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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 23 settembre 2021

Cassazione n. 39708/2021

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; i/n [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Il [OSCURATO:PERSONA] di PERUGIA, con ordinanza in data 18/03/2021, respingeva il reclamo presentato da [OSCURATO:PERSONA] avverso il provvedimento del Magistrato di sorveglianza di Spoleto in data 17/02/2020 che aveva rigettato la richiesta di ottemperanza della precedente ordinanza in data 24/9/2018 in tema di consultazione di atti processuali anche su supporti informatici, evidenziando che, sulla base del tenore del provvedimento, la autorizzazione aveva per oggetto unicamente i CD-ROM e non anche la "chiavette USB", cui si riferisce la richiesta di ottemperanza, risultando, del resto, inibito proprio l'impiego di tali strumenti per motivi di sicurezza.

Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo violazione di legge perché il provvedimento di ottemperanza faceva riferimento genericamente a supporti informatici.

Il difensore ha depositato memoria con cui insiste.

Il ricorso è inammissibile perché è fondato su motivi che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, dovendosi gli stessi considerare non specifici.

La mancanza di specificità del motivo, invero, deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità conducente, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), all'inammissibilità (Sez. 4, [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 5191, Barone, Rv. 216473; Sez. 1, 30/09/2004, n. 39598, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, 39598, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, 03/07/2007, n. 34270, Scicchitano, Rv. 236945; Sez. 3, 06/07/2007, n. 35492, Tasca, Rv. 237596).

Il ricorrente si limita a ribadire la propria tesi interpretativa del contenuto del provvedimento di ottemperanza, senza confrontarsi con la lettura fornitane dalla magistratura di sorveglianza che ha non illogicamente affermato che il provvedimento si riferisce unicamente al supporto informatico CD-ROM, anche tenuto conto dell'originaria istanza avanzata dal detenuto che esso non contesta.

Del resto, il provvedimento impugnato pone bene in evidenza che l'autorizzazione all'uso dei CD- ROM era strettamente connessa alla natura di supporto non modificabile, perciò idoneo ad evitare il pericolo di introduzione di materiale vietato, mentre il supporto di memoria rimovibile (USB) ha caratteristiche del tutto diverse.

Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende.

Così deciso il 23/09/2021 Il _Consigliere Estenso -I L-RIA , E Fies.Agj \ 04 NOV 2021 CAN

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; i/n [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Il [OSCURATO:PERSONA] di PERUGIA, con ordinanza in data 18/03/2021, respingeva il reclamo presentato da [OSCURATO:PERSONA] avverso il provvedimento del Magistrato di sorveglianza di Spoleto in data 17/02/2020 che aveva rigettato la richiesta di ottemperanza della precedente ordinanza in data 24/9/2018 in tema di consultazione di atti processuali anche su supporti informatici, evidenziando che, sulla base del tenore del provvedimento, la autorizzazione aveva per oggetto unicamente i CD-ROM e non anche la "chiavette USB", cui si riferisce la richiesta di ottemperanza, risultando, del resto, inibito proprio l'impiego di tali strumenti per motivi di sicurezza. Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo violazione di legge perché il provvedimento di ottemperanza faceva riferimento genericamente a supporti informatici. Il difensore ha depositato memoria con cui insiste. Il ricorso è inammissibile perché è fondato su motivi che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, dovendosi gli stessi considerare non specifici. La mancanza di specificità del motivo, invero, deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità conducente, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), all'inammissibilità (Sez. 4, [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 5191, Barone, Rv. 216473; Sez. 1, 30/09/2004, n. 39598, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, 39598, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, 03/07/2007, n. 34270, Scicchitano, Rv. 236945; Sez. 3, 06/07/2007, n. 35492, Tasca, Rv. 237596). Il ricorrente si limita a ribadire la propria tesi interpretativa del contenuto del provvedimento di ottemperanza, senza confrontarsi con la lettura fornitane dalla magistratura di sorveglianza che ha non illogicamente affermato che il provvedimento si riferisce unicamente al supporto informatico CD-ROM, anche tenuto conto dell'originaria istanza avanzata dal detenuto che esso non contesta. Del resto, il provvedimento impugnato pone bene in evidenza che l'autorizzazione all'uso dei CD- ROM era strettamente connessa alla natura di supporto non modificabile, perciò idoneo ad evitare il pericolo di introduzione di materiale vietato, mentre il supporto di memoria rimovibile (USB) ha caratteristiche del tutto diverse. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 23/09/2021 Il _Consigliere Estenso -I L-RIA , E Fies.Agj \ 04 NOV 2021 CAN
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