CassazionedecretoSezione 7
Cassazione n. 30870/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/05/2025 della CORTE APPELLO di BARI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Premesso che è stata impugnata la sentenza della Corte di appello di Bari del 23 maggio 2025, che ha confermato la decisione resa dal Tribunale di Bari il 5 dicembre 2023, con cui, all'esito di rito abbreviato, [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato, concesse le attenuanti generiche equivalenti alla recidiva, alla pena di anni 1 e mesi 4 di reclusione, in quanto ritenuto colpevole del reato ex art. 81 cod. pen. e 7, comma 1, del decreto legge n. 4 del 2019, convertito dalla legge n. 26 del 2019; fatti commessi in [OSCURATO:PERSONA] marzo 2019, il 1° ottobre 2020 e il 25 febbraio 2021. Osservato che il primo motivo di ricorso, con il quale si contesta la conferma del giudizio di colpevolezza dell'imputato, è manifestamente infondato, in quanto volto a prefigurare una rivalutazione alternativa delle fonti probatorie, a fronte dell'adeguata ricostruzione operata dai giudici di appello, i quali hanno ragionevolmente ritenuto penalmente rilevante la condotta dell'imputato; questi, infatti, al fine di conseguire il reddito di cittadinanza ha omesso di comunicare all'ente erogatore un dato essenziale, ossia la condanna da lui subita per il reato di cui all'art. 416 bis cod. pen., divenuta definitiva 1'11 dicembre 2014. Omissione reiterata in tre dichiarazioni, nelle date dell'il marzo 2019, del 10 ottobre 2020 e del 25 febbraio 2021. Evidenziato che il secondo motivo di ricorso, con cui la difesa si duole della applicazione della recidiva e del mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, è anch'esso manifestamente infondato, avendo la Corte di appello rimarcato, in senso contrario e in maniera non illogica, la pluralità e la gravità dei precedenti penali dell'imputato, il quale peraltro non ha mostrato alcun segno di resipiscenza, né ha restituito le somme percepite indebitamente, pari a euro 20.517,95. Ritenuto che la motivazione della sentenza impugnata risulta sorretta da considerazioni razionali, alle quali la difesa contrappone differenti valutazioni di merito, che tuttavia esulano dal perimetro del giudizio di legittimità (cfr. Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, Rv. 280601). Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere del pagamento delle spese del procedimento, nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro. P.Q.M P.Q.M