CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 4 dicembre 2024
Cassazione n. 00673/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/12/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] - che [OSCURATO:PERSONA] ha impugnato la sentenza della Corte di appello di Napoli, pronunciata in data 15 dicembre 2022, che ha confermato la condanna inflittagli per il reato di cui agli artt.110, 56 e 610 cod. pen. (fatto commesso in Atripalda il 23 ottobre 2015); - che l'atto di impugnativa consta di un solo motivo; - che in data 29 ottobre 2024, il difensore della parte civile, [OSCURATO:PERSONA], ha evidenziato ulteriori ragioni di inammissibilità del ricorso per cassazione nell'interesse dell'imputato. [OSCURATO:PERSONA] - che il motivo di ricorso, con il quale si eccepisce la violazione del diritto di difesa dell'imputato e, in particolare, del suo diritto al contraddittorio, è manifestamente infondato, posto che il processo di appello si è svolto in una sola udienza, quella del 15 dicembre 2022, oralmente, su richiesta del Procuratore generale, e con la presenza del difensore dell'imputato stesso; - ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, nonché alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute dalla parte civile, [OSCURATO:PERSONA], per il presente giudizio, che devono essere liquidate in Euro 2.000,00 oltre accessori di legge; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute dalla parte civile nel presente giudizio, che liquida in complessivi Euro 2.000,00 oltre accessori di legge. Così deciso il 4 dicembre 2024 Il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]