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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 04822/2022

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/12/2019 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata, la Corte d'appello di Roma ha riformato la condanna, emessa dal Tribunale in sede, il 10 dicembre 2018, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], alla pena anni due di reclusione per i reati di cui agli artt. 217, comma 2, r.d. 16 marzo 1942 n. 267 (capo A) e art. 216, comma 1, 223 legge fall. (capo B), riconoscendo all'imputato la circostanza attenuante di cui all'art. 219, comma 3, legge fall., con giudizio di prevalenza sulla circostanza aggravante, con rideterminazione della pena in quella di anni uno mesi quattro di reclusione e conferma, nel resto, dell'impugnato provvedimento.

1.1. Si tratta delle vicende inerenti il fallimento della [OSCURATO:SOCIETA]", di cui [OSCURATO:PERSONA] era amministratore di diritto dal 2004, fino alla data della sentenza dichiarativa di fallimento (14 luglio 2014), al quale sono contestati i delitti di bancarotta semplice e bancarotta fraudolenta per distrazione, relativamente ad una vettura intestata alla società.

2. Avverso la descritta sentenza ha proposto tempestivo ricorso per cassazione l'imputato, per il tramite del difensore, denunciando tre vizi, di seguito riassunti ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1.Con il primo motivo si denuncia nullità della sentenza per violazione dell'art. 522 cod. proc. pen., in relazione alla mancata correlazione tra il reato contestato al capo A (bancarotta semplice) e quello ritenuto nella sentenza di primo grado (bancarotta fraudolenta documentale), con correlato vizio di motivazione.

Il giudice di primo grado ha motivato la condanna ritenendo sussistente il, delitto di bancarotta fraudolenta documentale, tanto nella descrizione del fatto (omessa consegna di scritture contabili per non consentire la ricostruzione del patrimonio sociale in pregiudizio ai creditori) che per l'indicazione del nomen iuris del reato ritenuto in sentenza (bancarotta fraudolenta documentale), a fronte di formale contestazione del reato di cui all'art. 217 legge fall., in violazione degli artt. 516 e 521 cod. proc. pen., per difetto di correlazione tra accusa e sentenza.

La motivazione offerta sul punto dalla Corte d'appello (che attribuisce prevalenza alla mancanza, nel dispositivo, di una diversa qualificazione della condotta), non terrebbe conto del contenuto della motivazione resa dal primo giudice.

Peraltro, il dispositivo indica la condanna solo per il "reato ascritto", mentre dalla motivazione si evince che è stata riconosciuta la sussistenza di entrambi i reati contestati. 2.2.Con il secondo motivo si denuncia nullità della sentenza per violazione dell'art. 522, in relazione all'art. 521, comma 2, cod. proc. pen., per mancata contestazione della circostanza aggravante di cui all'art. 219, comma 2, legge fall. e correlato vizio di motivazione.

Era stata censurata, con l'appello, la ritenuta responsabilità per la circostanza aggravante di cui all'art. 219, comma 2, legge fall., posta dalla Corte territoriale in bilanciamento, mentre la Corte ha confermato la sentenza di primo grado senza motivare correttamente, sul punto. 2.3.Con il terzo motivo si denuncia vizio di motivazione circa la permanenza dell'attività della fallita durante il periodo di amministrazione del [OSCURATO:PERSONA] (dal 2004 al 2010) e, dunque, circa la mancata tenuta delle scritture nel periodo in cui la società era stata inattiva.

L'esistenza di debiti verso Vodafone in questo periodo non sarebbe elemento di fatto conferente posto che l'ente fornisce servizi di telefonia e connessione alla rete ed emette fatture, su base mensile, senza la necessità dell'effettivo consumo da parte del cliente o dell'attività della società.

Si assume, poi, che il passivo era esistente prima della assunzione della carica del [OSCURATO:PERSONA] (verso Vodafone ed Equitalia).

3. Il Procuratore generale presso questa Corte, P. Filippi, ha concluso ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, prorogato, quanto alla disciplina processuale, in forza dell'art. 1 del decreto-legge [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 44, chiedendo il rigetto del ricorso. 3.1.La difesa ha fatto pervenire note di replica, con p.e.c. del 19 ottobre 2021, alla requisitoria del Procuratore generale con le quali, argomentando ulteriormente in relazione ai motivi di ricorso e confutando le considerazioni di cui all'indicata requisitoria, ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è infondato. 1.11 primo motivo è privo di fondamento.

