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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 17 aprile 2023

Cassazione n. 50169/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/03/2023 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 17 aprile 2023, la Corte di appello di Brescia ha confermato la sentenza con cui l'imputato era stato dichiarato non punibile per particolare tenuità del fatto in ordine al reato di cui all'art. 4, comma 4-bis,

I. n. 401/1989, contestato per aver abusivamente esercitato •zsleet.t4. _ 011 attività pubblica di‘gicco e scommesse senza aver ottenuto il rilascio dell'apposita licenza da parte del Questore, utilizzando nell'esercizio commerciale da lui gestito un apparecchio videoterminale sul quale era attiva la piattaforma di gioco messa a disposizione dal bookmaker estero [OSCURATO:PERSONA].

2. Avverso la sentenza di appello, per il tramite del difensore fiduciario, l'imputato ha proposto ricorso per cassazione, lamentando, con il primo motivo, la contraddittorietà e/o manifesta illogicità della motivazione per mancanza di prova del reato ascritto.

Si allega, in particolare, che il funzionario dell'Agenzia delle Entrate escusso come testimone ha dichiarato di non aver mai visto effettuare raccolta di scommesse all'interno dell'esercizio commerciale gestito dall'imputato e che la responsabilità era stata illogicamente affermata soltanto in base al fatto che nel locale erano stati rinvenuti palinsesti relativi ad eventi calcistici.

3. Con il secondo motivo di ricorso si lamenta violazione della legge penale per essere stata affermata la penale responsabilità benché il bookmaker straniero indic:ato in imputazione fosse stato illegittimamente escluso, in violazione delle disposizioni dettate dall'Unione europea, dalla procedure di rilascio della concessione per l'esercizio in Italia dell'attività di raccolta di scommesse, sicché, in conformità alla giurisprudenza in più occasione resa dalla Corte di giustizia dell'Unione europea, la disciplina penale interna non poteva essere applicata.

4. Essendo state rilevate cause di inammissibilità, il ricorso è stato fissato avanti a questa settima sezione, ai sensi dell'art. 610, comma 1, cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA]

1. Reputa il Collegio che, in relazione al primo, assorbente, motivo, il ricorso non sia manifestamente infondato e che, essendosi regolarmente costituito il rapporto processuale ed essendosi il reato prescritto, la sentenza impugnata debba essere annullata senza rinvio per tale causa, ciò che può avvenire, con sentenza, in questa sede ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen., applicabile in ogni stato e grado del processo.

Ed invero, va qui ribadito il principio giusta il quale, in tema di atti preliminari al ricorso per cassazione, la disposizione dell'art. 610, comma primo, cod. proc. pen., secondo cui gli atti, già assegnati alla apposita sezione per le inammissibilità, vanno rimessi al presidente della Corte qualora detta inammissibilità non venga dichiarata, non trova applicazione ove sussista una delle ) cause di non punibilità di cui all'art. 129 cod. proc. pen. (Sez. 7, n. 48054 del 16/11/2011, Mogio, Rv. 251589; Sez. 7, n. 21579 del 06/03/2008, Boujlaib, Rv. 239956), anche con riguardo all'intervenuta estinzione del reato per prescrizione (per qualche applicazione v.

Sez. 7, n. 34352 del 30/06/2016, Fascia, Rv. 267665; Sez. 7, n. 39750 del 03/04/2014, Fiandaca, Rv. 261100).

2. Come esattamente si allega in ricorso, ricostruendo il contenuto della deposizione testimoniale resa dal funzionario dell'Agenzia delle Entrate che aveva proceduto all'accertamento presso l'esercizio commerciale gestito dall'imputato, la sentenza impugnata (pag. 3) attesta che "probabilmente, la sera prima qualcuno aveva giocato, era entrato con le proprie credenziali e aveva dimenticato di chiudere il proprio conto, tant'era che in sede di accertamento avvenuto la mattina presto il computer visualizzava un importo di 9 euro circa e proprio per verificare la funzionalità del PC [gli accertatori] avevano fatto qualche giocata utilizzando quel credito".

Dall'accertamento fattuale compiuto dai giudici merito risulta, pertanto, che il conto gioco trovato aperto al momento del controllo era accessibile mediante una mera connessione Internet e la sentenza riferisce che si trattava di un conto appartenente ad un cliente, che vi aveva acceduto con le proprie credenziali e che lo aveva dimenticato aperto.

3. Or bene, con riguardo all'utilizzo via Internet di conti gioco, questa Corte ha precisato che integra il reato contestato la condotta del gestore di un centro scommesse italiano affiliato ad un bookmaker straniero che metta a disposizione dei clienti il proprio conto-giochi o un conto- giochi intestato a soggetti di comodo, consentendo la giocata senza far risultare chi l'abbia realmente effettuata, realizzandosi in tal modo un'illegittima intermediazione nella raccolta delle scommesse che rende irrilevante il rapporto intercorrente fra il centro italiano di raccolta delle scommesse e l'allibratore straniero, costituendo una mera occasione della condotta illecita imputabile esclusivamente all'operatore italiano (Sez. 3, n. 25439 del 09/07/2020, Castelli, Rv. 279869; Sez. 3, n. 18590 del 09/01/2019, Ferrara, Rv. 275703).

La sentenza non afferma che ciò sia avvenuto nel caso di specie.

Dal richiamato principio, per contro, deriva che il gestore di un [OSCURATO:PERSONA] non risponde del reato in esame per l'utilizzo, da parte di un avventore che si colleghi al computer messo a disposizione, di un conto gioco personale per effettuare giocate on -line su siti di allibratori stranieri, ciò che, secondo la ricostruzione operata in sentenza, sembrerebbe avvenuto nel caso di specie.

In quest'ottica, il fatto - indicato in sentenza quale unico ulteriore elemento di prova a carico - che l'imputato, a mezzo palinsesti, pubblicizzasse la possibilità di effettuare giocate su eventi calcistici internazionali, salva la possibile responsabilità per il diverso reato di cui all'art. 4, comma 2,

I. 401/1989 (nella specie non contestato), non può per ciò solo logicamente far concludere per una (non altrimenti dimostrata) illecita intermediazione nella raccolta di scommesse, non essendo logica l'affermazione secondo cui non si vede perché, qualora estraneo alle scommesse, egli dovesse farne pubblicità: è evidente, infatti, che il guadagno di chi gestisce C 4,L; l'[OSCURATO:PERSONA] discende dall'utilizzo degli strumenti messi a disposizione da parte della clientela.

Se, poi, la condotta contestata dovesse essere intesa come diretta a «favorire l'accettazione o in qualsiasi modo la raccolta, anche per via telefonica o telematica, di scommesse di qualsiasi genere da chiunque accettate in Italia o all'estero», non essendo la stessa neppure stata esattamente contestata in questi termini nel capo d'imputazione, sarebbe stato necessario spendere una diversa e più adeguata motivazione per argomentare, in quei termini, la sussistenza della penale responsabilità e l'identità del fatto in omaggio al principio di correlazione tra accusa e sentenza.

4. Posto che il reato contestato è stato accertato come commesso il 16.6.2015 e, considerando le cause di interruzione e l'unica causa di sospensione del corso della prescrizione intervenuta in corso di processo per 119 giorni (conseguente al rinvio su richiesta dall'udienza del 14 settembre 2020 a quella dell'Il gennaio 2021), si è prescritto il 15 aprile 2023, la sentenza impugnata va annullata senza rinvio per essere il reato estinto per intervenuta prescrizione.

Ed invero, la declaratoria di estinzione del reato per prescrizione prevale sulla esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto di cui all'art. 131-bis cod. pen., in quanto essa, estinguendo il reato, rappresenta un esito più favorevole per l'imputato, mentre la seconda lascia inalterato l'illecito penale nella sua materialità storica e giuridica (Sez. 1, n. 43700 del 28/09/2021, Glorioso, Rv. 282214).

