CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 6 aprile 2023
Cassazione n. 14268/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
E Consigliere ha pronunciato ORDINANZA sul ricorso 14038/2020 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] rappresentatoe difeso dall'avv . [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliato in Roma, via degli Scipioni n.94 presso l o studio dell ’ a vv. [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA].7 presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avv.M.[OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente – avverso la sentenza n. 619/2019 della CORTE D'APPELLO di PERUGIA, depositata il 4/10/2019;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 6/04/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]: Rilevatoche: Per quanto qui interessa, [OSCURATO:PERSONA] conveniva davanti al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], notaio, attribuendogli responsabilità per violazione di obblighi tributari in una compravendita da lui rogata il 13 novembre 2006 con la quale l’attrice aveva acquistato un terreno agricolo e fabbricati rurali, e per cui aveva poi ricevuto il 26 ottobre 2009 dall’Agenzia delle Entrate un avviso di liquidazione d’imposta, avverso il quale aveva proposto ricorso dinanzi alla CTP di Terni, che veniva rigettato, onde aveva proposto appello alla CTR di Perugia, pure respinto. Chiedeva quindi la condanna del Campioni a risarcirle i danni. [OSCURATO:PERSONA] si costituiva, resistendo e ottenendo l’autorizzazione a chiamare la sua compagnia assicurativa. Il Tribunale, con sentenza n. 11/2017, riteneva responsabile il notaio ma rigettava la domanda attorea per difetto di nesso causale tra il suo comportamento e il danno, ritenendo che la Senni avrebbe potuto ottenere l’agevolazione tributaria negatale se, dopo avere ricevuto l’avviso di liquidazione d’imposta, avesse presentato al competente Ufficio il certificato definitivo (mentre il notaio, quando aveva effettuato la registrazione del rogito, aveva allegato l’attestazione provvisoria) ai sensi dell’articolo 4, secondo comma, l. 604/1954, non essendo ancora all’epoca decorso il relativo termine di tre anni. [OSCURATO:PERSONA] proponeva appello, cui resisteva il Campioni. La Corte d’appello di Perugia, con sentenza del 4 ottobre 2019, accoglieva il gravame, condannando il Campioni a risarcire i danni nella misura di euro 50.266,35 e la sua compagnia assicurativa a manlevarlo, detratta la pattuita franchigia, nella misura di euro 38.000; condannava altresì il Campioni alle spese processuali di entrambi i gradi.[OSCURATO:PERSONA] ha depositatoricorso sulla base di due motivi, illustrati anche con memoria,da cui la Senni si è difesa con controricorso. Considerato che: 1. Il primo motivo denuncia “vizio ex art. 360, 1 n.3 e n.5 c.p.c. per violazione o falsa applicazione dell’art. 1227, secondo comma, c.c. e omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti”. 2. Il secondo motivo denuncia “nullità della sentenza e del procedimento ex art. 360, 1 n.4 in relazione agli articoli 132 e 156, 2 c. c.p.c. per manifesta carenza ed illogicità della motivazione e della ricostruzione del fatto storico operato dalla sentenza d’appello in relazione a fatti discussi e decisivi dalla stessa”. 3. I due motivi sono illustrati congiuntamente. 3.1 Si prendono le mosse dall’asserto che la “essenza della causa” stia nel quesito di diritto se, qualora il contribuente chieda “nel rogito più benefici fiscali” cui ritenga di aver diritto, il mancato accoglimento del primo di essi dall’Agenzia delle Entrate possa precludere la concessione degli altri. Nel caso in cuisi reputi che sussist a effettivamente la preclusione, si verrebbe a seguire la teoria della consumazione del potere impositivo dell’Agenzia, seguita in passato anche dalla giurisprudenza di legittimità e da cui deriverebbero i danni lamentati dalla Senni, ma abbandonatadalla giurisprudenza di legittimità più recente e altresì dall’articolo 10 l. 212/2000 (Statuto del contribuente). Di tale “essenza”la corte territoriale non si sarebbe interessata, affermando che “la problematica dei benefici chiesti in via subordinata o in alternativa appare irrilevante”, trattandosi solo di “una negligenza del rogante” (così a pagina 14 della sentenza), e riformando le conclusioni del primo giudice non per la suddetta questione bensì per una “questione di fatto”: la violazione da parte del Campioni di una preclusione processuale, tale da rendere inoperante l’eccezione di cui all’articolo 1227, secondo comma, c.c. 3.2 È il caso di rilevare fin d’ora che qui la questione della teoria della consumazione viene addotta per provare che la Senni non si sarebbe ben rapportata con l’Agenzia delle Entrate, ai fini dell’articolo 1227, secondo comma, c.c., anche nel giudizio tributario. Questo peraltro riguarda l’accertamento della condotta di ordinaria diligenza imposta al soggetto danneggiato dall’articolo 1227, secondo comma, c.c., che è questione di fatto, sindacabile in sede di legittimità solo nei limiti motivazionali, come correttamente rileva anche la controricorrente (a pagina 16 del controricorso), giustamente evocando Cass. sez. 3, ord. 11 febbraio 2020 n. 3319 –e in tal senso cfr. pure Cass. sez. 1, ord.8 febbraio 2019 n. 3797 e Cass. sez. L, 5 agosto 2021 n.22352 -. Per di più la corte territoriale ritiene tardiva la proposizione della eccezione ex articolo 1227, secondo comma, c.c. ma,se fosse stata tempestiva, la questione sarebbe passata appunto al livello fattuale: il che dimostra che quel che il ricorrente indica come “essenza” tale qui non è. 3.3 Osserva ancora il ricorrente che la Corte d’appello ha affermato che non è stata in primo grado proposta eccezione “tempestiva … analitica e circostanziata” ai sensi dell’articolo 1227, secondo comma, c.c. (in effetti, si nota fin d’ora, il giudice d’appello, a pagina 7 della sentenza, dichiara che è stata accennata genericamente nella comparsa conclusionale di primo grado e quindi è divenuta tardiva). Ad avviso del ricorrente, in tal modo la corte territoriale avrebbe errato, perché l’eccezione sarebbe stata ritualmente e tempestivamente sollevata nella comparsa di risposta di primo grado. Si riportano sia una parte delle argomentazioni della comparsa di risposta di primo grado (pagine 8-12 del ricorso) sia le conclusioni della comparsa di risposta di primo grado laddove si chiedeva (pagine 11-12 del ricorso) il rigetto della domanda per “mancanza del nesso di causalità tra la prestazione professionale del convenuto e l’evento dannoso … che, invece, è stato provocato dall’illegittimo avviso di accertamento emesso dall’Agenzia delle Entrate … che il comportamento colpevolmente negligente dell’attrice non ha evitato avendone la possibilità, sol che avesse usato l’ordinaria diligenza”.3.4 Anche sotto questo profilo deve fin d’orarilevarsi che la parte riportata della comparsa di risposta di primo grado argomenta ampiamente criticando, in sostanza, le modalità della difesa nel processo tributario adottate dalla Senni: ciò non può costituire eccezione ai sensi dell’articolo 1227, secondo comma, c.c. -norma che non è stata mai invocata, anche se, come rileva il ricorrente, non occorrerebbe per proporre l’eccezione una formula “sacrale” -perché è ben nota la giurisprudenza per cui non rientra nell’ordinaria diligenza ex articolo 1227, secondo comma, c.c. l’obbligo ad esercitare un’azione giurisdizionale -e quindi a maggior ragione non incide come l’attività giurisdizionale sia stata esercitata - . Ciò vale anche per la parte delle conclusioni poi trascritta, che per di più si riferisce al nesso causale dell’evento dannoso, e quindi sarebbe da rapportare all’articolo 1227, primo comma, c.c. 3.5 Adducealtresì il ricorrente che il giudice d’appello avrebbe imputato al primo giudice un “altro profilo d’illogicità”: perché dalla negligenza riconosciuta all’operato del notaio il Tribunale “doveva necessariamente dedurre anche l’inesistenza del nesso di causalità e quindi l’imputabilità del danno”. Si invoca Cass. 240/2001 quanto all’applicazione dell’articolo 1227, secondo comma, c.c. 3.6 Qui è il caso di subito rilevare che così viene presentato una sorta di submotivoche artificiosamente estrapola, sempre per sostenere l’applicabilità dell’articolo 1227, secondo comma, c.c.: il giudice d’appello - a pagina 7 della sentenza - ha peraltro negato la relativa eccezione per tardività, e a ciò ha aggiunto l’ulteriore ratio decidendiche l’articolo 1227, secondo comma, c.c. non impone l’instaurazione di un processo, “attività gravosa e rischiosa” come insegna la giurisprudenza ivi richiamata. Il submotivo è dunque totalmente inconsistente. 