CassazionedecretoSezione 4Decisione del 1 marzo 2022
Cassazione n. 16268/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di COSENZA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] la quale ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 Tribunale del Riesame di Cosenza ha rigettato la richiesta di riesame proposta da [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto del PM presso il Tribunale di Castrovillari con il quale era disposta la convalida del sequestro avente ad oggetto, tra l'altro, il veicolo, coinvolto in un sinistro stradale, di proprietà del ricorrente, nei cui confronti si procedeva per il reato di cui all'art.590 bis cod.pen. Il Tribunale del Riesame, richiamati i principi giurisprudenziali in ordine all'onere motivazionale richiesto in materia di sequestro probatorio, con particolare riferimento alla esigenza di evidenziare le ragioni per le quali sia necessario assicurare, ai fini probatori, la ablazione temporanea di un bene che costituisca una cosa pertinente il reato, se non l'oggetto stesso del reato, rappresentava che nella specie la motivazione era coincisa ma sufficientemente rappresentativa, in presenza di reato di lesioni stradali, delle finalità investigative connesse alla rilevazione delle tracce del reato e all'accertamento della dinamica dei fatti, tenuto conto della relazione intercorrente tra il bene sequestrato con la fattispecie di reato ipotizzata e delle ragioni probatorie sottese alla misura da ritenersi "auto-evidenti". 2. La difesa del ricorrente lamenta violazione di legge per difetto di motivazione sulle ragioni del sequestro e sugli estremi della incolpazione, deducendo altresì difetto di motivazione su tali punti; denuncia altresì la mancata allegazione del provvedimento di sequestro dei Carabinieri di [OSCURATO:PERSONA] in data 26 Aprile 2021 e l'assenza di una effettiva enunciazione della imputazione, risultando indicate esclusivamente le norme violate e la data del fatto. [OSCURATO:PERSONA] 1. Va preliminarmente evidenziato che in tema di misure cautelari reali il sindacato di legittimità sulle ordinanze del riesame ai sensi degli artt. 322 bis e 324 cod.proc.pen. è limitato all'esclusivo vizio di violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere tanto gli "errores in iudicando" quanto quelli "in procedendo" (art 606, comma 1, lett. b) e c) cod.proc.pen.) e, pertanto, le censure che si possono muovere alla motivazione del provvedimento impugnato devono essere limitate alla denuncia della mancanza assoluta o comunque della mera apparenza della motivazione, tale da concretare la nullità di cui all'art. 125, comma 3, cod.proc.pen. (si veda sul punto Sez. U, n. 25932 del 29/05/2008, Ivanov, Rv. 239692; Sez. U, n. 25933 del 29/05/2008, Malgioglio, non massimata sul punto; Sez. U„ n. 5876 del 28/01/2004, Bevilacqua, Rv. 226710). 2. Le censure risultano infondate in quanto non ricorrono ipotesi di violazione di legge né la motivazione del provvedimento impugnato presenta le lacune sopra evidenziate. Infondata è invero la censura relativa alla carenza-assenza motivazionale del provvedimento impugnato, sia in relazione agli estremi della incolpazione, sia in relazione all'asserita genericità dei motivi del sequestro (assicurare le cose che costituiscono corpo del reato o cose pertinenti al reato ai fini dell'accertamento dei fatti), sia in relazione alla mera indicazione della data del commesso reato e della norma violata. Sul punto pacifico è l'orientamento giurisprudenziale secondo cui il decreto di convalida - anche qualora abbia ad oggetto cose costituenti corpo di reato - deve contenere una motivazione che, per quanto concisa, dia conto specificatamente della finalità perseguita per l'accertamento dei fatti (sez.U, 19.4.2018, PM in proc.Botticelli e altri, Rv.273548) mediante la indicazione che l'oggetto del vincolo riguardi cose pertinenti il reato anche in difetto della completa formulazione di un capo di imputazione (sez.2, 30.4.2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv.276727). Il giudice del riesame ha peraltro evidenziato, con motivazione non meramente apparente che, nonostante una generica contestazione contenuta nel provvedimento autorizzativo del sequestro con indicazione degli estremi della violazione in presenza di reato di lesioni stradali, le finalità di accertamento fossero chiaramente desumibili dal testo del provvedimento e dalla relazione del bene con la fattispecie di reato ipotizzata e dalle ragioni probatorie sottese alla misura, da ritenersi "autoevidenti", tenuto contro che il sequestro riguardava entrambi i veicoli coinvolti nel sinistro e che il reato di lesioni stradali con inosservanza della disciplina sulla circolazione stradale rendeva evidente la natura e le finalità degli accertamenti sottesi al provvedimento di sequestro. 3. Invero nella specie l'onere motivazionale del decreto di sequestro risulta commisurato alla natura del bene colpito dal provvedimento di sequestro (autoveicoli) ed alla relazione tra il bene sequestrato con le conseguenze lesive del sinistro stradale che assurgono all'elemento materiale del reato per cui si procede, di talchè il riferimento alla necessità di assicurare detto bene ai fini dell'accertamento dei fatti implica la indicazione, pure in termini sintetici e impliciti, delle specifiche finalità probatorie che si intende garantire in relazione alla verifica funzionale e strutturale dei veicoli coinvolti ed alle modalità cinematiche del sinistro. 4. Il ricorso deve pertanto essere rigettato e il ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma il 1 Marzo 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] Maria Ciampi7 -