CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 27235/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sulricorso iscritt o a l n . 5673 /2024 R.G. propost o da [OSCURATO:PERSONA] , in persona del legale rappresentante p.t. , rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata presso l’indirizzo P.E.C.: [OSCURATO:EMAIL]; –ricorrente – Oggetto: associazioni non riconosciute –art.2495 c.c. – applicazione -esclusione contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, AGENZIA DELLE ENTRATE - [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentat e e difes e dall’[OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in Roma , via [OSCURATO:PERSONA], n.12; –controricorrenti– avversola sentenza della Corte di giustizia Tributaria di secondo grado dellaSicilia n. 7455/5/2023 , depositata in data 11/09/2023 e che non risultanotificata. Uditala relazione svolta nell’adunanza camerale del 1 8 settembre 2025 dalconsigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevatoche: 1. Con sentenza della Corte di giustizia Tributaria di secondo grado della Sicilia n. 7455/5/2023 veniva rigettato l’appello proposto dalla [OSCURATO:PERSONA], avverso la sentenza della Corte digiustizia Tributaria di primo grado di Catania n. 1 3576 / 3 /20 16 con laquale era stato rigettato il ricorso proposto da lla contribuente contro lacartella di pagamento relativa Ires, Irap e Iva per l’anno 20 07, oltre sanzioni. 2. La cartella veniva impugnata dalla contribuente per nullità della cartella sotto numerosi concorrenti profili e sul presupposto che il sottostante avviso di accertamento con il quale venivano r iprese a tassazione imposte, divenuto definitivo perché non tempestivamente impugnato, non le era stato ritualmente notificato . Sia il giudice di primo che di secondo grado ritenevano che l’avviso suddetto fosse statoritualmente notificato. 3. Avverso la sentenza d’appello la contribuente ha proposto ricorso per Cassazione, affidato a tre motivi, cui replica no l’Agenzia delle entratee l’agente della riscossione con un unico controricorso. Il10.5.2024 la Corte ha proposto la definizione del ricorso ex art.380 - bis cod. proc. civ., proposta opposta dal la ricorrente con istanza di decisione del giudizio. Da ultimo la contribuente deposita memoria illustrativaex art.380 - bis. 1. cod. proc. civ. Consideratoche: 1.In primo luogo , va dato atto della deduzione contenuta nell’istanza didecisione del giudizio, poi ulteriormente rielaborata nella memoria illustrativa ex art.380 - bis.1. cod. proc. civ., in cui si prospetta la «Violazionee falsa applicazione, ex art. 360, comma 1, n. 3 c od . p roc . civ.,dell’art. 9, comma 1, lett. d), d . l gs. n. 156/2015 per non avere la Cortedi Giustizia di II grado della Sicilia rilevato ex officio il difetto di legittimazione processuale del difensore dell’Agente della Riscossione già nella istanza ex 380 bis c od . p roc . c iv . la difesa della contribuente evidenziava che codesta Ecc.ma Corte di Cassazione sez. tributaria nell’ordinanzan. 33413 depositata il 30 novembre 2023 ha sancito che i ricorsi in appello, le costituzioni in giudizio, le controdeduzioni e i ricorsiper Cas sazione proposti dall’Agenzia delle Entrate – Riscossione peril tramite di un avvocato di libero foro depositati senza specifica e motivatadeliberazione dell’ente sono inammissibili. » . 2.Il motivo è inammissibile. 2.1. La questione della difesa dell’agente della riscossione da parte dell’avvocato del liberto foro innanzitutto è inammissibile in quanto tardivamenteproposta, non essendo contenuta nel ricorso introduttivo , né è un profilo rilevabile d’ufficio non attinendo alla legittimazione processualedella parte, ma solo alla sua difesa tecnica. 2.2.In ogni caso (cfr. Cass. n.16040/2025 e giurisprudenza ivi citata), comunque, non trova alcuno spazio ne i gradi di merito il profilo di doglianza evidenziato nella censura , relativa a lla difesa da parte di Avvocatodel libero foro, che resta una facoltà ; il tema eventualmente riguardail giudizio di Cassazione . 