3.7 Il ricorso richiama poi proprio il passo relativo alla giurisprudenza sulle attività gravose e rischiose presente nella pagina 7 della sentenza impugnata per evocare due lettere - una dell’attuale ricorrente e l’altra redatta come risposta dall’avvocato della Senni - , allo scopo di provare e comunque argomentare che non vi sarebbero stati elementi troppo gravosi e rischiosi per contrastare il criterio di consumazione applicato. 3.8 Si tratta di una valutazione fattuale e comunque non idonea a superare l’insegnamento di questa Suprema Corte che esclude in totonell’articolo 1227, secondo comma, c.c. l’obbligo del danneggiato di intraprendere un processo. 4.1Successivamente, il ricorrente inserisce (presumibilmente dimenticando il precedente avviso -a pagina 4 del ricorso - che i due motivi, esprimenti l’inter o contenuto del ricorso, sarebbero stati unitamente illustrati) un’altra rubrica di motivo:“vizio ex art. 360, 1 n.4 in relazione agli artt. 345, 342, 434 e 112 c.p.c.”: il giudice d’appello avrebbe errato nel ritenere tardiva l’eccezione di cui all’articolo 1227, secondo comma, c.c. perché tardiva sarebbe stata la “controeccezione” della Senni al riguardo, presente soltanto nella comparsa conclusionale d’appello. In tal modo si sarebbe verificata anche una petizione per avere la corte territoriale fondato la motivazione su di essa: l’unico capo della sentenza di primo grado impugnato sarebbe stato l’avere il primo giudice ritenuto sufficiente che la Senni potesse ancora produrre la certificazione definitiva riguardante il beneficio tributario; e ciò avrebbe fatto ritenere alla difesa del Campioni che vi sarebbe stata inammissibilità ai sensi dell’articolo 348 bis c.p.c. 4.2 Qui è sufficiente rilevare che non vi è norma che esiga una “controeccezione” (qui secondo il ricorrente invece necessaria) affinché sia valutabile se l’eccezione di cui all’articolo 1227, secondo comma, c.c. sia tempestiva o tardiva. Valgono gli ordinari principi, per cui il giudice può e deve rilevare la tardività delle eccezioni stricto sensu nell’ambito di un processo che delimita con decadenze e preclusioni il thema decidendum. È dunque palesemente infondato anche l’asserto di violazione dell’articolo 112 c.p.c. ed incomprensibile quello di violazione dell’articolo 348 bis c.p.c. 5.1 Prosegue il ricorsocon un’ulteriore rubrica: “[OSCURATO:PERSONA] di illogicità”. In esso si ritorna ad argomentare variamente sul criterio della consumazione per sostenere che la Senni avrebbe dovuto proporre ricorso per cassazione.5.2 Valeal riguardoquanto già è stato osservato a proposito della giurisprudenza di questa Suprema Corte nelle sopra citate pronunce nn. 3797/2019 e 22352/2021. 6.1 Ulteriore censura viene rubricata “ILLOGICITA’ rispetto alla ricostruzione del fatto storico”: si argomenta nel senso che la difesa della Senni sarebbe stata “colpevolmente negligente”, e che il giudice d’appello non avrebbe tenuto conto che il danno da lei subito e che avrebbe potuto con l’ordinaria diligenza evitare “è quello della mancata contestazione del criterio della consumazione … ne segue che il comportamento del notaio è stato indirizzato a far godere alla contribuente il miglior trattamento fiscale possibile”. 6.2 Si ritorna in tal modo all’asserto che il criterio della consumazione sia il fondamento della controversia, come già addotto fin dall’inizio del ricorso, per cui si rimanda a sopra. Si aggiungono inoltre, con evidente inammissibilità, asserti fattuali, come quello della asseritamente perfetta condotta del notaio a fronte della pretesa negligenza della Senni. 7.1 Infine, compare la rubrica “ILLOGICITA’ nelle conseguenze della mancata proposizione dell’appello incidentale” sulla assenza di responsabilità del notaio. 7.2 A tacer d’altro, il giudice d’appello ha espressamente e ragionevolmente vagliato la condotta del notaio e la prova liberatoria che ha ritenuto - questo implicitamente ma comunque inequivocamente -che il notaio non abbi a fornito (sentenza, pagine 5-6). 8. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato, con conseguente condanna del ricorrente alla rifusione a controparte delle spese processuali, liquidate come da dispositivo. Seguendo l'insegnamento di S.U. 20 febbraio 2020 n. 4315 si dà atto, ai sensi dell’articolo 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte delricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13, se dovuto. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a rifondere a controparte le spese processuali, liquidate in un totale di €8200, oltre agli accessori di legge. Ai sensi dell'articolo 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente