CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 14 maggio 2021
Cassazione n. 34877/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 300-2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, [OSCURATO:PERSONA], ROMA, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliato presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, [OSCURATO:PERSONA], ROMA, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso la sentenza n. 638/2021 del TRIBUNALE di PESCARA, depositata il 14/05/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 22/09/2022 dal Consigliere Relatore Dott. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato: che [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione nei confronti della sentenza del Tribunale di Pescara, che aveva respinto il suo appello contro la decisione del Giudice di pace di Pescara, adito da [OSCURATO:PERSONA] in relazione al mancato pagamento di due quadri, da ella consegnatigli; che il Tribunale, in particolare, aveva motivato il rigetto con il richiamo al panorama probatorio, che vedeva l’appellante in possesso di due quadri della controparte, senza che fosse stato dimostrato trattarsi di un atto di liberalità; Considerato: che il ricorso è affidato a due motivi; che, col primo, il ricorrente assume, ai sensi dell’art. 360 n. 5), l’omesso esame su fatti decisivi per il giudizio, anomalia motivazionale e violazione di legge, giacché il Tribunale avrebbe fondato il proprio convincimento su circostanze inesistenti, mai emerse néconfermate nel corso dell’istruttoria; che, col secondo, il Galletti denuncia la violazione o falsa applicazione delle risultanze probatorie “art. 770 comma 1 c.p.c. dalla inesatta valutazione quadri”, nonché insufficiente motivazione e carenza probatoria; che, in particolare, i giudici di merito avrebbero omesso di stimare le opere in questione, tanto più che la controparte mai avrebbe assolto il proprio onere probatorio; che la Corradi si è costituita con controricorso; che il primo motivo è inammissibile per un duplice ordine di ragioni; che, in primo luogo, la doglianza è veicolata attraverso l’art. 360 n.5 c.p.c., il quale – nella versione attualmente in vigore - ha introdotto nell'ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia). Ne consegue che, nel rigoroso rispetto delle previsioni degli artt. 366, primo comma, n. 6, e 369, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., il ricorrente deve indicare il "fatto storico", il cui esame sia stato omesso, il "dato", testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il "come" e il "quando" tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua "decisività", fermo restando che l'omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (Sez. U . n. 8053 del 7 aprile 2014); che il ricorrente non deduce alcun fatto storico decisivo, quanto piuttosto un coacervo di affermazioni della sentenza impugnata, tentando di replicare, in chiave probatoria, a ciascuna di esse; che, in secondo luogo, la conferma anche in punto di fatto della sentenza di primo grado ad opera dell’appello integra l'ipotesi di «doppiaconforme», ai sensi dell'art. 348 ter, commi 4 e 5, c.p.c., con conseguente inammissibilità della censura di omesso esame di fatti decisivi ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., non solo quando la decisione di secondo grado è interamente corrispondente a quella di primo grado, ma anche quando le due statuizioni siano fondate sul medesimo iter logico-argomentativo in relazione ai fatti principali oggetto della causa, non ostandovi che il giudice di appello abbia aggiunto argomenti ulteriori per rafforzare o precisare la statuizione già assunta dal primo giudice (Sez. 6-2, n. 7724 del 9 marzo 2022; Sez. 1, n. 26774 del 22 dicembre 2016); che, in ogni caso, è lo stesso Galletti (pag. 8 del ricorso) ad affermare che il Tribunale non avrebbe valutato “in modo adeguato la reale documentazione probatoria”, ammettendo così di voler solo invocare una lettura diversa dei fatti di causa; che il secondo motivo è parimenti inammissibile; che il ricorrente nell’epigrafe cita la norma codicistica riguardante la donazione remuneratoria, ma poi non spiega l’asserita erroneità del ragionamento della sentenza impugnata, che pure sulla suddetta ipotesi si è lungamente diffusa; né egli può dolersi della mancata disposizione di una consulenza estimativa, visto che il problema non risulta sollevato nei gradi di merito, tanto che il Tribunale sembra aver dato per pacifico il valore delle opere; che alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese processuali in favore della controricorrente, come liquidate in dispositivo; che ricorrono i presupposti processuali di cui all’art. 13 comma 1- quater D.P.R. n. 115/2002 per il raddoppio del versamento del contributo unificato, se dovuto; P. Q. M. La Corte Suprema di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento, in favore di [OSCURATO:PERSONA], delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 1.000,00 (mille) per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato paria quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis