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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 10586/2022

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la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/12/2020 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] - che, con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Bari ha confermato la condanna in primo grado inflitta a [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], per il delitto di furto aggravato in concorso di energia elettrica; - che avverso detta sentenza hanno proposto ricorso per cassazione gli imputati, a mezzo del difensore, articolando un solo motivo; [OSCURATO:PERSONA] - che il motivo di ricorso, nella parte in cui denuncia la mancata qualificazione del fatto in termini di furto tentato e contesta il diniego di esclusione della circostanza aggravante della violenza sulla cosa, sviluppa doglianze generiche - poiché prive della puntuale indicazione di elementi probatori idonei a sovvertire le conclusioni cui sono pervenuti entrambi i giudici merito - e non consentite nel giudizio di legittimità, risolvendosi in mere censure di fatto, con le quali, contrapponendo un alternativo apprezzamento alla valutazione operata dai giudici di merito nelle loro conformi decisioni, si richiede a questa Corte di prendere posizione tra le diverse letture dei fatti, mediante la diretta esibizione di elementi di prova che si pretendono evidenti e dimostrativi del vizio di errata loro valutazione: operazione, di certo, preclusa in questa sede, tanto più in presenza di un apparato motivazionale (quale quello osteso, nella sentenza impugnata, alle pagine 3, punto 2 e 4, punto 5, quanto alle ragioni della mancata qualificazione del fatto come delitto tentato, e alle pagine 3, punto 3, e 4, punto 4, quanto alle ragione della mancata esclusione della circostanza aggravante ex art. 625, comma 1, 2, cod. pen.) che, nel suo complesso, non si espone a rilievi di illogicità di macroscopica evidenza, dovendosi considerare disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata, purché siano spiegate in modo logico e adeguato le ragioni del convincimento (Sez.

U, n. 24 del 24/11/1999, Rv. 214794), come nel caso che occupa; - che pari genericità contrassegna i rilievi articolati in punto di diniego dei benefici di legge in favore di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], non essendosi neppure specificamente indicati - certificato del casellario alla mano - quali sarebbero i precedenti cui ci si riferisce nel motivo, che avrebbero consentito l'applicazione dei benefici richiesti; - rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 16 febbraio 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] Stefa4a Palla D E P C

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/12/2020 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] - che, con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Bari ha confermato la condanna in primo grado inflitta a [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], per il delitto di furto aggravato in concorso di energia elettrica; - che avverso detta sentenza hanno proposto ricorso per cassazione gli imputati, a mezzo del difensore, articolando un solo motivo; [OSCURATO:PERSONA] - che il motivo di ricorso, nella parte in cui denuncia la mancata qualificazione del fatto in termini di furto tentato e contesta il diniego di esclusione della circostanza aggravante della violenza sulla cosa, sviluppa doglianze generiche - poiché prive della puntuale indicazione di elementi probatori idonei a sovvertire le conclusioni cui sono pervenuti entrambi i giudici merito - e non consentite nel giudizio di legittimità, risolvendosi in mere censure di fatto, con le quali, contrapponendo un alternativo apprezzamento alla valutazione operata dai giudici di merito nelle loro conformi decisioni, si richiede a questa Corte di prendere posizione tra le diverse letture dei fatti, mediante la diretta esibizione di elementi di prova che si pretendono evidenti e dimostrativi del vizio di errata loro valutazione: operazione, di certo, preclusa in questa sede, tanto più in presenza di un apparato motivazionale (quale quello osteso, nella sentenza impugnata, alle pagine 3, punto 2 e 4, punto 5, quanto alle ragioni della mancata qualificazione del fatto come delitto tentato, e alle pagine 3, punto 3, e 4, punto 4, quanto alle ragione della mancata esclusione della circostanza aggravante ex art. 625, comma 1, 2, cod. pen.) che, nel suo complesso, non si espone a rilievi di illogicità di macroscopica evidenza, dovendosi considerare disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata, purché siano spiegate in modo logico e adeguato le ragioni del convincimento (Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Rv. 214794), come nel caso che occupa; - che pari genericità contrassegna i rilievi articolati in punto di diniego dei benefici di legge in favore di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], non essendosi neppure specificamente indicati - certificato del casellario alla mano - quali sarebbero i precedenti cui ci si riferisce nel motivo, che avrebbero consentito l'applicazione dei benefici richiesti; - rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 16 febbraio 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] Stefa4a Palla D E P C
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