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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 12118/2026

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ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/01/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che i motivi di ricorso, con i quali si deducono la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione all'affermazione di penale responsabilità dell'imputato per il reato di ricettazione contestato, al mancato riconoscimento della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, delle circostanze attenuanti generiche e del beneficio della non menzione nel casellario giudiziale, sono privi di specificità poiché meramente riproduttivi di generici profili di censura già vagliati e adeguatamente respinti dai giudici di merito con corretti argomenti logici e giuridici che il ricorrente si limita a contestare dogmaticamente (si veda, in proposito, pag. 4 sulla prova del dolo del delitto contestato, considerata la mancanza di una spiegazione plausibile dell'acquisto in buona fede e del possesso dei numerosi beni contraffatti trovati nella disponibilità dell'imputato, sulle modalità della condotta che escludono la particolare tenuità dell'offesa nonché sull'assenza di elementi positivamente apprezzabili a sostegno del riconoscimento delle generiche e del beneficio della non menzione); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della s

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/01/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che i motivi di ricorso, con i quali si deducono la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione all'affermazione di penale responsabilità dell'imputato per il reato di ricettazione contestato, al mancato riconoscimento della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, delle circostanze attenuanti generiche e del beneficio della non menzione nel casellario giudiziale, sono privi di specificità poiché meramente riproduttivi di generici profili di censura già vagliati e adeguatamente respinti dai giudici di merito con corretti argomenti logici e giuridici che il ricorrente si limita a contestare dogmaticamente (si veda, in proposito, pag. 4 sulla prova del dolo del delitto contestato, considerata la mancanza di una spiegazione plausibile dell'acquisto in buona fede e del possesso dei numerosi beni contraffatti trovati nella disponibilità dell'imputato, sulle modalità della condotta che escludono la particolare tenuità dell'offesa nonché sull'assenza di elementi positivamente apprezzabili a sostegno del riconoscimento delle generiche e del beneficio della non menzione); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della s
Sentenza Cassazione n. 12118/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris