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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 24 giugno 2026

Cassazione n. 21430/2026

Testo disponibile della fonte

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egale rappresentante pro tempore, rappresentato e2026 difeso dall' avvocato [OSCURATO:PERSONA];2768 - controricorrente -nonché contro[OSCURATO:PERSONA];- intimato -avverso la sentenza n. 66/2023 della CORTE D'APPELLOdi CAGLIARI, depositata il 16/05/2024 R.G.N. 11/2022;Numero registro generale 27201/2024Numero sezionale 2768/2026Numero di raccolta generale 21430/2026Data pubblicazione 24/06/2026udita la relazione della causa svolta nella camera diconsiglio del 03/06/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].1.

Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte di appellodi Cagliari ha accolto l’appello proposto dal Consorzio diBonifica d’Ogliastra avverso la sentenza n. 86/2021 delTribunale di Lanusei, con la quale era stata accolta ladomanda avanzata da [OSCURATO:PERSONA] per il conferimentodell’incarico di Direttore Generale di tale Consorzioall’esito di selezione pubblica da questo indetta nel 2018.2.

La Corte d’appello, per quel che rileva in questogiudizio di legittimità, dissentendo dalle conclusioni delladecisione di primo grado, ha ritenuto infondata la pretesadi [OSCURATO:PERSONA], classificatosi al quarto posto dellagraduatoria finale della suddetta selezione, di ottenere loscorrimento della graduatoria, perché i concorrenticlassificatisi nei tre posti precedenti erano tutti decadutidalla nomina per non aver preso servizio, senzagiustificato motivo, entro il termine stabilito.3.

La predetta Corte territoriale, in particolare, haescluso che si fosse verificata tale decadenza per ilcandidato che aveva infine ottenuto la nomina a direttoregenerale, [OSCURATO:PERSONA], classificatosi in graduatoriaimmediatamente prima dell’odierno ricorrente, avendoessa ritenuto giustificato il ritardo nella sua presa diservizio, verificatosi per fatto imputabile allo stessoConsorzio, al quale non era imputabile alcuncomportamento contrario a correttezza e buona fede.Numero registro generale 27201/2024Numero sezionale 2768/2026Numero di raccolta generale 21430/2026Data pubblicazione 24/06/20264.

Avverso tale decisione ha proposto ricorso percassazione [OSCURATO:PERSONA], affidato a tre motivi diimpugnazione, illustrato da memoria.5.

Ha resistito con controricorso il Consorzio di Bonificad’Ogliastra.6. [OSCURATO:PERSONA], convenuto dal ricorrente fin dalprimo grado di giudizio, è rimasto intimato.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con un primo motivo di ricorso, la sentenza impugnataè stata censurata per violazione e/o falsa applicazionedell’art. 10, comma 3, del bando di concorso e dell’art.17 del DPR n. 487/1994, in relazione all'art. 360, comma1, n. 3, c.p.c., per avere la Corte territoriale interpretatotali norme assegnandogli un significato palesementedifforme da quello emergente dal contenuto letterale,nonché dall’interpretazione datane dalla giurisprudenzadella Cassazione.2.

Con un secondo motivo di critica è stata dedotta, aisensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., la nullità dellasentenza impugnata in riferimento agli artt. 116 e 132,comma 4, c.p.c., per avere la Corte territoriale posto afondamento della decisione circostanze, dapprima,ritenute accertate in via di fatto, seppur contestate dallaparte appellata, e successivamente ritenute meramenteverosimili, adottando in tal modo una motivazioneapparente, contraddittoria, perplessa e illogica.3.

Con altro motivo di impugnazione, è stata fatta valereanaloga censura investente la motivazione delladecisione della Corte territoriale, sotto diversi profili: perNumero registro generale 27201/2024Numero sezionale 2768/2026Numero di raccolta generale 21430/2026Data pubblicazione 24/06/2026aver essa ritenuto superfluo indagare in ordine allacorrettezza e buona fede del Consorzio, nellosvolgimento della procedura concorsuale, con particolareriferimento alla mancata applicazione del principio dellapar condicio dei concorrenti; per avere travisato la provaemergente dagli atti processuali, ossia per avere,erroneamente, ritenuto che le prime due classificate ingraduatoria erano state dichiarate decadute per avererinunciato all’incarico di direttore generale mentre la lorodecadenza era stata, invece, comminata per violazionedell’art. 10, comma 3, del bando; per aver erroneamenteritenuto che, nei riguardi di [OSCURATO:PERSONA], non vifosse l’incompatibilità della carica di direttore generalecon il mantenimento di altro incarico giàprecedentemente ricoperto presso lo stesso Consorzio.4. [OSCURATO:PERSONA] controricorrente ha eccepitol’improcedibilità del ricorso per essere stato notificatooltre il termine stabilito, a pena di decadenza, dall’art.327 c.p.c., come modificato dalla legge n. 69/2009, peri giudizi instaurati successivamente all’entrata in vigoredi tale legge, che ha ridotto a sei mesi il c.d. terminelungo per l’impugnazione delle sentenze.5.

Il rilevo svolto dal controricorrente in ordine allasuddetta decadenza è corretto.6.

Premessa l’applicabilità al presente giudizio dell’art.327 c.p.c. nella versione come sopra modificata, inquanto lo stesso è stato introdotto in primo gradosuccessivamente al 4 luglio 2009, occorre rilevare che lasentenza d’appello impugnata per cassazioneNumero registro generale 27201/2024Numero sezionale 2768/2026Numero di raccolta generale 21430/2026Data pubblicazione 24/06/2026dall’odierno ricorrente, non notificata, è stata pubblicatail 16 maggio 2024, cosicché il predetto termine di seimesi veniva a scadere il 18 novembre 2024, consideratoche il 16 novembre 2024 era giorno non lavorativo.7.

La notifica del ricorso per cassazione è pacificamenteavvenuta in data 10 dicembre 2024, quando il giàmenzionato termine era interamente decorso, conconseguente maturarsi della decadenzadall’impugnazione stabilita dal citato art. 327 c.p.c., nonapplicandosi alla presente controversia, in quantocontroversia individuale di lavoro, la sospensione deitermini nel periodo feriale stabilita dall’art. 3 della L. n.742/1969.8.

La tardività dell’impugnazione così configurata non èstata contestata dal ricorrente, se non sotto il profilodell’applicabilità alla presente fattispecie dellasospensione feriale anzidetta, secondo quanto dedottonella memoria illustrativa.9.

Secondo il ricorrente, infatti, ai fini dell’applicabilità ditale sospensione non è dirimente il fatto che lacontroversia sia assoggettata al rito del lavoro, o cheessa sia stata decisa dal Giudice del Lavoro, rilevandoinvece l’effettivo oggetto della controversia, che, nelcaso di specie, non riguarderebbe diritti soggettividerivanti da un rapporto di lavoro già costituito(retribuzione, ferie, mansioni, licenziamento), bensìinteressi legittimi, e precisamente l’interesse al regolaresvolgimento della procedura concorsuale indetta dalconsorzio controricorrente che è prodromica allaNumero registro generale 27201/2024Numero sezionale 2768/2026Numero di raccolta generale 21430/2026Data pubblicazione 24/06/2026costituzione del rapporto di lavoro con tale ente pubblicoeconomico, restando quindi al di fuori della previsione dicui all’art. 409, comma 1 n. 4 c.p.c.10.

Tali deduzioni non sono condivisibili, per la dirimenteconsiderazione, assorbente di ogni altra, secondo laquale alla controversia che, pur non riguardando unrapporto compreso tra quelli indicati dall'art. 409 odall'art. 442 c.p.c., sia stata trattata con il rito del lavoro,non è applicabile il regime della sospensione dei terminidi impugnazione nel periodo feriale, giacché il ritoadottato dal giudice assume una funzione enunciativadella natura della controversia, indipendentementedall'esattezza della relativa valutazione, e perciò dettorito costituisce per le parti criterio di riferimento ancheai fini del computo dei termini per la proposizionedell'impugnazione, secondo il regime previsto dall'art. 3della l. n. 742 del 1969.11.

Tale principio è stato più volte affermato da questaCorte (v., Cass. n. 21442/2019, Cass. n. 24649/2007),e recentemente ribadito, ex multis, da Cass. n.15742/2026, con orientamento ormai consolidato chenon si ha motivo di disattendere.12.

Alla luce di tali considerazioni deve quindi ribadirsiche il ricorrente è decaduto ex art. 327 c.p.c. dal poteredi proporre ricorso per cassazione, cosicché il ricorso daesso presentato deve essere dichiarato inammissibile.13.

Le spese del giudizio di legittimità, liquidate come indispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.MNumero registro generale 27201/2024Numero sezionale 2768/2026Numero di raccolta generale 21430/2026Data pubblicazione 24/06/2026La Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna ilricorrente al pagamento delle spese del giudizio dilegittimità in favore del controricorrente, liquidate ineuro 5.000,00 per compensi, oltre euro 200,00 peresborsi, rimborso spese generali al 15% ed accessoricome per legge.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n.115/2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17,della l. n. 228/2012, occorre dare atto della sussistenzadei presupposti processuali per il versamento, da partedel ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributounificato, pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a normadel comma 1-bis dello stesso art. 13.Così deciso in Roma nell’adunanza camerale del 3 giugno2026.La PresidenteAnnalisa [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
egale rappresentante pro tempore, rappresentato e2026 difeso dall' avvocato [OSCURATO:PERSONA];2768 - controricorrente -nonché contro[OSCURATO:PERSONA];- intimato -avverso la sentenza n. 66/2023 della CORTE D'APPELLOdi CAGLIARI, depositata il 16/05/2024 R.G.N. 11/2022;Numero registro generale 27201/2024Numero sezionale 2768/2026Numero di raccolta generale 21430/2026Data pubblicazione 24/06/2026udita la relazione della causa svolta nella camera diconsiglio del 03/06/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].1. Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte di appellodi Cagliari ha accolto l’appello proposto dal Consorzio diBonifica d’Ogliastra avverso la sentenza n. 86/2021 delTribunale di Lanusei, con la quale era stata accolta ladomanda avanzata da [OSCURATO:PERSONA] per il conferimentodell’incarico di Direttore Generale di tale Consorzioall’esito di selezione pubblica da questo indetta nel 2018.2. La Corte d’appello, per quel che rileva in questogiudizio di legittimità, dissentendo dalle conclusioni delladecisione di primo grado, ha ritenuto infondata la pretesadi [OSCURATO:PERSONA], classificatosi al quarto posto dellagraduatoria finale della suddetta selezione, di ottenere loscorrimento della graduatoria, perché i concorrenticlassificatisi nei tre posti precedenti erano tutti decadutidalla nomina per non aver preso servizio, senzagiustificato motivo, entro il termine stabilito.3. La predetta Corte territoriale, in particolare, haescluso che si fosse verificata tale decadenza per ilcandidato che aveva infine ottenuto la nomina a direttoregenerale, [OSCURATO:PERSONA], classificatosi in graduatoriaimmediatamente prima dell’odierno ricorrente, avendoessa ritenuto giustificato il ritardo nella sua presa diservizio, verificatosi per fatto imputabile allo stessoConsorzio, al quale non era imputabile alcuncomportamento contrario a correttezza e buona fede.Numero registro generale 27201/2024Numero sezionale 2768/2026Numero di raccolta generale 21430/2026Data pubblicazione 24/06/20264. Avverso tale decisione ha proposto ricorso percassazione [OSCURATO:PERSONA], affidato a tre motivi diimpugnazione, illustrato da memoria.5. Ha resistito con controricorso il Consorzio di Bonificad’Ogliastra.6. [OSCURATO:PERSONA], convenuto dal ricorrente fin dalprimo grado di giudizio, è rimasto intimato.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con un primo motivo di ricorso, la sentenza impugnataè stata censurata per violazione e/o falsa applicazionedell’art. 10, comma 3, del bando di concorso e dell’art.17 del DPR n. 487/1994, in relazione all'art. 360, comma1, n. 3, c.p.c., per avere la Corte territoriale interpretatotali norme assegnandogli un significato palesementedifforme da quello emergente dal contenuto letterale,nonché dall’interpretazione datane dalla giurisprudenzadella Cassazione.2. Con un secondo motivo di critica è stata dedotta, aisensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., la nullità dellasentenza impugnata in riferimento agli artt. 116 e 132,comma 4, c.p.c., per avere la Corte territoriale posto afondamento della decisione circostanze, dapprima,ritenute accertate in via di fatto, seppur contestate dallaparte appellata, e successivamente ritenute meramenteverosimili, adottando in tal modo una motivazioneapparente, contraddittoria, perplessa e illogica.3. Con altro motivo di impugnazione, è stata fatta valereanaloga censura investente la motivazione delladecisione della Corte territoriale, sotto diversi profili: perNumero registro generale 27201/2024Numero sezionale 2768/2026Numero di raccolta generale 21430/2026Data pubblicazione 24/06/2026aver essa ritenuto superfluo indagare in ordine allacorrettezza e buona fede del Consorzio, nellosvolgimento della procedura concorsuale, con particolareriferimento alla mancata applicazione del principio dellapar condicio dei concorrenti; per avere travisato la provaemergente dagli atti processuali, ossia per avere,erroneamente, ritenuto che le prime due classificate ingraduatoria erano state dichiarate decadute per avererinunciato all’incarico di direttore generale mentre la lorodecadenza era stata, invece, comminata per violazionedell’art. 10, comma 3, del bando; per aver erroneamenteritenuto che, nei riguardi di [OSCURATO:PERSONA], non vifosse l’incompatibilità della carica di direttore generalecon il mantenimento di altro incarico giàprecedentemente ricoperto presso lo stesso Consorzio.4. [OSCURATO:PERSONA] controricorrente ha eccepitol’improcedibilità del ricorso per essere stato notificatooltre il termine stabilito, a pena di decadenza, dall’art.327 c.p.c., come modificato dalla legge n. 69/2009, peri giudizi instaurati successivamente all’entrata in vigoredi tale legge, che ha ridotto a sei mesi il c.d. terminelungo per l’impugnazione delle sentenze.5. Il rilevo svolto dal controricorrente in ordine allasuddetta decadenza è corretto.6. Premessa l’applicabilità al presente giudizio dell’art.327 c.p.c. nella versione come sopra modificata, inquanto lo stesso è stato introdotto in primo gradosuccessivamente al 4 luglio 2009, occorre rilevare che lasentenza d’appello impugnata per cassazioneNumero registro generale 27201/2024Numero sezionale 2768/2026Numero di raccolta generale 21430/2026Data pubblicazione 24/06/2026dall’odierno ricorrente, non notificata, è stata pubblicatail 16 maggio 2024, cosicché il predetto termine di seimesi veniva a scadere il 18 novembre 2024, consideratoche il 16 novembre 2024 era giorno non lavorativo.7. La notifica del ricorso per cassazione è pacificamenteavvenuta in data 10 dicembre 2024, quando il giàmenzionato termine era interamente decorso, conconseguente maturarsi della decadenzadall’impugnazione stabilita dal citato art. 327 c.p.c., nonapplicandosi alla presente controversia, in quantocontroversia individuale di lavoro, la sospensione deitermini nel periodo feriale stabilita dall’art. 3 della L. n.742/1969.8. La tardività dell’impugnazione così configurata non èstata contestata dal ricorrente, se non sotto il profilodell’applicabilità alla presente fattispecie dellasospensione feriale anzidetta, secondo quanto dedottonella memoria illustrativa.9. Secondo il ricorrente, infatti, ai fini dell’applicabilità ditale sospensione non è dirimente il fatto che lacontroversia sia assoggettata al rito del lavoro, o cheessa sia stata decisa dal Giudice del Lavoro, rilevandoinvece l’effettivo oggetto della controversia, che, nelcaso di specie, non riguarderebbe diritti soggettividerivanti da un rapporto di lavoro già costituito(retribuzione, ferie, mansioni, licenziamento), bensìinteressi legittimi, e precisamente l’interesse al regolaresvolgimento della procedura concorsuale indetta dalconsorzio controricorrente che è prodromica allaNumero registro generale 27201/2024Numero sezionale 2768/2026Numero di raccolta generale 21430/2026Data pubblicazione 24/06/2026costituzione del rapporto di lavoro con tale ente pubblicoeconomico, restando quindi al di fuori della previsione dicui all’art. 409, comma 1 n. 4 c.p.c.10. Tali deduzioni non sono condivisibili, per la dirimenteconsiderazione, assorbente di ogni altra, secondo laquale alla controversia che, pur non riguardando unrapporto compreso tra quelli indicati dall'art. 409 odall'art. 442 c.p.c., sia stata trattata con il rito del lavoro,non è applicabile il regime della sospensione dei terminidi impugnazione nel periodo feriale, giacché il ritoadottato dal giudice assume una funzione enunciativadella natura della controversia, indipendentementedall'esattezza della relativa valutazione, e perciò dettorito costituisce per le parti criterio di riferimento ancheai fini del computo dei termini per la proposizionedell'impugnazione, secondo il regime previsto dall'art. 3della l. n. 742 del 1969.11. Tale principio è stato più volte affermato da questaCorte (v., Cass. n. 21442/2019, Cass. n. 24649/2007),e recentemente ribadito, ex multis, da Cass. n.15742/2026, con orientamento ormai consolidato chenon si ha motivo di disattendere.12. Alla luce di tali considerazioni deve quindi ribadirsiche il ricorrente è decaduto ex art. 327 c.p.c. dal poteredi proporre ricorso per cassazione, cosicché il ricorso daesso presentato deve essere dichiarato inammissibile.13. Le spese del giudizio di legittimità, liquidate come indispositivo, seguono la soccombenza. P.Q.MNumero registro generale 27201/2024Numero sezionale 2768/2026Numero di raccolta generale 21430/2026Data pubblicazione 24/06/2026La Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna ilricorrente al pagamento delle spese del giudizio dilegittimità in favore del controricorrente, liquidate ineuro 5.000,00 per compensi, oltre euro 200,00 peresborsi, rimborso spese generali al 15% ed accessoricome per legge.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n.115/2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17,della l. n. 228/2012, occorre dare atto della sussistenzadei presupposti processuali per il versamento, da partedel ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributounificato, pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a normadel comma 1-bis dello stesso art. 13.Così deciso in Roma nell’adunanza camerale del 3 giugno2026.La PresidenteAnnalisa [OSCURATO:PERSONA]
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