Corretta, immune da censure di ogni tipo e coerente con la complessiva motivazione della pronuncia di primo grado, risulta la sentenza appellata, nella parte in cui attribuisce a mero errore materiale il riferimento alla bancarotta fraudolenta documentale, quanto al capo A), da parte del primo giudice.

Decisiva risulta, infatti, la rilevata assenza di ogni indicazione, nel dispositivo in calce alla pronuncia e in quello letto in udienza, dell'eventuale derubricazione nel reato di cui all'art. 217 legge fall., circostanza che rende prevalente l'interpretazione nel senso che la operata qualificazione della condotta è conforme a quella contestata, assumendo contenuto decisivo il tenore del dispositivo pronunciato, rispetto a eventuali errori contenuti nella motivazione.

Infatti, in caso di difformità tra dispositivo e motivazione, il primo può prevalere sulla seconda, quando sia ivi estrinsecata in modo netto, la volontà espressa dal decidente nel caso concreto, rispetto alla quale la motivazione svolge funzione esplicativa.

Orbene, alcuna indicazione in senso contrario può provenire dall'entità della pena, in quanto irrogata nel minimo edittale, ma considerata la mancata derubricazione della condotta sub A, sia nella parte motiva che nel dispositivo da parte del primo giudice, corretta e logica appare l'interpretazione offerta sul punto nella sentenza di secondo grado. 1.1.11 secondo motivo è infondato.

E' giurisprudenza pacifica di questa Corte quella secondo cui, nel caso di consumazione di una pluralità di condotte tipiche di bancarotta, anche relative a diverse fattispecie di cui agli artt. 216 e 217 legge fall., nell'ambito del medesimo fallimento, le stesse mantengono la propria autonomia ontologica, dando luogo ad un concorso di reati, unificati, ai soli fini sanzionatori, nel cumulo giuridico previsto dall'art. 219, comma 2, n. 1, legge fall., disposizione che, pertanto, non prevede, sotto il profilo strutturale, una circostanza aggravante, ma detta per i reati fallimentari una peculiare disciplina della continuazione, correttamente applicata nel caso di specie, derogatoria di quella ordinaria di cui all'art. 81 cod. pen. (Sez.

U, n. 21039 del 27/01/2011, Loy, Rv. 249665; Sez. 5, n. 44097 del 05/07/2019, Bellini, Rv. 277407).

Sicché, la disciplina speciale sul concorso di reati prevista dall'art. 219, comma 2, n. 1, legge fall., si applica sia nel caso di reiterazione di fatti riconducibili alla medesima ipotesi di bancarotta, che in quello — ricorrente nel caso di specie — di commissione di più fatti tra quelli previsti dagli artt. 216 e 217 della stessa legge (Sez.

U, n. 21039 del 27/01/2011, Loy, Rv. cit.).

Tenuto conto del principio riportato, cui il Collegio intende aderire condividendolo, si osserva che non si ravvisa alcuna indebita violazione dell'art.522 cod. proc. pen., nell'applicare il regime giuridico sopra indicato, a fronte della contestazione delle condotte espressamente delineate ai capi A e B della rubrica. 1.2.11 terzo motivo è inammissibile perché reiterativo di censura proposta con l'atto di gravame, cui la Corte territoriale ha risposto con ragionamento immune da censure di ogni tipo, anche in relazione alla sussistenza del dolo del delitto di cui al capo A. In ogni caso, si osserva che appare irrilevante, ai fini della sussistenza del reato di cui all'art. 217 legge fall., il segnalato mancato svolgimento dell'attività da parte della fallita, a partire da un dato periodo.

Si osserva, infatti, che la bancarotta semplice è reato di pericolo presunto che, mirando ad evitare che sussistano ostacoli alla attività di ricostruzione del patrimonio aziendale e dei movimenti che lo hanno costituito, persegue la finalità di consentire ai creditori l'esatta conoscenza della consistenza patrimoniale, sulla quale possano soddisfarsi.

Sicché, integra la fattispecie incriminatrice il mero inadempimento di un precetto formale (condotta imposta all'imprenditore dall'art. 2214 cod. civ.) che si realizza anche quando non si verifichi, in concreto, danno per i creditori.

In linea con tale ragionamento, questa Corte ha ritenuto sussistente in capo all'imprenditore o amministratore, l'obbligo di tenere le scritture contabili fino a quando l'azienda non abbia formalmente cessato l'attività, quindi anche se manchino passività insolute e la cessazione dell'attività commerciale, sia pure in concreto sussistente, non sia formalizzata con la cancellazione dal registro delle imprese (Sez. 5, n. 20911 del 19/04/2011, Galiero, Rv. 250407; Sez. 5, n. 15516 del 11/02/2011, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 250086; Sez. 5, n. 35168 del 11/07/2005, Scoyni, Rv. 232572; Sez. 5, n. 4727 del 15/03/2000, Albini, Rv. 215985).

Sotto il profilo soggettivo, poi, è noto che ai fini della sussistenza del reato di cui all'art. 217 cit., l'imprenditore non deve agire con la coscienza e volontà di porre in essere atti incompatibili con la salvaguardia del patrimonio aziendale ed in contrasto con l'interesse dei creditori alla conservazione delle garanzie patrimoniali, ma deve prefigurarsi anche un obiettivo vantaggioso per l'impresa (Sez. 5, n. 47040 del 19/10/2011, Presutti, Rv. 251218; Sez. 5, n. 6462 del 04/11/2004, dep. 2005, Garattoni, Rv. 231394; Sez. 5, n. 24231 del 20/03/2003, Griffini, Rv. 225937; Sez. 5, n. 2876 del 10/06/08, Vichi, Ry.212608; Sez. 5, n. 38835 del 23/10/2002, Galluccio, Rv.225398).

La prospettazione dell'esistenza di debiti a prescindere dall'effettivo consumo da parte del cliente o dell'attività della società, nonché dell'esistenza del passivo, prima della assunzione della carica del [OSCURATO:PERSONA], sono considerazioni in fatto, la cui fondatezza pretenderebbe la verifica e il riesame di elementi di prova, non consentito a questa Corte (ex multis, Sez.

U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944). 2.Deriva da quanto sin qui esposto, il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/12/2019 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata, la Corte d'appello di Roma ha riformato la condanna, emessa dal Tribunale in sede, il 10 dicembre 2018, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], alla pena anni due di reclusione per i reati di cui agli artt. 217, comma 2, r.d. 16 marzo 1942 n. 267 (capo A) e art. 216, comma 1, 223 legge fall. (capo B), riconoscendo all'imputato la circostanza attenuante di cui all'art. 219, comma 3, legge fall., con giudizio di prevalenza sulla circostanza aggravante, con rideterminazione della pena in quella di anni uno mesi quattro di reclusione e conferma, nel resto, dell'impugnato provvedimento. 1.1. Si tratta delle vicende inerenti il fallimento della [OSCURATO:SOCIETA]", di cui [OSCURATO:PERSONA] era amministratore di diritto dal 2004, fino alla data della sentenza dichiarativa di fallimento (14 luglio 2014), al quale sono contestati i delitti di bancarotta semplice e bancarotta fraudolenta per distrazione, relativamente ad una vettura intestata alla società. 2. Avverso la descritta sentenza ha proposto tempestivo ricorso per cassazione l'imputato, per il tramite del difensore, denunciando tre vizi, di seguito riassunti ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1.Con il primo motivo si denuncia nullità della sentenza per violazione dell'art. 522 cod. proc. pen., in relazione alla mancata correlazione tra il reato contestato al capo A (bancarotta semplice) e quello ritenuto nella sentenza di primo grado (bancarotta fraudolenta documentale), con correlato vizio di motivazione. Il giudice di primo grado ha motivato la condanna ritenendo sussistente il, delitto di bancarotta fraudolenta documentale, tanto nella descrizione del fatto (omessa consegna di scritture contabili per non consentire la ricostruzione del patrimonio sociale in pregiudizio ai creditori) che per l'indicazione del nomen iuris del reato ritenuto in sentenza (bancarotta fraudolenta documentale), a fronte di formale contestazione del reato di cui all'art. 217 legge fall., in violazione degli artt. 516 e 521 cod. proc. pen., per difetto di correlazione tra accusa e sentenza. La motivazione offerta sul punto dalla Corte d'appello (che attribuisce prevalenza alla mancanza, nel dispositivo, di una diversa qualificazione della condotta), non terrebbe conto del contenuto della motivazione resa dal primo giudice. Peraltro, il dispositivo indica la condanna solo per il "reato ascritto", mentre dalla motivazione si evince che è stata riconosciuta la sussistenza di entrambi i reati contestati. 2.2.Con il secondo motivo si denuncia nullità della sentenza per violazione dell'art. 522, in relazione all'art. 521, comma 2, cod. proc. pen., per mancata contestazione della circostanza aggravante di cui all'art. 219, comma 2, legge fall. e correlato vizio di motivazione. Era stata censurata, con l'appello, la ritenuta responsabilità per la circostanza aggravante di cui all'art. 219, comma 2, legge fall., posta dalla Corte territoriale in bilanciamento, mentre la Corte ha confermato la sentenza di primo grado senza motivare correttamente, sul punto. 2.3.Con il terzo motivo si denuncia vizio di motivazione circa la permanenza dell'attività della fallita durante il periodo di amministrazione del [OSCURATO:PERSONA] (dal 2004 al 2010) e, dunque, circa la mancata tenuta delle scritture nel periodo in cui la società era stata inattiva. L'esistenza di debiti verso Vodafone in questo periodo non sarebbe elemento di fatto conferente posto che l'ente fornisce servizi di telefonia e connessione alla rete ed emette fatture, su base mensile, senza la necessità dell'effettivo consumo da parte del cliente o dell'attività della società. Si assume, poi, che il passivo era esistente prima della assunzione della carica del [OSCURATO:PERSONA] (verso Vodafone ed Equitalia). 3. Il Procuratore generale presso questa Corte, P. Filippi, ha concluso ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, prorogato, quanto alla disciplina processuale, in forza dell'art. 1 del decreto-legge [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 44, chiedendo il rigetto del ricorso. 3.1.La difesa ha fatto pervenire note di replica, con p.e.c. del 19 ottobre 2021, alla requisitoria del Procuratore generale con le quali, argomentando ulteriormente in relazione ai motivi di ricorso e confutando le considerazioni di cui all'indicata requisitoria, ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è infondato. 1.11 primo motivo è privo di fondamento. Corretta, immune da censure di ogni tipo e coerente con la complessiva motivazione della pronuncia di primo grado, risulta la sentenza appellata, nella parte in cui attribuisce a mero errore materiale il riferimento alla bancarotta fraudolenta documentale, quanto al capo A), da parte del primo giudice. Decisiva risulta, infatti, la rilevata assenza di ogni indicazione, nel dispositivo in calce alla pronuncia e in quello letto in udienza, dell'eventuale derubricazione nel reato di cui all'art. 217 legge fall., circostanza che rende prevalente l'interpretazione nel senso che la operata qualificazione della condotta è conforme a quella contestata, assumendo contenuto decisivo il tenore del dispositivo pronunciato, rispetto a eventuali errori contenuti nella motivazione. Infatti, in caso di difformità tra dispositivo e motivazione, il primo può prevalere sulla seconda, quando sia ivi estrinsecata in modo netto, la volontà espressa dal decidente nel caso concreto, rispetto alla quale la motivazione svolge funzione esplicativa. Orbene, alcuna indicazione in senso contrario può provenire dall'entità della pena, in quanto irrogata nel minimo edittale, ma considerata la mancata derubricazione della condotta sub A, sia nella parte motiva che nel dispositivo da parte del primo giudice, corretta e logica appare l'interpretazione offerta sul punto nella sentenza di secondo grado. 1.1.11 secondo motivo è infondato. E' giurisprudenza pacifica di questa Corte quella secondo cui, nel caso di consumazione di una pluralità di condotte tipiche di bancarotta, anche relative a diverse fattispecie di cui agli artt. 216 e 217 legge fall., nell'ambito del medesimo fallimento, le stesse mantengono la propria autonomia ontologica, dando luogo ad un concorso di reati, unificati, ai soli fini sanzionatori, nel cumulo giuridico previsto dall'art. 219, comma 2, n. 1, legge fall., disposizione che, pertanto, non prevede, sotto il profilo strutturale, una circostanza aggravante, ma detta per i reati fallimentari una peculiare disciplina della continuazione, correttamente applicata nel caso di specie, derogatoria di quella ordinaria di cui all'art. 81 cod. pen. (Sez. U, n. 21039 del 27/01/2011, Loy, Rv. 249665; Sez. 5, n. 44097 del 05/07/2019, Bellini, Rv. 277407). Sicché, la disciplina speciale sul concorso di reati prevista dall'art. 219, comma 2, n. 1, legge fall., si applica sia nel caso di reiterazione di fatti riconducibili alla medesima ipotesi di bancarotta, che in quello — ricorrente nel caso di specie — di commissione di più fatti tra quelli previsti dagli artt. 216 e 217 della stessa legge (Sez. U, n. 21039 del 27/01/2011, Loy, Rv. cit.). Tenuto conto del principio riportato, cui il Collegio intende aderire condividendolo, si osserva che non si ravvisa alcuna indebita violazione dell'art.522 cod. proc. pen., nell'applicare il regime giuridico sopra indicato, a fronte della contestazione delle condotte espressamente delineate ai capi A e B della rubrica. 1.2.11 terzo motivo è inammissibile perché reiterativo di censura proposta con l'atto di gravame, cui la Corte territoriale ha risposto con ragionamento immune da censure di ogni tipo, anche in relazione alla sussistenza del dolo del delitto di cui al capo A. In ogni caso, si osserva che appare irrilevante, ai fini della sussistenza del reato di cui all'art. 217 legge fall., il segnalato mancato svolgimento dell'attività da parte della fallita, a partire da un dato periodo. Si osserva, infatti, che la bancarotta semplice è reato di pericolo presunto che, mirando ad evitare che sussistano ostacoli alla attività di ricostruzione del patrimonio aziendale e dei movimenti che lo hanno costituito, persegue la finalità di consentire ai creditori l'esatta conoscenza della consistenza patrimoniale, sulla quale possano soddisfarsi. Sicché, integra la fattispecie incriminatrice il mero inadempimento di un precetto formale (condotta imposta all'imprenditore dall'art. 2214 cod. civ.) che si realizza anche quando non si verifichi, in concreto, danno per i creditori. In linea con tale ragionamento, questa Corte ha ritenuto sussistente in capo all'imprenditore o amministratore, l'obbligo di tenere le scritture contabili fino a quando l'azienda non abbia formalmente cessato l'attività, quindi anche se manchino passività insolute e la cessazione dell'attività commerciale, sia pure in concreto sussistente, non sia formalizzata con la cancellazione dal registro delle imprese (Sez. 5, n. 20911 del 19/04/2011, Galiero, Rv. 250407; Sez. 5, n. 15516 del 11/02/2011, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 250086; Sez. 5, n. 35168 del 11/07/2005, Scoyni, Rv. 232572; Sez. 5, n. 4727 del 15/03/2000, Albini, Rv. 215985). Sotto il profilo soggettivo, poi, è noto che ai fini della sussistenza del reato di cui all'art. 217 cit., l'imprenditore non deve agire con la coscienza e volontà di porre in essere atti incompatibili con la salvaguardia del patrimonio aziendale ed in contrasto con l'interesse dei creditori alla conservazione delle garanzie patrimoniali, ma deve prefigurarsi anche un obiettivo vantaggioso per l'impresa (Sez. 5, n. 47040 del 19/10/2011, Presutti, Rv. 251218; Sez. 5, n. 6462 del 04/11/2004, dep. 2005, Garattoni, Rv. 231394; Sez. 5, n. 24231 del 20/03/2003, Griffini, Rv. 225937; Sez. 5, n. 2876 del 10/06/08, Vichi, Ry.212608; Sez. 5, n. 38835 del 23/10/2002, Galluccio, Rv.225398). La prospettazione dell'esistenza di debiti a prescindere dall'effettivo consumo da parte del cliente o dell'attività della società, nonché dell'esistenza del passivo, prima della assunzione della carica del [OSCURATO:PERSONA], sono considerazioni in fatto, la cui fondatezza pretenderebbe la verifica e il riesame di elementi di prova, non consentito a questa Corte (ex multis, Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944). 2.Deriva da quanto sin qui esposto, il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente
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