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CassazionesentenzaSezione L

Cassazione n. 12148/2023

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creto nella causa vertente tra: [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rapp.te pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma, Via di [OSCURATO:PERSONA] 54 presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA]; ricorrente contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difesodagli Avv. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]Aloisio, [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ed elett.te dom.to in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 29, giusta procurain atti; controricorrente [OSCURATO:PERSONA] la sentenza n. 202 - 2018 del la Corte di Appello d i Firenze pubblicata il giorno 27 / 02/ 2018 , N.R.G. 280/2017; Rilevato che dalla documentazione prodotta risulta rinuncia di parte ricorrente e comunicazione alla controparte e che, in difetto di accettazione, occorre provvedere sulle spese; Rilevato altresì che non ricorrono i presupposti processuali per l'applicazione del pagamento del cd. doppio contributo unificato, di cui all'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 (Cass.12/11/2015, n. 23175) in quanto tale disposizione si applica ai soli casi - tipici - del rigetto dell'impugnazione o della sua declaratoria d'inammissibilità o improcedibilità e, trattandosi di misura eccezionale, lato sensu sanzionatoria, è di stretta interpretazione e non suscettibile, pertanto, di interpretazione estensiva o analogica.

P.Q.M.

Visti gli articoli 390 e 391 c.p.c., dichiara estinto il processo e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore dell’Istituto controricorrente, spese liquidate in Euro 4.000,00 per compensi professionali oltre 200 per esborsi, e spese forfettarie determinate nella misura del 15% e accessori come per legge.

Dispone che del presente decreto sia data comunicazione ai difensori delle parti costituite e li avvisa che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza.

Roma, 4maggio 2023 [OSCURATO:PERSONA] RAIMONDI

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
creto nella causa vertente tra: [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rapp.te pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma, Via di [OSCURATO:PERSONA] 54 presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA]; ricorrente contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difesodagli Avv. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]Aloisio, [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ed elett.te dom.to in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 29, giusta procurain atti; controricorrente [OSCURATO:PERSONA] la sentenza n. 202 - 2018 del la Corte di Appello d i Firenze pubblicata il giorno 27 / 02/ 2018 , N.R.G. 280/2017; Rilevato che dalla documentazione prodotta risulta rinuncia di parte ricorrente e comunicazione alla controparte e che, in difetto di accettazione, occorre provvedere sulle spese; Rilevato altresì che non ricorrono i presupposti processuali per l'applicazione del pagamento del cd. doppio contributo unificato, di cui all'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 (Cass.12/11/2015, n. 23175) in quanto tale disposizione si applica ai soli casi - tipici - del rigetto dell'impugnazione o della sua declaratoria d'inammissibilità o improcedibilità e, trattandosi di misura eccezionale, lato sensu sanzionatoria, è di stretta interpretazione e non suscettibile, pertanto, di interpretazione estensiva o analogica. P.Q.M. Visti gli articoli 390 e 391 c.p.c., dichiara estinto il processo e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore dell’Istituto controricorrente, spese liquidate in Euro 4.000,00 per compensi professionali oltre 200 per esborsi, e spese forfettarie determinate nella misura del 15% e accessori come per legge. Dispone che del presente decreto sia data comunicazione ai difensori delle parti costituite e li avvisa che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza. Roma, 4maggio 2023 [OSCURATO:PERSONA] RAIMONDI
Sentenza Cassazione n. 12148/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris