CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 febbraio 2022
Cassazione n. 13012/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/03/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono, con unico atto, avverso la sentenza di cui in epigrafe che l'ha riconosciuto colpevole del reato di cui agii artt. 110, 624 e 625 nn. 2) e 7) cod. pen., per avere, in concorso con altri, sottratto dagli scaffali di un supermercato generi alimentari e due confezioni di indumenti, per un valore complessivo di euro 41,98, rimuovendo il codice a barre dalle confezioni dei capi di abbigliamento e rompendo la confezione della carne. Formulano due motivi. Con il primo contestano la falsa applicazione del disposto dell'art. 625 n. 2) cod. pen. ed il vizio di motivazione. Osservano che la Corte ha ritenuto integrata l'aggravante della violenza sulle cose affermando la sufficienza della rimozione delle etichette ancorché ciò non abbia comportato alcun danneggiamento o mutazione della destinazione della cosa, e senza valutare che la rottura dell'involucro può essere stata accidentale e che comunque le etichette non sono state rinvenute all'interno del negozio, né sulla persona degli imputati, ciò rendendo possibile che fossero state asportate da altri avventori. D'altro canto, l'assenza di qualsiasi danneggiamento si trae dal fatto che la merce stata nuovamente posta in vendita. Con il secondo motivo si dolgono della mancata concessione delle attenuanti generiche, in regime di prevalenza. Rilevano che pur essendo stata concessa l'attenuante di cui all'art. 62 n.6) cod. pen., avendo i ricorrenti risarcito il danno con la corresponsione della somma di euro 1246,76, a fronte di un valore della merce rubata pari a poco più di quaranta euro, siffatta circostanza non è stata tenuta in considerazione nel giudizio di bilanciamento, nonostante l'ottimo comportamento processuale meritevole di maggior considerazione. Il primo motivo è manifestamente infondato. La Corte, infatti, dà atto che l'azione non si è risolta nel mero distacco del codice a barre sulle confezioni, ma nella rottura della confezione contenente gli alimenti, il che è sufficiente a integrare la violenza sulle cose, posto che essa rende necessaria un'attività di ripristino, per restituire la cosa sua destinazione (Sez. 5 - , Sentenza n. 11720 del 29/11/2019 Rv. 279042; Sez. 4, Sentenza n. 57710 del 13/11/2018, Rv. 274771). Il secondo motivo è manifestamente infondato. La Corte, infatti, motiva rilevando che il riconoscimento della circostanza attenuante del risarcimento del danno è inidonea ad incidere positivamente sul giudizio di bilanciamento. E ciò è del tutto evidente essendo stata contestata per entrambi la recidiva ex art. 99, comma 4, che ai sensi dell'art. 69, ultimo comma, non consente di ritenere prevalenti le circostanze attenuanti generiche. Invero, le sentenze della Corte delle leggi, che pure sono intervenute sull'art. 69 cod. pen. , non riguardano il divieto di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche, bensì le circostanze di cui: all'art. 648, comma 2^ cod. pen. (sentenza Corte Cost. 105/2014), all'art. 609 bis, comma 3^ cod. pen. (sentenza 106/2018): all'art. 73, comma 7 d.P.A. 309/1990 (sentenza 74/2016) ed all'art. 219, comma 3^ del R.d. 267/1942, oltre a quella di cui all'art. 73, comma 5 d.P.R. 309/1990, prima dell'introduzione della figura autonoma di reato. Come recentemente ricordato da questa Corte, infatti, "È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, per violazione degli artt. 3, 25 e 27 Cost., dell'art. 69, comma quarto, cod. pen., nella parte in cui prevede il divieto di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche rispetto alla recidiva reiterata ex art. 99, comma quarto, cod. pen., in quanto tale deroga alla ordinaria disciplina del bilanciamento si riferisce ad una circostanza attenuante comune e la sua applicazione, quindi, non determina una manifesta sproporzione del trattamento sanzionatorio, ma si limita a valorizzare, in misura contenuta, la componente soggettiva del reato, qualificata dalla plurima ricaduta del reo in condotte trasgressive di precetti penalmente sanzionati" (Sez. 6, n. 16487 del 23/03/2017 - dep. 31/03/2017, Giordano, Rv. 269522). Alla inammissibilità del ricorso, riconducibile a colpa della ricorrente (Corte Cost.sent.n.186/2000) consegue la condanna della ricorrente medesima al pagamento delle spese processuali e di una somma che congruamente si determina in euro tremila, in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 9 febbraio 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] sidente Maura