CassazionedecretoSezione 4
Cassazione n. 42145/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] parte offesa nel procedimento c/ [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 14/06/2019 del [OSCURATO:PERSONA] di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Procuratore generale, che ha concluso per l'inammissibilità del ' ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso il provvedimento emesso dal Giudice per le indagini preliminari presso l'ufficio del Giudice di pace di Milano con cui è stata rigettata l'istanza di rimessione in termini per impugnare il decreto di archiviazione emesso il 14/06/2019 dal medesimo ufficio nell'ambito del procedimento nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 590 cod. pen. commesso in Milano il 20 settembre 2018. 2. Il difensore deduce di aver impugnato la richiesta di archiviazione il 23 aprile 2019 e che, non avendo ricevuto comunicazioni in merito al procedimento penale, ha avuto notizia, nel febbraio 2020, chiedendo informazioni alla Procura della Repubblica di Milano, che il procedimento era stato archiviato. 2.1. Dall'esame del fascicolo delle indagini preliminari, reso possibile solo il 26 giugno 2020 a causa delle note difficoltà legate agli accessi agli uffici giudiziari per l'emergenza sanitaria, si è constatato che la comunicazione del deposito del decreto di archiviazione era stata effettuata tramite indirizzo di posta ordinaria diretta all'indirizzo PEC del difensore. Considerato che la trasmissione via PEC avviene regolarmente solo quando la posta è inviata da indirizzo PEC, il difensore non è mai venuto a conoscenza del deposito del decreto di archiviazione. 2.2. Lamenta, pertanto, erronea applicazione dell'art. 175 cod. proc. pen. in quanto solo il giudice per le indagini preliminari avrebbe potuto rimettere in termini la parte offesa, nonché violazione dell'art. 410 bis cod. proc. pen. in quanto i presupposti per formulare l'istanza al tribunale monocratico sono molto specifici e non rientranti nella fattispecie processuale indicata, trattandosi di vizi del decreto di archiviazione. 3. Il Procuratore Generale, con requisitoria scritta, ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Va premesso che la ricorrente aveva proposto al Giudice per le indagini preliminari la seguente domanda «voglia dichiarare la nullità assoluta ed insanabile del decreto di archiviazione e del relativo deposito, per omessa notificazione a seguito di inosservanza dell'art.3 bis, comma 1, I.n.53/1994, disponendo nuovamente la notifica ex lege e, per l'effetto, rimettermi in termini, per valutare l'impugnazione del decreto di archiviazione». 3. Considerazione dirimente è che il provvedimento di rigetto adottato dal Giudice per le indagini preliminari, ove si legge che «non compete al giudice adito sindacare la nullità del decreto di archiviazione» non è impugnabile con ricorso per cassazione. 3.1. A monte di tale provvedimento era stata, infatti, proposta domanda affinchè fosse dichiarata la nullità del decreto di archiviazione, per motivi diversi da quelli enunciati nell'art.410 bis cod. proc. pen., con riserva di valutare la sussistenza di una delle ipotesi di nullità previste da tale disposizione. 3.2. Ma l'art.33 legge 23 giugno 2017, n.103 ha riconfigurato il regime di impugnabilità del provvedimento di archiviazione, abrogando il sesto comma dell'art. 409 cod. proc. pen., che in precedenza lo regolamentava, e prevedendo l'art. 410 bis cod. proc. pen., il quale sostituisce al ricorso per cassazione il reclamo al Tribunale in composizione monocratica. Il predetto mezzo d'impugnazione è ammesso nelle sole ipotesi di nullità del decreto di archiviazione, elencate nel medesimo articolo, inerenti alla violazione del principio del contraddittorio (Sez.4, n.3757 del 12/12/2019, Hanetchuk, n.m.; Sez. 6, n. 18847 del 6/03/2018, Panzani, Rv.272932; Sez. 3, n. 32508 del 5/4/2018, B., Rv. 273371). Il decreto di archiviazione è, dunque, affetto da nullità se emesso senza che sia stato effettuato alla persona offesa l'avviso di cui all'art.408, commi 2 e 3-bis, cod. proc. pen. ovvero l'avviso di cui all'art.411, comma 1-bis cod. proc. pen.; è, altresì, nullo se pronunciato prima che sia scaduto il termine concesso alla persona offesa per presentare opposizione e, ovviamente, tale opposizione non sia stata ancora presentata. E' prevista una terza causa di nullità del decreto di archiviazione, qualora sia stata presentata opposizione ma il giudice abbia trascurato di pronunciarsi sulla sua ammissibilita' o abbia dichiarato l'opposizione inammissibile per ragioni diverse dall'omessa indicazione dell'oggetto della investigazione suppletiva e dei relativi elementi di prova (art.410, comma 1, cod. proc. pen.). 4. La ricorrente si doleva, in sostanza, di non essere stata messa in condizione di proporre reclamo a causa dell'inidoneità della notificazione del decreto di archiviazione, eseguita a mezzo di posta elettronica ordinaria dall'ufficio, a far pervenire il provvedimento a conoscenza del destinatario. Al contempo, lamenta con il ricorso qui proposto che il provvedimento con il quale il Giudice per le indagini preliminari ha rigettato l'istanza di rimessione in termini sia stato emesso in violazione di legge in ragione del fatto che non fosse interesse della persona offesa far valere una delle ipotesi di nullità specificamente previste dalla norma. 5. Ma l'inoppugnabilità del decreto di archiviazione al di fuori delle ipotesi specificamente indicate dall'art.410 bis cod. proc. pen. è di ostacolo alla proponibilità del ricorso per cassazione in cui si intendano dedurre vizi ulteriori e diversi da quelli ivi elencati. In proposito deve essere ricordato come l'art. 111, comma 7, Cost. elevi a rango costituzionale la garanzia del ricorso per cassazione esclusivamente con riguardo alle sentenze e ai provvedimenti in materia di libertà personale. E in tal senso, occorre ricordare, in linea di principio, che i provvedimenti in materia di archiviazione sono sforniti di uno specifico valore decisorio che non sia quello rebus sic stantibus - stante la loro intrinseca revocabilità attraverso il meccanismo previsto dall'art. 414 cod. proc. pen. , 6. Risulta, poi, evidente la carenza di interesse all'annullamento del provvedimento impugnato, in considerazione del fatto che tale pronuncia non consentirebbe alla ricorrente di perseguire alcun risultato utile. Il giudice che ha emesso il provvedimento di archiviazione non avrebbe comunque la competenza a provvedere in merito alla tempestività dell'eventuale reclamo. Inoltre, così come non è impugnabile con ricorso per cassazione il provvedimento che respinge o dichiara inammissibile il reclamo (Sez.4, n.4107 del 13/01/2021, [OSCURATO:PERSONA], in motivazione; Sez.2, n.4728 del 24/01/2019, Carusi, in motivazione), ad analoga conclusione deve giungersi per il provvedimento qui impugnato; al pari del provvedimento di archiviazione, esso è privo di stabilità, in quanto può sempre essere superato da un provvedimento reso all'esito del reclamo proposto al giudice indicato dall'art.410 bis cod. proc. pen. o da una successiva riapertura delle indagini, non essendovi preclusioni, nemmeno di tipo letterale, alla possibilità di procedere alla riapertura delle indagini ex art. 414 cod. proc. pen., anche dopo il rigetto o la dichiarazione di inammissibilità del reclamo di cui all'art. 410 bis cod. proc. pen. 7. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 14 ottobre 2021