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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 5 novembre 2021

Cassazione n. 01379/2022

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seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]' GIOSUE' AUGUSTO [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/01/2020 della CORTE APPELLO di PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo udito il difensore [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di appello di Palermo, con sentenza del 30 gennaio 2020, ha confermato la sentenza del Tribunale di Trapani del 13 settembre 2019, con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato dichiarato responsabile del reato di falsità ideologica del privato in atto pubblico (artt.483 c.p. e 76 D.P.R. n. 445/2000), in relazione alla mendace attestazione di parentela con un detenuto nella [OSCURATO:PERSONA] di Trapani al fine di essere ammesso a colloquio con lo stesso, e, concesse le attenuanti generiche, condannato alla pena di mesi uno e giorni dieci di reclusione

2. Avverso la predetta sentenza, con atto a firma dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], ha proposto ricorso il Foderà, deducendo un unico motivo di ricorso, con il quale lamenta la violazione di legge (art. 606, comma 1, lett. b), c.p.p.) in relazione agli artt. 131 bis, 483 c.p. e 76 D.P.R. n. 445/2000, nonché il vizio di motivazione (art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.), per avere la Corte di appello sostanzialmente omesso la motivazione circa il diniego della causa di non punibilità in esame; invero, il giudice di secondo grado ha ritenuto che il fatto ascritto al ricorrente denotasse un'intrinseca gravità, tale da non consentire di considerarlo di particolare tenuità, ai sensi dell'art. 131 bis c.p., ma tale valutazione è avvenuta senza alcun riferimento ai criteri delineati dalla norma, quali la particolare lievità del fatto con riguardo alla modalità della condotta o all'entità del danno o del pericolo; quest'ultimo, infatti, è minimo, trattandosi di un isolato colloquio con un amico d'infanzia, oltre a non sussistere l'abitualità della condotta, che con riferimento al ricorrente è stata evidenziata dalla stessa Corte di appello, che ha confermato il riconoscimento delle attenuanti generiche sulla base della constatazione che il Foderà è privo di precedenti; infine, la gravità del fatto ex art. 133 c.p. deve essere valutata con riferimento sia alla considerazione globale della vicenda, che alla personalità dell'imputato, non adeguatamente valorizzata a questi fini.

3. Il procuratore generale in sede, in persona del sostituto procuratore dr. ssa [OSCURATO:PERSONA], ai fini della decisione del ricorso, ha fatto pervenire le sue richieste scritte, ai sensi del comma 8 dell'art. 23 del d.l. n. 137/2020, conv. con modificazioni nella L. 176/2020, concludendo per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile, siccome manifestamente infondato.

1. Ed invero, immune da censure si presenta la valutazione della Corte territoriale che, sebbene in maniera stringata, ha enunciato esattamente la ragione ostativa alla concessione della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis c.p.p., ravvisabile nella gravità del fatto derivante dalla evidente e conclamata intenzione da parte dell'imputato -per fini che si ignorano- di avere un colloquio con un detenuto, pur non avendovi diritto alcuno.

Tale valutazione- che in sostanza ha messo in risalto anche la non esiguità del danno o del pericolo- appare immune da vizi, essendo coerente con le valutazioni che il giudice è tenuto a compiere per l'applicabilità o meno dell'istituto in questione e tra questi in primis le modalità della condotta ritenute intrinsecamente gravi, dichiarando false generalità al fine di accedere ad una casa circondariale e incontrare un detenuto. 2.Come evidenziato dal P.G. nella requisitoria scritta, il giudice d'appello ha nel contempo valutato la giovane età del Foderà e l'amicizia il detenuto sotto il versante della concessione delle circostanze attenuanti generiche concesse all'imputato stesso.

La concessione delle circostanze attenuanti generiche non esclude all'evidenza che ben possa essere diversa la valutazione in merito all'insussistenza delle condizioni per l'applicazione della causa di esclusione della non punibilità per particolare tenuità del fatto, dovendo la relativa motivazione tener conto dei parametri normativi di cui all'art. 131-bis cod., inerenti alla gravità del fatto ed al grado di colpevolezza Il richiamo agli orientamenti in tema di inapplicabilità dell'istituto di cui all'art. 131 bis c.p. nel caso di continuazione ex art. 81 c.p. e alla insussistenza di tale ipotesi nel caso di specie appare inconferente e ridondante.

