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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 31015/2026

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o di CatanzaroUdita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che hachiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso;letta la memoria a firma dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], che ha conclusochiedendo l’accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con sentenza in data 13 novembre 2025, la Corte di appello di Catanzaro,confermando la decisione del Tribunale di Cosenza, ha ritenuto [OSCURATO:PERSONA] del reato di bancarotta documentale semplice contestato al capo 1)dell’imputazione e del reato di bancarotta preferenziale contestato al capo 4),condannandolo alla pena di giustizia.2.

Avverso tale decisione l’imputato ha proposto ricorso per cassazione,articolando tre motivi di censura di seguito sintetizzati nei limiti di cui all’art. 173disp. att. cod. proc. pen.2.1.

Il primo motivo deduce violazione di legge in relazione all’art. 217 leggefall.

La Corte territoriale avrebbe ravvisato il reato di bancarotta documentalesemplice con riguardo alla omessa tenuta del registro dei cespiti ammortizzabili, ilquale non rientra tra le scritture obbligatorie, desumendone l’obbligo di tenutasenza verificare in concreto se le particolari caratteristiche dell’impresa fossero talida richiedere la tenuta anche di tale registro.2.2.

Il secondo motivo denuncia vizio di motivazione, non comprendendosidal tenore della decisione impugnata se la richiesta di documentazione contabileda parte del curatore fallimentare sia stata ritenuta rilevante o meno ai fini dellasussistenza del reato contestato.2.3.

Il terzo motivo lamenta violazione di legge in relazione all’art. 216,comma terzo, legge fall., avendo la Corte territoriale omesso di considerare chel’impegno profuso dall’imputato per recuperare i crediti vantati dalla fallita e perestinguere i relativi debiti, consentiva di escludere che la cessione dell’immobiledella società, con il cui ricavato era stato soddisfatto il credito vantato dal figliodell’imputato nei confronti della fallita, fosse finalizzata a danneggiare i creditorisociali.3.

Il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte con cui ha chiestodichiararsi l’inammissibilità del ricorso.4.

Il difensore dell’imputato ha depositato conclusioni scritte insistendo perl’accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è inammissibile.2.

Il primo e il secondo motivo, concernenti il reato di bancarotta documentalesemplice, in quanto connessi possono essere trattati congiuntamente.

Essi sonomanifestamente infondati.2.1.

L’art. 217, comma secondo, legge fall. sanziona l’amministratore chedurante i tre anni antecedenti alla dichiarazione di fallimento ovvero dall’iniziodell’impresa, se questa ha avuto una minore durata, non ha tenuto i libri e le altrescritture contabili prescritti dalla legge o li ha tenuti in maniera irregolare oincompleta.

L’omessa tenuta delle scritture, tuttavia, non deve necessariamenteprotrarsi per l’intero triennio precedente alla dichiarazione di fallimento, essendoil reato integrato anche se tale condotta venga tenuta per un arco temporaleinferiore (Sez. 5, n. 37910 del 26/04/2017, Viscio, Rv. 271218 – 01), dal momentoche la ratio della norma incriminatrice risiede nell’esigenza di tutela dellacorrettezza della tenuta delle scritture contabili, la quale può essere elusa in ognimomento ed anche per un breve periodo di tempo.Secondo il pacifico orientamento della giurisprudenza di legittimità, il reato dibancarotta semplice costituisce un reato di pericolo presunto che, mirando adevitare che sussistano ostacoli alla attività di ricostruzione del patrimonioaziendale e dei movimenti che lo hanno costituito, persegue la finalità di consentireai creditori l’esatta conoscenza della consistenza patrimoniale, sulla quale possanosoddisfarsi.

La fattispecie, pertanto, consistendo nel mero inadempimento di unprecetto formale (il comportamento imposto all'imprenditore dall'art. 2214 cod.civ.), integra un reato di pura condotta, che si realizza anche quando non siverifichi, in concreto, danno per i creditori.L’oggetto del reato di bancarotta semplice documentale è rappresentato daqualsiasi scrittura la cui tenuta è obbligatoria, dovendosi ricomprendere tra questeanche quelle richiamate dal comma secondo dell'art. 2214 cod. civ., e cioè tuttele scritture che siano richieste dalla natura e dalle dimensioni dell'impresa (Sez.5, n. 5461 del 25/11/2016, dep. 2017, Falda, Rv. 269094 – 01; Sez. 5, n. 37459del 22/09/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281875 - 01).Secondo l’insegnamento di questa Corte regolatrice, il bene giuridico tutelatodall’art 217 legge fall. è leso ogniqualvolta l’irregolare tenuta delle scritturecontabili impedisca alle stesse di assolvere alla loro tipica funzione di accertamento(Sez. 5, n. 18482 del 22/03/2023, Fanti, Rv. 284514 – 01).

Si è perciò affermatoche integra il delitto di bancarotta semplice documentale l’irrituale tenuta neltriennio antecedente alla dichiarazione di fallimento dei “mastrini” delle spese dicassa - che rappresentano l'andamento della cassa contanti e sono elementinecessari alla sua comprensione, nonché la condotta di chi tenga il libro degliinventari in maniera sintetica, in quanto l’assenza di analiticità è inidonea a darecontezza delle attività e passività dell’impresa, facendo venire meno la funzionedel libro stesso, essendo irrilevante, ai fini della configurabilità del reato, lacircostanza che il curatore sia riuscito, comunque, a ricostruire in manieracompleta lo stato attivo e passivo del fallimento (Sez. 5, n. 27703 del 28/05/2024,Tafuni, Rv. 286641 - 01).Con specifico riferimento al registro dei beni ammortizzabili, previsto dall’art.16 del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 600, il quale non costituisce una scritturaobbligatoria ai sensi dell’art. 2214, comma primo, cod. civ., si ritenuto che la suamancata tenuta può integrare gli estremi della bancarotta documentale soltantose tale libro può considerarsi richiesto dalla «natura e dalle dimensionidell’impresa», ai sensi dell'art. 2214, comma secondo, cod. civ. (Sez. 5, n. 7904del 27/06/1997, D’Ambrogio, Rv. 208320 – 01; v., altresì, Sez. 5, n. 17426 del13/03/2007, Ingegneri, Rv. 236640 – 01).2.2.

Nel caso di specie, con motivazione sintetica ma puntuale, la Corteterritoriale – confermando la pronuncia di primo grado – ha dato specificamenteconto delle ragioni per cui nel caso in esame la tenuta del registro dei beniammortizzabili si rendeva necessaria, evidenziando la circostanza che il libro degliinventari (il quale – ai sensi dell’art. 2214, comma primo, cod. civ. – rientra tra lescritture obbligatorie) non conteneva alcuna annotazione relativa ai cespiti.

Taleconclusione risulta logica e coerente, posto che tale modalità di tenutadell’inventario frustrava quell’esigenza di analiticità espressa dall’art. 2217 cod.civ. (il quale stabilisce che l’inventario deve contenere l'indicazione e la valutazionedelle attività e delle passività relative all'impresa, nonché delle attività e dellepassività dell'imprenditore estranee alla medesima), rendendo perciò necessarial’acquisizione del registro dei cespiti ammortizzabili.In modo altrettanto logico e chiaro, la sentenza impugnata ha spiegato che larichiesta avanzata dal curatore di consegnare i libri contabili relativi ai tre anniantecedenti alla dichiarazione di fallimento avvenuta nel 2018 era comprensivaevidentemente anche di quelli concernenti il 2017, senza che fosse necessaria unarichiesta specifica in tal senso.3.

Il terzo motivo è inammissibile.3.1.

Esso, oltre ad essere generico, in quanto meramente reiterativo delleidentiche censure proposte con l’atto di appello, senza un concreto confrontoargomentativo con la sentenza impugnata, propone doglianze eminentemente difatto, che sollecitano, in realtà, una rivalutazione di merito preclusa in sede dilegittimità, sulla base di una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamentodella decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito,senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di unadiversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali(Sez.

U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944).3.2.

In ogni caso, la censura è manifestamente infondata.Va premesso che, secondo il pacifico orientamento della giurisprudenza dilegittimità, ai fini della configurabilità del reato di bancarotta preferenziale, ènecessaria la violazione della par condicio creditorum, che consiste nell’alterazionedell’ordine, stabilito dalla legge, di soddisfazione dei creditori, sicché deve essereprovata l’esistenza di altri creditori, che vantino ragioni prevalenti o eguali, rimastiinsoddisfatti per effetto del pagamento eseguito al preferito (Sez.

U, n. 28910 del28/02/2019, Suraci, Rv. 276286 - 03, in motivazione; Sez. 5, n. 3797 del15/01/2018, Hofmann, Rv. 272165; Sez. 5, n. 32637 del 16/04/2018, Marcello,Rv. 273712; Sez. 5, n. 15712 del 12/03/2014, Consol, Rv. 260221).

Diconseguenza, la condotta illecita non consiste nell’indebito depauperamento delpatrimonio del debitore, ma nell’alterazione dell’ordine, stabilito dalla legge, disoddisfazione dei creditori e il compito del giudice penale consiste nel verificare lasussistenza di un pericolo concreto – conseguente al pagamento effettuato infavore di uno dei creditori – per la soddisfazione del restante ceto creditorio.La Corte di appello di Catanzaro, attenendosi a tali principi, ha accertato –conformemente alla sentenza di primo grado – che l’imputato aveva cedutol’immobile di proprietà della società al fine di tacitare per intero il credito vantatonei confronti della stessa dal figlio, a titolo di retribuzione per l’attività lavorativasvolta, nonostante che vi fossero altri due lavoratori dipendenti che vantavanoaltri crediti nel medesimo grado.

È evidente in tal caso che il soddisfacimentopreferenziale del credito del figlio dell’imputato è avvenuto in violazione della parcondicio creditorum, con pregiudizio, dunque, del restante ceto creditorio.

Conargomentazione congrua e priva di aporie logiche manifeste, la sentenzaimpugnata ha invero correttamente escluso che la cessione dell’immobile ad unprezzo asseritamente più vantaggioso rispetto a quello conseguibile in caso difallimento potesse qualificarsi come tentativo di risanamento della società,assumendo rilievo determinante ai fini della sussistenza del reato la circostanzache in tal modo era stata preclusa la possibilità per i creditori di soddisfarsi inmaniera paritaria sul ricavato della vendita.4.

Alla declaratoria di inammissibilità dell’impugnazione consegue ex lege, aisensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento dellespese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delleammende di una somma determinata, equamente, in euro 3.000,00, tenuto contoche non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto ricorsosenza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» (Cortecost. n. 186 del 13/06/2000).

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così deciso l’[OSCURATO:DATA_NASCITA]Il Consigliere estensore Il PresidenteMaria [OSCURATO:PERSONA] Scarlini

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o di CatanzaroUdita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che hachiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso;letta la memoria a firma dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], che ha conclusochiedendo l’accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con sentenza in data 13 novembre 2025, la Corte di appello di Catanzaro,confermando la decisione del Tribunale di Cosenza, ha ritenuto [OSCURATO:PERSONA] del reato di bancarotta documentale semplice contestato al capo 1)dell’imputazione e del reato di bancarotta preferenziale contestato al capo 4),condannandolo alla pena di giustizia.2. Avverso tale decisione l’imputato ha proposto ricorso per cassazione,articolando tre motivi di censura di seguito sintetizzati nei limiti di cui all’art. 173disp. att. cod. proc. pen.2.1. Il primo motivo deduce violazione di legge in relazione all’art. 217 leggefall. La Corte territoriale avrebbe ravvisato il reato di bancarotta documentalesemplice con riguardo alla omessa tenuta del registro dei cespiti ammortizzabili, ilquale non rientra tra le scritture obbligatorie, desumendone l’obbligo di tenutasenza verificare in concreto se le particolari caratteristiche dell’impresa fossero talida richiedere la tenuta anche di tale registro.2.2. Il secondo motivo denuncia vizio di motivazione, non comprendendosidal tenore della decisione impugnata se la richiesta di documentazione contabileda parte del curatore fallimentare sia stata ritenuta rilevante o meno ai fini dellasussistenza del reato contestato.2.3. Il terzo motivo lamenta violazione di legge in relazione all’art. 216,comma terzo, legge fall., avendo la Corte territoriale omesso di considerare chel’impegno profuso dall’imputato per recuperare i crediti vantati dalla fallita e perestinguere i relativi debiti, consentiva di escludere che la cessione dell’immobiledella società, con il cui ricavato era stato soddisfatto il credito vantato dal figliodell’imputato nei confronti della fallita, fosse finalizzata a danneggiare i creditorisociali.3. Il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte con cui ha chiestodichiararsi l’inammissibilità del ricorso.4. Il difensore dell’imputato ha depositato conclusioni scritte insistendo perl’accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è inammissibile.2. Il primo e il secondo motivo, concernenti il reato di bancarotta documentalesemplice, in quanto connessi possono essere trattati congiuntamente. Essi sonomanifestamente infondati.2.1. L’art. 217, comma secondo, legge fall. sanziona l’amministratore chedurante i tre anni antecedenti alla dichiarazione di fallimento ovvero dall’iniziodell’impresa, se questa ha avuto una minore durata, non ha tenuto i libri e le altrescritture contabili prescritti dalla legge o li ha tenuti in maniera irregolare oincompleta. L’omessa tenuta delle scritture, tuttavia, non deve necessariamenteprotrarsi per l’intero triennio precedente alla dichiarazione di fallimento, essendoil reato integrato anche se tale condotta venga tenuta per un arco temporaleinferiore (Sez. 5, n. 37910 del 26/04/2017, Viscio, Rv. 271218 – 01), dal momentoche la ratio della norma incriminatrice risiede nell’esigenza di tutela dellacorrettezza della tenuta delle scritture contabili, la quale può essere elusa in ognimomento ed anche per un breve periodo di tempo.Secondo il pacifico orientamento della giurisprudenza di legittimità, il reato dibancarotta semplice costituisce un reato di pericolo presunto che, mirando adevitare che sussistano ostacoli alla attività di ricostruzione del patrimonioaziendale e dei movimenti che lo hanno costituito, persegue la finalità di consentireai creditori l’esatta conoscenza della consistenza patrimoniale, sulla quale possanosoddisfarsi. La fattispecie, pertanto, consistendo nel mero inadempimento di unprecetto formale (il comportamento imposto all'imprenditore dall'art. 2214 cod.civ.), integra un reato di pura condotta, che si realizza anche quando non siverifichi, in concreto, danno per i creditori.L’oggetto del reato di bancarotta semplice documentale è rappresentato daqualsiasi scrittura la cui tenuta è obbligatoria, dovendosi ricomprendere tra questeanche quelle richiamate dal comma secondo dell'art. 2214 cod. civ., e cioè tuttele scritture che siano richieste dalla natura e dalle dimensioni dell'impresa (Sez.5, n. 5461 del 25/11/2016, dep. 2017, Falda, Rv. 269094 – 01; Sez. 5, n. 37459del 22/09/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281875 - 01).Secondo l’insegnamento di questa Corte regolatrice, il bene giuridico tutelatodall’art 217 legge fall. è leso ogniqualvolta l’irregolare tenuta delle scritturecontabili impedisca alle stesse di assolvere alla loro tipica funzione di accertamento(Sez. 5, n. 18482 del 22/03/2023, Fanti, Rv. 284514 – 01). Si è perciò affermatoche integra il delitto di bancarotta semplice documentale l’irrituale tenuta neltriennio antecedente alla dichiarazione di fallimento dei “mastrini” delle spese dicassa - che rappresentano l'andamento della cassa contanti e sono elementinecessari alla sua comprensione, nonché la condotta di chi tenga il libro degliinventari in maniera sintetica, in quanto l’assenza di analiticità è inidonea a darecontezza delle attività e passività dell’impresa, facendo venire meno la funzionedel libro stesso, essendo irrilevante, ai fini della configurabilità del reato, lacircostanza che il curatore sia riuscito, comunque, a ricostruire in manieracompleta lo stato attivo e passivo del fallimento (Sez. 5, n. 27703 del 28/05/2024,Tafuni, Rv. 286641 - 01).Con specifico riferimento al registro dei beni ammortizzabili, previsto dall’art.16 del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 600, il quale non costituisce una scritturaobbligatoria ai sensi dell’art. 2214, comma primo, cod. civ., si ritenuto che la suamancata tenuta può integrare gli estremi della bancarotta documentale soltantose tale libro può considerarsi richiesto dalla «natura e dalle dimensionidell’impresa», ai sensi dell'art. 2214, comma secondo, cod. civ. (Sez. 5, n. 7904del 27/06/1997, D’Ambrogio, Rv. 208320 – 01; v., altresì, Sez. 5, n. 17426 del13/03/2007, Ingegneri, Rv. 236640 – 01).2.2. Nel caso di specie, con motivazione sintetica ma puntuale, la Corteterritoriale – confermando la pronuncia di primo grado – ha dato specificamenteconto delle ragioni per cui nel caso in esame la tenuta del registro dei beniammortizzabili si rendeva necessaria, evidenziando la circostanza che il libro degliinventari (il quale – ai sensi dell’art. 2214, comma primo, cod. civ. – rientra tra lescritture obbligatorie) non conteneva alcuna annotazione relativa ai cespiti. Taleconclusione risulta logica e coerente, posto che tale modalità di tenutadell’inventario frustrava quell’esigenza di analiticità espressa dall’art. 2217 cod.civ. (il quale stabilisce che l’inventario deve contenere l'indicazione e la valutazionedelle attività e delle passività relative all'impresa, nonché delle attività e dellepassività dell'imprenditore estranee alla medesima), rendendo perciò necessarial’acquisizione del registro dei cespiti ammortizzabili.In modo altrettanto logico e chiaro, la sentenza impugnata ha spiegato che larichiesta avanzata dal curatore di consegnare i libri contabili relativi ai tre anniantecedenti alla dichiarazione di fallimento avvenuta nel 2018 era comprensivaevidentemente anche di quelli concernenti il 2017, senza che fosse necessaria unarichiesta specifica in tal senso.3. Il terzo motivo è inammissibile.3.1. Esso, oltre ad essere generico, in quanto meramente reiterativo delleidentiche censure proposte con l’atto di appello, senza un concreto confrontoargomentativo con la sentenza impugnata, propone doglianze eminentemente difatto, che sollecitano, in realtà, una rivalutazione di merito preclusa in sede dilegittimità, sulla base di una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamentodella decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito,senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di unadiversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali(Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944).3.2. In ogni caso, la censura è manifestamente infondata.Va premesso che, secondo il pacifico orientamento della giurisprudenza dilegittimità, ai fini della configurabilità del reato di bancarotta preferenziale, ènecessaria la violazione della par condicio creditorum, che consiste nell’alterazionedell’ordine, stabilito dalla legge, di soddisfazione dei creditori, sicché deve essereprovata l’esistenza di altri creditori, che vantino ragioni prevalenti o eguali, rimastiinsoddisfatti per effetto del pagamento eseguito al preferito (Sez. U, n. 28910 del28/02/2019, Suraci, Rv. 276286 - 03, in motivazione; Sez. 5, n. 3797 del15/01/2018, Hofmann, Rv. 272165; Sez. 5, n. 32637 del 16/04/2018, Marcello,Rv. 273712; Sez. 5, n. 15712 del 12/03/2014, Consol, Rv. 260221). Diconseguenza, la condotta illecita non consiste nell’indebito depauperamento delpatrimonio del debitore, ma nell’alterazione dell’ordine, stabilito dalla legge, disoddisfazione dei creditori e il compito del giudice penale consiste nel verificare lasussistenza di un pericolo concreto – conseguente al pagamento effettuato infavore di uno dei creditori – per la soddisfazione del restante ceto creditorio.La Corte di appello di Catanzaro, attenendosi a tali principi, ha accertato –conformemente alla sentenza di primo grado – che l’imputato aveva cedutol’immobile di proprietà della società al fine di tacitare per intero il credito vantatonei confronti della stessa dal figlio, a titolo di retribuzione per l’attività lavorativasvolta, nonostante che vi fossero altri due lavoratori dipendenti che vantavanoaltri crediti nel medesimo grado. È evidente in tal caso che il soddisfacimentopreferenziale del credito del figlio dell’imputato è avvenuto in violazione della parcondicio creditorum, con pregiudizio, dunque, del restante ceto creditorio. Conargomentazione congrua e priva di aporie logiche manifeste, la sentenzaimpugnata ha invero correttamente escluso che la cessione dell’immobile ad unprezzo asseritamente più vantaggioso rispetto a quello conseguibile in caso difallimento potesse qualificarsi come tentativo di risanamento della società,assumendo rilievo determinante ai fini della sussistenza del reato la circostanzache in tal modo era stata preclusa la possibilità per i creditori di soddisfarsi inmaniera paritaria sul ricavato della vendita.4. Alla declaratoria di inammissibilità dell’impugnazione consegue ex lege, aisensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento dellespese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delleammende di una somma determinata, equamente, in euro 3.000,00, tenuto contoche non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto ricorsosenza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» (Cortecost. n. 186 del 13/06/2000). P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così deciso l’[OSCURATO:DATA_NASCITA]Il Consigliere estensore Il PresidenteMaria [OSCURATO:PERSONA] Scarlini