art. 631 cod. proc. pen., è inammissibile la richiesta fondata sulla prospettazione di elementi tali da poter dar luogo, se accertati, non al proscioglimento, ma alla dichiarazione di responsabilità per un diverso e meno grave reato (Sez. 6, n. 4121 del 16/05/2019, dep. 2020, A., Rv. 278194; Sez. 1, n. 19342 del 22/04/2009, Nicodemi, Rv. 243778). Se, infatti, la ragione che è alla base della rivalutazione del giudicato penale, in deroga al principio della sua - ormai tendenziale - intangibilità, attiene alla necessità di risolvere un contrasto esistente tra verità formale (attestata dal giudicato) e verità fenomenica venuta in luce a seguito di situazioni o emergenze nuove non considerate dalla sentenza irrevocabile di condanna, è evidente che la disciplina dell'istituto della revisione ex art. 630 cod. proc. pen., finalizzato alla salvaguardia del favor innocentiae (Sez. U, n. 624 del 26/09/2001, 2002, Pisano, Rv. 220441), è di stretta applicazione e non tollera estensioni analogiche. In caso contrario si andrebbe a compromettere il giudicato penale assegnando valenza al raggiungimento di obbiettivi estranei alla ratio della disciplina, quali sarebbero quelli tesi al disconoscimento di una circostanza aggravante ovvero alla riqualificazione giuridica del reato ascritto, giudizio non idoneo a confutare l'esito dell'affermata colpevolezza del condannato conformemente al testo dell'art. 631 cod. proc. pen. 3. Apodittica risulta, invece, la censura rivolta dal ricorrente alla Corte di merito secondo cui detta valutazione avrebbe travalicato i limiti di accertamento demandati al Collegio tenuto conto che la valutazione, lungi dall'essere stata effettuata a causa di un penetrante e non consentito giudizio demandato alla fase rescissoria, è corrispondente all'esame della mera prospettazione operata dalla difesa del ricorrente nella parte in cui ha evidenziato che gli elementi allegati in quella sede erano idonei a far ritenere: 1) di non aver mai intrapreso un viaggio verso Pomezia; 2) di trovarsi tra il 2 marzo 2016 in via Fontanarossa a Catania alle ore 20,52; 3) di non aver mai partecipato al rapimento del Fragalà a Pomezia e di aver raggiunto [OSCURATO:PERSONA] unitamente a Zanti e Ferrara (quinto foglio del ricorso) la sera del 3 marzo 2016. La ricostruzione fornita dalla parte ricorrente, a conferma dell'utilità delle novità allegate, corrisponde alla valutazione operata dalla Corte territoriale che, pertanto, non ha dovuto effettuare nessun giudizio ulteriore rispetto alla rappresentazione della parte, giudizio compatibile con l'ambito di valutazione demandato al Collegio di merito quanto a previa verifica dell'ammissibilità del ricorso. 4. Deve, nondimeno, rilevarsi la manifesta infondatezza dell'ultimo motivo secondo cui si vorrebbe accreditare la tesi secondo cui il Cuffari non avesse partecipato al segmento di condotta che vedeva il gruppo criminale prelevare da Pomezia il Fragalà; la Corte di merito ha messo in risalto come detta decisione fosse precedente rispetto a quella che aveva, invece, riguardato la precipua posizione del ricorrente che era stata analizzata autonomamente, escludendo la possibilità di un limitato intervento del Cuffari nel sequestro di persona. In tal senso depone la parte della decisione di questa Corte là dove, pur avendo la sentenza disposto l'annullamento della sentenza della Corte di assise di appello di Roma del 16 luglio 2018 in ordine ad altro capo (per il quale è stato rilevato il passaggio in giudicato parziale per mancata impugnazione da parte del P.M.), ha confermato la correttezza e logicità della motivazione della sentenza impugnata nella parte in cui il Cuffari era stato ritenuto partecipare al sequestro sin dal momento del prelievo in Pomezia del Fragalà (pagine 4, 5, 6 e 7, punto 4.1.). 5. All'inammissibilità del ricorso per cassazione consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare in euro 3.000,00 (tremila). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così de