CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 4 maggio 2026
Cassazione n. 12473/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciale allegata al ricorso,– ricorrente –controAGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro-tempore;AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE, in persona dellegale rappresentante pro-tempore,entrambe domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12,presso l’Avvocatura Generale dello Stato dalla quale sonorappresentate e difese ex lege,– controricorrenti –avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] – sez. n. 1 - n. 257/2021, depositata il 12gennaio 2021;Numero registro generale 19763/2021Numero sezionale 113/2026Numero di raccolta generale 12473/2026Data pubblicazione 04/05/2026udita la relazione della causa svolta nell’adunanza in camera diconsiglio del 9 gennaio 2026 dal consigliere relatore dott.[OSCURATO:PERSONA];1. L’Agenzia delle Entrate – Riscossione notificava, in data 20dicembre 2018, a [OSCURATO:PERSONA] intimazione di pagamenton. 071-2017-9062825668-000, afferente alle cartelle dipagamento presupposte n. 071-2008-0012618577-000 di €359,71, riguardante diritti annuali dovuti alla Camera diCommercio, e n. 071-2008-0038865104-000 di € 176.813,52,inerente a crediti erariali statali, oltre spese di procedura di €493,12, e quindi complessivamente per € 177.672,33.2. Avverso tale intimazione di pagamento [OSCURATO:PERSONA] ricorso dinanzi alla Commissione TributariaProvinciale di Napoli la quale, con sentenza n. 7095/2019,depositata il 13 giugno 2019, dichiarava la cessazione dellamateria del contendere con riferimento al credito per diritticamerali, di cui alla cartella di pagamento presupposta n. 071-2008-0012618577-000 di € 359,71, trattandosi di iscrizione aruolo annullata ex lege ex art. 4 d.l. 23 ottobre 2018, n. 119,conv. dalla l. 17 dicembre 2018, n. 136, rigettando il ricorsocon riferimento al credito di cui alla cartella di pagamento n.071-2008-0038865104-000, con condanna della ricorrentealla rifusione delle spese di lite.3. Interposto gravame dalla contribuente, la CommissioneTributaria Regionale della Campania, con sentenza n.257/2021, pronunciata il 7 dicembre 2020, e depositata insegreteria il 12 gennaio 2021, rigettava l’appello, confermandoR.G. N. 19763/2021 2Cons. est. Valentino LenociNumero registro generale 19763/2021Numero sezionale 113/2026Numero di raccolta generale 12473/2026Data pubblicazione 04/05/2026la sentenza di primo grado, e condannando l’appellante alpagamento delle spese di lite.4. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazioneMonticoli Michela, sulla base di due motivi (ricorso notificato il12 luglio 2021).Resistono con controricorso l’Agenzia delle Entrate el’Agenzia delle Entrate – Riscossione.5. Con decreto del 13 ottobre 2025 è stata quindi fissata perla discussione del ricorso dinanzi a questa sezione l’adunanzain camera di consiglio del 9 gennaio 2026, ai sensi degli artt.375, comma, e 380-bis.1 c.p.c.La ricorrente ha depositato memoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Il ricorso in esame, come si è detto, è affidato a due motivi.1.1. Con il primo motivo viene eccepita violazione e falsaapplicazione degli artt. 3, 24 e 111 Cost., nonché degli artt. 31e 59 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, in relazione all’art. 360,comma 1, n. 3), c.p.c.Deduce, in particolare, la ricorrente che la C.T.R. avevaerrato nel ritenere infondato il motivo di appello riguardantel’eccepita nullità del giudizio di primo grado per mancatacomunicazione dell’udienza di trattazione, e per avere quindiritenuta regolare la comunicazione dell’avviso di trattazione adAnnamaria Melenchi, difensore in primo grado dellacontribuente, essendo erroneo l’indirizzo di posta elettronicacertificata al quale tale avviso venne inviato.1.2. Con il secondo motivo di ricorso si eccepisce violazionee falsa applicazione dell’art. 78 d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131,R.G. N. 19763/2021 3Cons. est. Valentino LenociNumero registro generale 19763/2021Numero sezionale 113/2026Numero di raccolta generale 12473/2026Data pubblicazione 04/05/2026e ddegli artt. 2946, 2948, 2934 e 2936 c.c., in relazione all’art.360, comma 1, n. 3), c.p.c.Deduce, in particolare, la ricorrente che la C.T.R. avevaerroneamente ritenuto legittima l’intimazione di pagamentoimpugnata per avvenuta notificazione della cartellapresupposta, essendo comunque decorso il termine decennaledi prescrizione tra la notifica della cartella, e la notificazionedell’intimazione impugnata.2. Così delineati i motivi di ricorso, la Corte osserva quantosegue.2.1. Il primo motivo è fondato.Risulta provato che la comunicazione al difensore dellaricorrente dell’avviso di trattazione ex art. 31 d.lgs. n.546/1992, per il giudizio di primo grado, è stata effettuatadalla segreteria all’indirizzo [OSCURATO:EMAIL], in luogo diquello corretto [OSCURATO:EMAIL] comunicazione quindi è stata erroneamente effettuata, eciò ha impedito al predetto difensore di partecipare al giudiziodi primo grado.Erroneamente, pertanto, la C.T.R. ha ritenuto che lacomunicazione dell’avviso di trattazione fosse regolare, e chequindi il contraddittorio in primo grado fosse perfezionato.3. Consegue l’accoglimento del ricorso, con cassazione dellasentenza impugnata e declaratoria di nullità dell’interogiudizio, con rinvio, per nuovo giudizio, alla Corte di GiustiziaTributaria di primo grado di Napoli, in diversa composizione, laquale provvederà anche alla regolamentazione delle spese delgiudizio di legittimità.R.G. N. 19763/2021 4Cons. est. Valentino LenociNumero registro generale 19763/2021Numero sezionale 113/2026Numero di raccolta generale 12473/2026Data pubblicazione 04/05/2026Il secondo motivo resta assorbito. P.Q.MLa Corte accoglie il primo motivo, assorbito il secondo.Cassa la sentenza impugnata, dichiara la nullità dell’interogiudizio e rinvia, per nuovo giudizio, alla Corte di GiustiziaTributaria di primo grado di Napoli, in diversa composizione,anche per la regolamentazione delle spese del giudizio dilegittimità.Così deciso in Roma, 9 gennaio 2026.Il Presidente(Dott. [OSCURATO:PERSONA])R.G. N. 19763/2021 5Cons. est. [OSCURATO:PERSONA]