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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 33653/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con l’ordinanza sopra indicata il Tribunale di sorveglianza di Milanorigettava la richiesta di differimento della pena ai sensi degli artt. 47-ter legge 26luglio 1975, n. 354 (Ord. pen.) e 147, comma primo, n. 2, cod. pen. presentatanell’interesse di XXXXXXXXXXXXXX, avendo ritenuto prevalenti le esigenze ditutela della collettività, desunte dalla gravità dei reati commessi e dall’entitàdella pena inflitta (cumulo di trenta anni di reclusione anche per artt. 73 e 74 d.P.R. n. 309 del 1990), rispetto alla denunciata valutazione della maggioreafflittività della detenzione in regime carcerario in relazione alle sue condizioni disalute.2.

Ricorre per cassazione XXXXXXXXXXXXXX, con il patrocinio deldifensore di fiducia, affidandosi ad un unico motivo.2.1.

Con tale motivo, il ricorrente denuncia la violazione di legge inrelazione agli artt. 147, comma primo, n. 2, cod. pen. e 47-ter Ord. pen. conrelativo vizio motivazionale.In particolare, dopo aver descritto le condizioni di salute (fisiche epsichiatriche) con le relative prescritte cure (solo per la schiena già sottoposta adintervento chirurgico), non effettuate anche in ragione dei continui trasferimenti,richiamata la giurisprudenza di legittimità, costituzionale e della Cedu in materia,il motivo di ricorso stigmatizza la decisione qui impugnata, chiedendonel’annullamento, anche nella parte in cui è stato negato l’espletamento di unaperizia finalizzata a verificare la compatibilità delle condizioni di salute deldetenuto con il regime detentivo perché sono state considerate esaustive lerelazioni sanitarie in atti.3.

Il Procuratore generale, intervenuto con requisitoria scritta, haconcluso chiedendo il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il motivo di ricorso è infondato.2.

Giova premettere, come correttamente evidenziato dal Procuratoregenerale nella sua requisitoria, che la disciplina della detenzione domiciliareumanitaria prevista dall’art. 47-ter, comma 1-ter, Ord. pen., la quale riproduce ipresupposti sostanziali del differimento facoltativo della pena di cui all’art. 147,comma primo, n. 2, cod. pen., trova applicazione soltanto in presenza dicondizioni patologiche di particolare gravità, tali da porre in pericolo la vita delcondannato ovvero da determinare conseguenze dannose particolarmenterilevanti e richiedere trattamenti terapeutici non adeguatamente praticabilinell’ambiente detentivo.

In tale ambito, il giudice è chiamato a operare unequilibrato bilanciamento tra il diritto del detenuto a ricevere cure appropriate ele esigenze di tutela della sicurezza collettiva, secondo i principi affermati dallagiurisprudenza di legittimità (Sez. 1, n. 11725 del 14/3/2025, Rv. 287692; Sez.1, n. 2337 del 13/11/2020, Rv. 280352).È stato, altresì, precisato che la valutazione giudiziale non può arrestarsiai casi di patologia strettamente incompatibile con la detenzione, dovendoestendersi anche a quelle condizioni morbose che rendano l’espiazione della penacontraria al senso di umanità cui si ispirano l’art. 27, comma terzo, Cost. e l’art.3 CEDU.

In tale prospettiva, assumono rilievo tutti gli stati patologici e gliscadimenti fisici suscettibili di incidere significativamente sulla dignità dellapersona detenuta, dignità che deve essere garantita anche nel corsodell’esecuzione della pena (Sez. 1, n. 22253 del 17/4/2024, Rv. 286904; Sez. 1,n. 55049 del 7/6/ 2017, Rv. 271891; Sez. 1, n. 39853 del 13/4/2023, Rv.285757).Parimenti consolidato è il principio secondo cui la valutazione relativa allecondizioni di salute del condannato deve essere necessariamente coordinata conl’accertamento della sua pericolosità sociale, attraverso un giudizio dibilanciamento volto a individuare, nel caso concreto, l’interesse meritevole diprevalente tutela (Sez. 1, n. 37062 del 9/4/2018, Rv. 273699).3.

Alla luce di tali coordinate ermeneutiche, la decisione impugnata sipresenta immune dalle denunciate censure.3.1.

Il Tribunale di sorveglianza di Milano ha, infatti, proceduto a unacompiuta disamina di tutti gli elementi rilevanti ai fini del giudizio, valorizzando,da un lato, la particolare gravità del titolo esecutivo, la consistenza deltrattamento sanzionatorio inflitto e la durata della pena, con scadenza fissataall’anno 2045, e, dall’altro, le risultanze della documentazione sanitaria acquisitaagli atti.

Da tale documentazione è emersa una condizione clinica certamentecomplessa, ma non incompatibile con il mantenimento dello stato detentivo,tenuto conto della costante presa in carico terapeutica assicuratadall’Amministrazione penitenziaria e degli accertamenti specialistici effettuati nelcorso dell’esecuzione della pena.L’ordinanza impugnata dà conto in modo puntuale delle diverse patologiedalle quali il detenuto è affetto e delle conclusioni formulate dai sanitari,evidenziando come nessuno degli accertamenti eseguiti abbia consentito diravvisare una situazione di incompatibilità con il regime carcerario ovverol’impossibilità di assicurare, in ambiente detentivo, le cure necessarie, gli ulterioriapprofondimenti diagnostici e gli eventuali interventi terapeutici richiesti.

Lastessa pluralità di visite, esami specialistici e prestazioni sanitarie documentateconferma la concreta possibilità di garantire un adeguato percorso assistenzialenel contesto penitenziario.3.2.

Le doglianze difensive non si confrontano efficacemente con taleapparato argomentativo.

Il ricorso, infatti, si limita essenzialmente a reiterare ladescrizione delle condizioni patologiche del detenuto e a richiamare principigiurisprudenziali in tema di differimento dell’esecuzione della pena, senzaindividuare specifici passaggi dell’ordinanza che risultino in contrasto con taliprincipi né indicare elementi decisivi trascurati dal giudice della sorveglianza.4.

Da tanto discendono il rigetto del ricorso e la conseguente condannadel ricorrente al pagamento delle spese processuali.Segue la formula di oscuramento come per legge.

P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 08/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteIN [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con l’ordinanza sopra indicata il Tribunale di sorveglianza di Milanorigettava la richiesta di differimento della pena ai sensi degli artt. 47-ter legge 26luglio 1975, n. 354 (Ord. pen.) e 147, comma primo, n. 2, cod. pen. presentatanell’interesse di XXXXXXXXXXXXXX, avendo ritenuto prevalenti le esigenze ditutela della collettività, desunte dalla gravità dei reati commessi e dall’entitàdella pena inflitta (cumulo di trenta anni di reclusione anche per artt. 73 e 74 d.P.R. n. 309 del 1990), rispetto alla denunciata valutazione della maggioreafflittività della detenzione in regime carcerario in relazione alle sue condizioni disalute.2. Ricorre per cassazione XXXXXXXXXXXXXX, con il patrocinio deldifensore di fiducia, affidandosi ad un unico motivo.2.1. Con tale motivo, il ricorrente denuncia la violazione di legge inrelazione agli artt. 147, comma primo, n. 2, cod. pen. e 47-ter Ord. pen. conrelativo vizio motivazionale.In particolare, dopo aver descritto le condizioni di salute (fisiche epsichiatriche) con le relative prescritte cure (solo per la schiena già sottoposta adintervento chirurgico), non effettuate anche in ragione dei continui trasferimenti,richiamata la giurisprudenza di legittimità, costituzionale e della Cedu in materia,il motivo di ricorso stigmatizza la decisione qui impugnata, chiedendonel’annullamento, anche nella parte in cui è stato negato l’espletamento di unaperizia finalizzata a verificare la compatibilità delle condizioni di salute deldetenuto con il regime detentivo perché sono state considerate esaustive lerelazioni sanitarie in atti.3. Il Procuratore generale, intervenuto con requisitoria scritta, haconcluso chiedendo il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il motivo di ricorso è infondato.2. Giova premettere, come correttamente evidenziato dal Procuratoregenerale nella sua requisitoria, che la disciplina della detenzione domiciliareumanitaria prevista dall’art. 47-ter, comma 1-ter, Ord. pen., la quale riproduce ipresupposti sostanziali del differimento facoltativo della pena di cui all’art. 147,comma primo, n. 2, cod. pen., trova applicazione soltanto in presenza dicondizioni patologiche di particolare gravità, tali da porre in pericolo la vita delcondannato ovvero da determinare conseguenze dannose particolarmenterilevanti e richiedere trattamenti terapeutici non adeguatamente praticabilinell’ambiente detentivo. In tale ambito, il giudice è chiamato a operare unequilibrato bilanciamento tra il diritto del detenuto a ricevere cure appropriate ele esigenze di tutela della sicurezza collettiva, secondo i principi affermati dallagiurisprudenza di legittimità (Sez. 1, n. 11725 del 14/3/2025, Rv. 287692; Sez.1, n. 2337 del 13/11/2020, Rv. 280352).È stato, altresì, precisato che la valutazione giudiziale non può arrestarsiai casi di patologia strettamente incompatibile con la detenzione, dovendoestendersi anche a quelle condizioni morbose che rendano l’espiazione della penacontraria al senso di umanità cui si ispirano l’art. 27, comma terzo, Cost. e l’art.3 CEDU. In tale prospettiva, assumono rilievo tutti gli stati patologici e gliscadimenti fisici suscettibili di incidere significativamente sulla dignità dellapersona detenuta, dignità che deve essere garantita anche nel corsodell’esecuzione della pena (Sez. 1, n. 22253 del 17/4/2024, Rv. 286904; Sez. 1,n. 55049 del 7/6/ 2017, Rv. 271891; Sez. 1, n. 39853 del 13/4/2023, Rv.285757).Parimenti consolidato è il principio secondo cui la valutazione relativa allecondizioni di salute del condannato deve essere necessariamente coordinata conl’accertamento della sua pericolosità sociale, attraverso un giudizio dibilanciamento volto a individuare, nel caso concreto, l’interesse meritevole diprevalente tutela (Sez. 1, n. 37062 del 9/4/2018, Rv. 273699).3. Alla luce di tali coordinate ermeneutiche, la decisione impugnata sipresenta immune dalle denunciate censure.3.1. Il Tribunale di sorveglianza di Milano ha, infatti, proceduto a unacompiuta disamina di tutti gli elementi rilevanti ai fini del giudizio, valorizzando,da un lato, la particolare gravità del titolo esecutivo, la consistenza deltrattamento sanzionatorio inflitto e la durata della pena, con scadenza fissataall’anno 2045, e, dall’altro, le risultanze della documentazione sanitaria acquisitaagli atti. Da tale documentazione è emersa una condizione clinica certamentecomplessa, ma non incompatibile con il mantenimento dello stato detentivo,tenuto conto della costante presa in carico terapeutica assicuratadall’Amministrazione penitenziaria e degli accertamenti specialistici effettuati nelcorso dell’esecuzione della pena.L’ordinanza impugnata dà conto in modo puntuale delle diverse patologiedalle quali il detenuto è affetto e delle conclusioni formulate dai sanitari,evidenziando come nessuno degli accertamenti eseguiti abbia consentito diravvisare una situazione di incompatibilità con il regime carcerario ovverol’impossibilità di assicurare, in ambiente detentivo, le cure necessarie, gli ulterioriapprofondimenti diagnostici e gli eventuali interventi terapeutici richiesti. Lastessa pluralità di visite, esami specialistici e prestazioni sanitarie documentateconferma la concreta possibilità di garantire un adeguato percorso assistenzialenel contesto penitenziario.3.2. Le doglianze difensive non si confrontano efficacemente con taleapparato argomentativo. Il ricorso, infatti, si limita essenzialmente a reiterare ladescrizione delle condizioni patologiche del detenuto e a richiamare principigiurisprudenziali in tema di differimento dell’esecuzione della pena, senzaindividuare specifici passaggi dell’ordinanza che risultino in contrasto con taliprincipi né indicare elementi decisivi trascurati dal giudice della sorveglianza.4. Da tanto discendono il rigetto del ricorso e la conseguente condannadel ricorrente al pagamento delle spese processuali.Segue la formula di oscuramento come per legge. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 08/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteIN [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.
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