2.3. Inconferenti sono anche i riferimenti alla giurisprudenza della Cortedi cassazione sul rilievo d’ufficio dell'invalidità del conferimento della procura ad litem da parte dell'Agenzia delle Entrate Riscossione adun avvocato del libero foro. Infatti, nel presente giudizio davanti alla Corte di cassazione sia l’Agenzia sia l’agente della riscossione sono difesidall’Avvocatura dello Stato e costituiti con un unico controricorso e,dunque, non si pone alcun problema di nullità della procura speciale perricorrere in Cassazione sotto il profilo prospettato . 3. Con il primo motivo di ricorso, senza indicazione del pertinente paradigma dell’art. 360, primo comma, cod. proc. civ., si censura il contrasto tra le statuizioni della sentenza impugnata e la giurisprudenzadi questa Corte di Cassazione avendo il giudice deciso «ritenendo pertanto valido l’iter di notifica dell’atto presupposto, eseguitodall’ Agenzia delle Entrate ai sensi dell’art 140 cod. proc. civ. » (cfr.p.10 ricorso). 4. Con il secondo motivo di ricorso , in relazione all’art. 360, primo comma,n.3, cod. proc. civ., si deduce la v iolazione e falsa applicazione dell’art.60 d.P.R. n. 600/1973 in comb inato disp osto con gli artt. 145 e 140 cod. proc. civ. per avere i giudici di secondae curae rigettato l’appello stante la mancata produzione in giudizio della prova del perfezionamentodel procedimento notificatorio e/o stante il mancato perfezionamento della procedura di notifica degli avvisi di accertamento(v. p.11 ricorso) . 5. I primi due motivi, connessi e di trattazione congiunta, sono inammissibili. 5.1.In disparte dal fatto che il primo motivo sotto il profilo della tecnica di formulazione è carente al punto da non individuare il pertinente paradigmadi censura, è nuova la questione sottesa alle due censure , concernente il perfezionamento della notifica dell’avviso di accertamentosotteso alla cartella in forza della procedura dell’art. 140 cod. proc. civ. non essendo stata prodotta in giudizio la prova del perfezionamento del procedimento notificatorio attrav erso l’avviso di ricevimentoo di compiuta giacenza della raccomandata . Laquestione non è presente tra i sei motivi di gravame sintetizzati a pag.4 della sentenza, né è stata trattata dal giudice di appello nei motividella decisione, la quale argomenta su lla diversa questione della variazionedi residenza del soggetto che ha materialmente ricevuto la notificae all’art.60, comma 3, d.P.R. n.600/73 (cfr. pp.4 - 5 sentenza) . Quest’ultimo disposto è solo menzionato nella rubrica del secondo motivoe , in chiave meramente descrittiva del fatto , poi a pag.14 del ricorsoove si riporta: « in data 19.4.2010 la signora [OSCURATO:PERSONA] legale rappresentantedell’associazione trasferiva la propria residenza » . A ben vedere,il secondo mezzo di impugnazione, al pari del primo, è nel suo sviluppo concentrato sul tema della notifica in caso di irreperibilità relativae alle condizioni per considerare tale notifica perfezionata , dal momento che si legge: « in definitiva, nell’ipotesi di irreperibilità relativa,la notifica degli avvisi di accertamento sarebbe da considerarsi perfezionatasolo con il decorso del termine di dieci giorni dalla data di spedizione della raccomandata » ( ibidem ) . Ancora, la memoria illustrativa riporta al proposito: « ai fini del perfezionamento della notificaa norma dell’art. 140 cod. proc. civ., nell’ipotesi di irreperibilità relativa(è proprio il caso di cui si discute), è necessario: 1. il deposito della copia dell’atto nella casa del comune dove la notificazione deve eseguirsi; 2. l’affissione dell’avviso del deposito in busta chiusa e sigillata alla porta dell’abitazione (o dell’ufficio o dell’azienda del destinatario); 3. la notizia del deposito al destinatario mediante raccomandatacon avviso di ricevimento. 