Le ulteriori deduzioni in merito alla sussistenza - contrariamente a quanto argomentato dalla Corte territoriale- dei presupposti per l'invocata causa di non punibilità appaiono versate in fatto e dunque inammissibili in sede di legittimità poiché esula dai poteri della Corte di cassazione quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è riservata al giudice di merito. 3.11 ricorso va, dunque, dichiarato inammissibile ed il ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 5.11.2021 Il Consigliere estensore Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]' GIOSUE' AUGUSTO [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/01/2020 della CORTE APPELLO di PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Palermo, con sentenza del 30 gennaio 2020, ha confermato la sentenza del Tribunale di Trapani del 13 settembre 2019, con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato dichiarato responsabile del reato di falsità ideologica del privato in atto pubblico (artt.483 c.p. e 76 D.P.R. n. 445/2000), in relazione alla mendace attestazione di parentela con un detenuto nella [OSCURATO:PERSONA] di Trapani al fine di essere ammesso a colloquio con lo stesso, e, concesse le attenuanti generiche, condannato alla pena di mesi uno e giorni dieci di reclusione 2. Avverso la predetta sentenza, con atto a firma dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], ha proposto ricorso il Foderà, deducendo un unico motivo di ricorso, con il quale lamenta la violazione di legge (art. 606, comma 1, lett. b), c.p.p.) in relazione agli artt. 131 bis, 483 c.p. e 76 D.P.R. n. 445/2000, nonché il vizio di motivazione (art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.), per avere la Corte di appello sostanzialmente omesso la motivazione circa il diniego della causa di non punibilità in esame; invero, il giudice di secondo grado ha ritenuto che il fatto ascritto al ricorrente denotasse un'intrinseca gravità, tale da non consentire di considerarlo di particolare tenuità, ai sensi dell'art. 131 bis c.p., ma tale valutazione è avvenuta senza alcun riferimento ai criteri delineati dalla norma, quali la particolare lievità del fatto con riguardo alla modalità della condotta o all'entità del danno o del pericolo; quest'ultimo, infatti, è minimo, trattandosi di un isolato colloquio con un amico d'infanzia, oltre a non sussistere l'abitualità della condotta, che con riferimento al ricorrente è stata evidenziata dalla stessa Corte di appello, che ha confermato il riconoscimento delle attenuanti generiche sulla base della constatazione che il Foderà è privo di precedenti; infine, la gravità del fatto ex art. 133 c.p. deve essere valutata con riferimento sia alla considerazione globale della vicenda, che alla personalità dell'imputato, non adeguatamente valorizzata a questi fini. 3. Il procuratore generale in sede, in persona del sostituto procuratore dr. ssa [OSCURATO:PERSONA], ai fini della decisione del ricorso, ha fatto pervenire le sue richieste scritte, ai sensi del comma 8 dell'art. 23 del d.l. n. 137/2020, conv. con modificazioni nella L. 176/2020, concludendo per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile, siccome manifestamente infondato. 1. Ed invero, immune da censure si presenta la valutazione della Corte territoriale che, sebbene in maniera stringata, ha enunciato esattamente la ragione ostativa alla concessione della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis c.p.p., ravvisabile nella gravità del fatto derivante dalla evidente e conclamata intenzione da parte dell'imputato -per fini che si ignorano- di avere un colloquio con un detenuto, pur non avendovi diritto alcuno. Tale valutazione- che in sostanza ha messo in risalto anche la non esiguità del danno o del pericolo- appare immune da vizi, essendo coerente con le valutazioni che il giudice è tenuto a compiere per l'applicabilità o meno dell'istituto in questione e tra questi in primis le modalità della condotta ritenute intrinsecamente gravi, dichiarando false generalità al fine di accedere ad una casa circondariale e incontrare un detenuto. 2.Come evidenziato dal P.G. nella requisitoria scritta, il giudice d'appello ha nel contempo valutato la giovane età del Foderà e l'amicizia il detenuto sotto il versante della concessione delle circostanze attenuanti generiche concesse all'imputato stesso. La concessione delle circostanze attenuanti generiche non esclude all'evidenza che ben possa essere diversa la valutazione in merito all'insussistenza delle condizioni per l'applicazione della causa di esclusione della non punibilità per particolare tenuità del fatto, dovendo la relativa motivazione tener conto dei parametri normativi di cui all'art. 131-bis cod., inerenti alla gravità del fatto ed al grado di colpevolezza Il richiamo agli orientamenti in tema di inapplicabilità dell'istituto di cui all'art. 131 bis c.p. nel caso di continuazione ex art. 81 c.p. e alla insussistenza di tale ipotesi nel caso di specie appare inconferente e ridondante. Le ulteriori deduzioni in merito alla sussistenza - contrariamente a quanto argomentato dalla Corte territoriale- dei presupposti per l'invocata causa di non punibilità appaiono versate in fatto e dunque inammissibili in sede di legittimità poiché esula dai poteri della Corte di cassazione quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è riservata al giudice di merito. 3.11 ricorso va, dunque, dichiarato inammissibile ed il ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 5.11.2021 Il Consigliere estensore Il Presidente
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