CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 10117/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto dal Procuratore generale presso la Corte di appello di Potenza, nel procedimento nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza in data 04/03/2022 del Tribunale di Matera; letti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte con cui il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto che il ricorso sia accolto o, in subordine, che sia dichiarata l'improcedibilità del reato ove difettino le querele delle parti lese. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] il Tribunale di Matera ha prosciolto l'imputato [OSCURATO:PERSONA] dal delitto di furto aggravato continuato per la ritenuta sussistenza della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto. 2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore generale presso la Corte di appello di Potenza, che ha articolato un unico motivo di doglianza, di seguito sintetizzato conformemente al disposto dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con tale motivo lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., violazione di legge in relazione a quanto previsto dall'art. 131-bis cod. pen. Rileva, in specie, che il Tribunale di Matera avrebbe erroneamente ritenuto configurabile la causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto, posto che il delitto di furto aggravato in contestazione è punito con pena detentiva pari, nel massimo, a sei anni di reclusione, eccedente, pertanto, il limite di cinque anni previsto dall'evocata disposizione e che la pluralità dei fatti risulta all'evidenza indicativa di un'abitualità egualmente ostativa all'applicabilità dell'esimente. 3. Il procedimento è stato trattato in udienza camerale con le forme e con le modalità di cui all'art. 23, commi 8 e 9, del d.l. n. 137/2020, convertito dalla legge n. 176 del 2020, i cui effetti sono stati prorogati dall'art. 7 del d.l. n. 105 del 2021, convertito dalla legge n. 126 del 2021 e, ancora, dall'art. 16 del d.l. n. 228 del 2021, convertito dalla legge n. 15 del 2022. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso presentato dal Procuratore generale presso la Corte di appello di Potenza risulta manifestamente infondato per le ragioni che di seguito si espongono. 2. Destituito di fondamento risulta l'unico motivo di ricorso, con cui si lamenta violazione di legge in relazione a quanto previsto dall'art. 131-bis cod. pen, sostenendo che il giudice gravato avrebbe erroneamente ritenuto configurabile l'esimente della particolare tenuità del fatto, in quanto il delitto di furto monoaggravato è punito con pena detentiva eccedente, nel massimo, il limite di cinque anni previsto dall'evocata disposizione e la pluralità dei fatti sarebbe indicativa di un'abitualità ostativa al disposto proscioglimento. Ritiene al riguardo il Collegio che il limite di pena dei cinque anni, previsto dall'originaria formulazione dell'art. 131-bis cod. pen., sia medio tempore venuto meno per effetto della novellazione della norma de qua ad opera dell'art. 1, comma 1, lett. c), n. 1 d.lgs. n. 150 del 2022, che, nel nuovo testo - che ha esteso l'applicabilità dell'esimente ai reati puniti con pena detentiva, sola o congiunta a pena pecuniaria, non superiore, nel minimo, a due anni - è vigente dal 30/12/2022, ex art. 6, comma 1, d.l. n. 162/2022, convertito, con modifiche, nella legge n. 199 del 2022, con efficacia anche retroattiva, in ragione della natura sostanziale dell'istituto oggetto di nuova regolamentazione. Tanto comporta che, alla stregua della normativa vigente, la pena prevista per il delitto di furto monoaggravato ascritto all'imputato [OSCURATO:PERSONA] non costituisce ostacolo all'applicabilità allo stesso dell'esimente di cui all'art. 131-bis cod. pen. Né, per altro verso, impedisce tale applicabilità la pluralità dei fatti di reato uniti ai sensi dell'art. 81, comma secondo, cod. pen., avendo chiarito la Suprema Corte, nel suo più ampio consesso, che «La pluralità di reati unificati nel vincolo della continuazione non è di per sé ostativa alla configurabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, la quale può essere riconosciuta dal giudice all'esito di una valutazione complessiva della fattispecie concreta, che - salve le condizioni ostative tassativamente previste dall'art. 131- bis cod. pen. per escludere la particolare tenuità dell'offesa o per qualificare il comportamento come abituale - tenga conto di una serie di indicatori rappresentati, in particolare, dalla natura e dalla gravità degli illeciti in continuazione, dalla tipologia dei beni giuridici protetti, dall'entità delle disposizioni di legge violate, dalle finalità e dalle modalità esecutive delle condotte, dalle loro motivazioni e dalle conseguenze che ne sono derivate, dal periodo di tempo e dal contesto in cui le diverse violazioni si collocano, dall'intensità del dolo e dalla rilevanza attribuibile ai comportamenti successivi ai fatti» (così Sez. U., n. 18891 del 27/01/2022, Ubaldi, Rv. 283064-01). Nel caso concreto, il giudice gravato ha avuto cura di evidenziare che i tre delitti in contestazione, di analoga natura, si collocavano in un brevissimo arco temporale, risultavano commessi con modalità nient'affatto allarmanti e avevano recato alle parti lese danni patrimoniali assai lievi, peraltro tempestivamente risarciti dal loro autore, sicché, anche sotto tale profilo, deve ritenersi che la disposta applicazione dell'esimente non contrasti con la previsione dell'art. 131- bis cod. pen., nella lettura datane dalla giurisprudenza di legittimità. 3. Alla stregua delle considerazioni che precedono, risultando palesemente infondata la dedotta doglianza, deve dichiararsi inammissibile il ricorso proposto dal Procuratore generale presso la Corte di appello di Potenza.