4. la produzione in giudizio, aprova del perfezionamento del procedimento notificatorio, dell'avviso diricevimento (o di compiuta giacenza) della raccomandata » (v. p.7 memoria). Ciòconferma che la questione posta è quella del perfezionamento del procedimentonotificatorio per l’asserito mancato completamento della sequenzadell’art.140. Il tema dell’applicazione dell’art.60, comma 3, equindi dello spostamento della residenza ai fini della pretesa invalidità della notifica è sviluppato solo nella memoria illustrativa, successiva allaproposta di definizione del ricorso ex art.380 - bis cod. proc. civ., e nonnel ricorso e, perciò, la questione è p osta tardiv amente . 5.2. Vige il principio secondo cui il ricorrente che proponga una questionein sede di legittimità, onde non incorrere nell'inammissibilità per novità della censura, ha l'onere non solo di allegare l'avvenuta deduzione della questione dinanzi al giudice di meri to ma anche di darneindicazione localizzandola negli atti (Cass., Sez. VI, 13 dicembre 2019, n. 32804; Cass., Sez. II, 24 gennaio 2019, n. 2038) , dando dimostrazione che è stata proposta in primo grado e riproposta in appello,ma tali atti non risultano neppure allegati al ricorso sulla base del sommario a p.18 del ricorso. Per tale carenza non è possibile neppure convertire la censura in error in procedendo , non avendo il ricorrenteindicato in quale atto la questione è stata dedotta nel giudizio dimerito, né allegato al ricorso né l’originario ricorso e l’atto di appello. 5.3.In secondo luogo, dal momento che sulla base di quanto precede non risulta proposto un motivo di gravame circa i l perfezionamento della notifica dell’avviso sottostante ex art.140 cod. proc. civ. , si è formato sulla questione un giudicato interno in primo grado, trattandosi di questione accertata in fatto in tale sede, come risulta dalla trascrizione della sentenza di prime cure contenuta a pag. 6 ricorso: « ha ben notificato l’atto ai sensi dell’art 140 cod. proc. civ. depositandocopia alla casa comunale e dandone notizia al destinatario a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento mai ritirata dalricorrente». 6.Con il terzo motivo di ricorso, in rapporto all’art. 360, primo comma, n.3,cod. proc. civ., si prospetta la v iolazione e falsa applicazione degli art. 38 e 2495 cod. civ. , per non avere i l giudic e di secondae curae «eccepito ex officio la mancanza di capacità giuridica e processuale dell’odierna ricorrente a seguito della sua estinzione » (cfr. p.15 ricorso). 7. I l motivo è affetto da concorrenti profili di inammissibil ità e di infondatezza. 7.1. Innanzitutto , anch’esso reca una questione non tracciata nella sentenzaimpugnata, in relazione alla quale il ricorrente non ha assolto all’onere di indicare in quale atto processuale tale questione sarebbe statatrattata nel giudizio di merito . 7.2.Inoltre, la questione è comunque infondat a in diritto . A norma dell’art.2495 cod. civ., « Ferma restando l'estinzione della società,dopo la cancellazione i creditori sociali non soddisfatti possono farvalere i loro crediti nei confronti dei soci, fino alla concorrenza delle somme da questi riscosse in base al bilancio finale di liquidazione, e neiconfronti dei liquidatori, se il mancato pagamento è dipeso da colpa diquesti». Al contrario, a i sensi dell’art.38 cod. civ., de lle obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'associazione rispondono anche personalmentee solidalmente le persone che hanno agito in nome e perconto dell'associazione. 7.3.Al proposito, resta sempre valido l’orientamento ermeneutico ( cfr. Cass.,Sez. 5, n. 16549 del 2019; Cass. Sez.3, n. 30606 del 2018) , ch e va reiterato anche nella presente controversia , second o cui l'evento estintivo dell'associazione non riconosciuta, verificatosi nel caso di specie,in data 29 /12/200 7 (cfr. p.16 ricorso) , diversamente da quanto ipotizzatodalla ricorrente, non ne determina l'automatica perdita della capacitàdi stare in giudizio, permanendo in vita l'associazione, quale centro di imputazione di effetti giuridici - fermo il divieto del compimento di nuove operazioni, essendo venuto meno il perseguimento dello scopo - in relazione a tutti i rapporti ad essa facenti capo e non ancora esauriti (cd. principio di "ultrattività" dell'associazionedisciolta: Cass. Sez. 4 ., n. 5925 del 1987; Cass., Sez. 5,n. 5746 del 2007, in motivazione; Cass. Sez. 2, n. 12528 del 2018). 7.4.Pertanto, non sono applicabili alla "associazione non riconosciuta" le norme del procedimento di liquidazione previsto inderogabilmente perle associazioni riconosciute e gli enti dotati di personalità giuridica (art.30 c od. c iv .) come fase necessaria per pervenire alla cancellazione dell'ente dal registro delle persone giuridiche (art. 20 disp.att. c od . civ.).A tale conclusione si giunge , innanzitutto, in considerazione della meraeventualità - rimessa agli accordi tra gli associati - che tale fase liquidatoria allo scioglimento della associazione non riconosciuta , dal momento che non è neppure estendibile analogicamente la norma dell'art.30 c od . c iv ., non richiamata, né riprodotta dall'art. 42 c od . civ. In secondo luogo, in considerazione dell'assenza di un regime di pubblicità legale previsto per le associazioni non riconosciute (cfr. Cass., Sez. 2, n. 12528 del 2018), deve ribadirsi il principio di diritto secondocui - salva la ipotesi, come visto meramente eventuale, della nomina dei liquidatori - l'associazione continuerà ad essere rappresentatain giudizio, attivamente e passivamente, dai precedenti titolaridegli organi esponenziali operanti in regime di "prorogatio" (cfr. Cass. Sez. 4 , s entenza n. 5925/1987 cit. ; Cass. , Sez. 5, n. 5746 del 2007;Cass., Sez. 3, s entenza n. 5738 del 2009). 7.5.Per le medesime condivisibili ragioni, non trova applicazione alle “associazioni non riconosciute”, quale è la ricorrente, neppure l’art.2495 cod. civ. , e vale il principio dell’ultrattività secondo la richiamatainterpretazione, c he va reiterat a nel caso in esame. 8. In conclusione, il ricorso dev’essere rigettato e le spese di lite, liquidatecome da dispositivo, seguono la soccombenza. Poichéil giudizio viene definito in conformità alla proposta, va inoltre dispostala condanna della parte istante a norma dell’art. 96, terzo e quartocomma, cod. proc. civ.. L’art. 380 - bis cod. proc. civ. (cfr. Cass. S.U. 13.10.2023, n. 28540) configura uno strumento di agevolazione della definizione delle pendenze in sede di legittimit à , anche tramite l’individuazione di strumenti dissuasivi di condotte rivelatesi ex post prive di giustificazionee, quindi , idonee a concretare, secondo una valutazione legaletipica compiuta dal legislatore delegato (d.lgs. n. 149 del 2022), un’ipotesidi abuso del diritto di difesa. Richiamando, per i casi di conformit à tra proposta e decisione finale, l’art.96, terzo e quarto comma, cod. proc. civ., l’art. 380 - bis cod. proc. civ. codifica, attraverso una valutazione legale tipica compiuta dal legislatoredelegato, una ipotesi di abuso del processo, gi à immanente nel sistema processuale, giacch ́ non attenersi alla delibazione del Presidente che trovi poi conferma nella decisione finale, lascia presumere una responsabilit à aggravata (v. Cass., Sez. Un., 22 settembre 2023, n. 27195, anche per quanto rigu arda la disciplina intertemporale). Pertanto, la parte ricorrente va condannata, nei confronti della controparte,al pagamento della somma determinata di euro 3 . 0 00 , 00 oltre al pagamento dell’ulteriore somma di euro 1.5 0 0 ,00 in favore dellaCassa delle ammende. P.Q.M LaCorte: rigettail ricorso e condanna la ricorrente alla rifusione delle spese di lite,liquidate in euro 6 . 0 00 ,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito. condanna altresì parte ricorrente al pagamento della somma di euro 3.000,00in