CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 21808/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
uente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]' ALESSANDRO [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di ROVIGO udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Il procedimento si celebra con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23 comma 8 del D.L. n. 137 del 2020 il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] ha depositato conclusioni scritte chiedendo l'annullamento con rinvio. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 Tribunale per il riesame delle misure cautelari reali di Rovigo respingeva l'appello proposto avverso l'ordinanza del giudice per le indagini preliminari che aveva a sua volta respinto l'istanza di revoca del sequestro preventivo sulla somma di euro 4392, 00 versata sul conto corrente intestato al ricorrente presso la [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] vincolo era stato disposto in relazione ai reati di cui agli artt. 489 e 640 bis cod. pen.; segnatamente, si contestava l'esistenza del fumus relativo ad una truffa, consumata attraverso la falsificazione degli elementi dì qualifica di una attività come startup innovativa, attività fraudolenta che conduceva all'ottenimento di contributi europei e finanziamenti agevolati. 2. Avverso tale provvedimento proponeva ricorso per cassazione il difensore che deduceva: 2.1. violazione degli artt. 545 cod. proc. civ e 104 disp att. cod. proc. pen.: il Tribunale aveva ritenuto il limite previsto dal codice civile applicabile solo al sequestro conservativo, non tenendo in considerazione l'orientamento giurisprudenziale che lo riteneva applicabile anche al sequestro preventivo, in ossequio alla natura incomprimibile del diritto fondamentale al sostentamento minimo proveniente da reddito da lavoro ed al principio di proporzionalità delle misure cautelari reali. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è inammissibile in quanto tardivo. 1.1. Il collegio riafferma che il termine per proporre ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 325, comma 1, cod. proc. pen. avverso le ordinanze emesse dal tribunale all'esito di appello o di riesame nei confronti di provvedimenti in materia di misure cautelari reali non è quello di dieci giorni previsto dall'art. 311, comma 1, cod. proc. pen., che si riferisce esclusivamente alla materia delle misure cautelari personali e non viene richiamato dal successivo art. 325 cod. proc. pen., ma quello ordinario di quindici giorni di cui all'art. 585, comma 1, lett. a), cod. proc. pen. stabilito per le decisioni adottate in camera di consiglio, decorrente, secondo il disposto del successivo comma 2, lett. a), della medesima disposizione, dal momento della comunicazione o notificazione dell'avviso di deposito dell'ordinanza (Sez. 3, Sentenza n. 13737 del 15/11/2018, dep. 2019, Ficarra, Rv. 275190 - 01). Quanto alle modalità di presentazione - ed alla correlata valutazione circa la tempestività del ricorso - le Sezioni unite con riguardo a tutte le misure cautelari hanno affermato che, il ricorso per cassazione avverso la decisione del tribunale del riesame o, in caso di ricorso immediato, del giudice che ha emesso la misura, deve essere presentato esclusivamente presso la cancelleria del tribunale che ha emesso la decisione o, nel caso indicato dall'art. 311, comma 2, cod. proc. pen., del giudice che ha emesso l'ordinanza, ponendosi a carico del ricorrente il rischio che l'impugnazione, ove presentata ad un ufficio diverso, sia dichiarata inammissibile per tardività, in quanto, escluso comunque che sulla cancelleria incomba l'obbligo di trasmissione degli atti al giudice competente ex art. 582, comma 2, cod. proc. pen., la data di presentazione rilevante ai fini della tempestività è quella in cui l'atto perviene all'ufficio competente a riceverlo. (Sez. Un, Sentenza n. 1626 del 24/09/2020 dep. 2021, Bottari, Rv. 280167 - 01). Nel caso di specie il ricorso contro l'ordinanza notificata il 20 maggio 2021 perveniva al Tribunale per il riesame di Rovigo l'11 giugno 2020 oltre il termine di quindici giorni, che scadeva il 4 giugno (attestazione di cancelleria in calce alla ordinanza impugnata). 2.Alla dichiarata inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina equitativamente in C 3000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000.00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il gio