CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 25 gennaio 2022
Cassazione n. 10971/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso 31212-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA], in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA] D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliato presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, [OSCURATO:PERSONA], ROMA, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 350/2020 della CORTE D'APPELLO di PALERMO, depositata il 09/06/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 25/01/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ric. 2020 n. 31212 sez. ML - ud. 25-01-2022 -2- R.G. 31212/2020 [OSCURATO:PERSONA]: la Corte d'appello di Palermo, a conferma della pronuncia del Tribunale della stessa città, ha accolto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], avvocato, avverso l'avviso di addebito notificatogli dall'Inps a titolo di omessi contributi alla gestione separata relativamente ai redditi prodotti nell'anno 2010,, in base al solo rilievo che il reddito prodotto dall'appellante (Euro 1.813,00) fosse risultato inferiore alla soglia legale di esenzione pari ad Euro 5.000,00; la cassazione della sentenza è domandata dall'INPS sulla base di un unico motivo; [OSCURATO:PERSONA] ha depositato tempestivo controricorso; è stata depositata proposta ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di Fissazione dell'adunanza in camera di consiglio. [OSCURATO:PERSONA]: con l'unico motivo, formulato ai sensi dell'art. 360, co.1, n.3 cod. proc. civ., l'Inps deduce "Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2, commi 26-31, 1.335/1995, dell'art. 18, commi 1 e 2, d.l. 98/2011, conv. con modificazioni nella 1.111/2011, dell'art. 21, comma 8, I. 247/2012, dell'art. 44, comma 2, d.l. 269/2003 conv. con modificazioni nella I. n. 326/2003"; contesta la ritenuta insussistenza dell'obbligo di versamento di contribuzione alla gestione separata in capo a [OSCURATO:PERSONA] in ragione della presunta occasionalità dell'esercizio professionale, sì come dedotta esclusivamente dall'ammontare del reddito prodotto per l'anno di riferimento, compreso nella fascia di esenzione di Euro 5.000,00 contemplata dalla legge ai fini dell'imposizione contributiva; riferisce che il professionista è titolare di partita IVA; il motivo merita accoglimento; al caso in esame si attaglia il principio di diritto, affermato da questa Corte (Cass.n. 4419 del 2021), secondo cui "In materia previdenziale, sussiste l'obbligo di iscrizione alla gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, della I. n. 335 del 1995 nell'ipotesi di percezione di reddito derivante dall'esercizio abituale, ancorché non esclusivo, ed anche occasionale, ove il reddito superi la soglia di euro 5.000 ex art. 44, comma 2, del d.l. n. 269 del 2003, di un'attività professionale per la quale è prevista l'iscrizione ad un albo o ad un elenco (tale obbligo venendo meno solo se il reddito prodotto è già integralmente oggetto di obbligo assicurativo gestito dalla cassa di riferimento), restando fermo che il requisito dell'abitualità - da apprezzarsi nella sua dimensione di scelta "ex ante" del libero professionista e non invece come conseguenza "ex post" desumibile dall'ammontare del reddito prodotto - deve essere accertato in punto di fatto, mediante la valorizzazione di presunzioni ricavabili, ad es., dall'iscrizione all'albo, dall'accensione della partita IVA o dall'organizzazione materiale predisposta dal professionista a supporto della sua attività, potendo la percezione di un reddito annuo di importo inferiore alla predetta soglia rilevare quale indizio - da ponderare adeguatamente con gli altri che siano stati acquisiti al processo - per escludere in concreto la sussistenza del requisito in questione"; la Corte territoriale non ha dichiarato l'esenzione dall'obbligo contributivo dell'avvocato in base all'accertamento in fatto delle modalità di esercizio della professione, sì come ricavabili dal contesto in cui l'attività libero professionale trovava svolgimento negli anni di causa, ma ha attuato un mero automatismo, avendo affermato che la produzione di un reddito di ammontare inferiore rispetto alla soglia legale di esenzione contributiva possa essere sufficiente al fine di ritenere provata l'occasionalità dell'esercizio dell'attività libero professionale; in definitiva, il ricorso va accolto, la sentenza impugnata va cassata e la causa va rinviata alla Corte d'appello di Palermo in diversa composizione, la quale deciderà anche in merito alle spese del giudizio di legittimità; in considerazione dell'esito del giudizio, deve darsi atto che non sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d'Appello di Palermo in diversa composizione, la quale deciderà anche in merito alle spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, all'Adunanza camerale del 25 gennaio 2022 [OSCURATO:PERSONA]