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perc

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/03/2023 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 17 aprile 2023, la Corte di appello di Brescia ha confermato la sentenza con cui l'imputato era stato dichiarato non punibile per particolare tenuità del fatto in ordine al reato di cui all'art. 4, comma 4-bis, I. n. 401/1989, contestato per aver abusivamente esercitato •zsleet.t4. _ 011 attività pubblica di‘gicco e scommesse senza aver ottenuto il rilascio dell'apposita licenza da parte del Questore, utilizzando nell'esercizio commerciale da lui gestito un apparecchio videoterminale sul quale era attiva la piattaforma di gioco messa a disposizione dal bookmaker estero [OSCURATO:PERSONA]. 2. Avverso la sentenza di appello, per il tramite del difensore fiduciario, l'imputato ha proposto ricorso per cassazione, lamentando, con il primo motivo, la contraddittorietà e/o manifesta illogicità della motivazione per mancanza di prova del reato ascritto. Si allega, in particolare, che il funzionario dell'Agenzia delle Entrate escusso come testimone ha dichiarato di non aver mai visto effettuare raccolta di scommesse all'interno dell'esercizio commerciale gestito dall'imputato e che la responsabilità era stata illogicamente affermata soltanto in base al fatto che nel locale erano stati rinvenuti palinsesti relativi ad eventi calcistici. 3. Con il secondo motivo di ricorso si lamenta violazione della legge penale per essere stata affermata la penale responsabilità benché il bookmaker straniero indic:ato in imputazione fosse stato illegittimamente escluso, in violazione delle disposizioni dettate dall'Unione europea, dalla procedure di rilascio della concessione per l'esercizio in Italia dell'attività di raccolta di scommesse, sicché, in conformità alla giurisprudenza in più occasione resa dalla Corte di giustizia dell'Unione europea, la disciplina penale interna non poteva essere applicata. 4. Essendo state rilevate cause di inammissibilità, il ricorso è stato fissato avanti a questa settima sezione, ai sensi dell'art. 610, comma 1, cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA] 1. Reputa il Collegio che, in relazione al primo, assorbente, motivo, il ricorso non sia manifestamente infondato e che, essendosi regolarmente costituito il rapporto processuale ed essendosi il reato prescritto, la sentenza impugnata debba essere annullata senza rinvio per tale causa, ciò che può avvenire, con sentenza, in questa sede ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen., applicabile in ogni stato e grado del processo. Ed invero, va qui ribadito il principio giusta il quale, in tema di atti preliminari al ricorso per cassazione, la disposizione dell'art. 610, comma primo, cod. proc. pen., secondo cui gli atti, già assegnati alla apposita sezione per le inammissibilità, vanno rimessi al presidente della Corte qualora detta inammissibilità non venga dichiarata, non trova applicazione ove sussista una delle ) cause di non punibilità di cui all'art. 129 cod. proc. pen. (Sez. 7, n. 48054 del 16/11/2011, Mogio, Rv. 251589; Sez. 7, n. 21579 del 06/03/2008, Boujlaib, Rv. 239956), anche con riguardo all'intervenuta estinzione del reato per prescrizione (per qualche applicazione v. Sez. 7, n. 34352 del 30/06/2016, Fascia, Rv. 267665; Sez. 7, n. 39750 del 03/04/2014, Fiandaca, Rv. 261100). 2. Come esattamente si allega in ricorso, ricostruendo il contenuto della deposizione testimoniale resa dal funzionario dell'Agenzia delle Entrate che aveva proceduto all'accertamento presso l'esercizio commerciale gestito dall'imputato, la sentenza impugnata (pag. 3) attesta che "probabilmente, la sera prima qualcuno aveva giocato, era entrato con le proprie credenziali e aveva dimenticato di chiudere il proprio conto, tant'era che in sede di accertamento avvenuto la mattina presto il computer visualizzava un importo di 9 euro circa e proprio per verificare la funzionalità del PC [gli accertatori] avevano fatto qualche giocata utilizzando quel credito". Dall'accertamento fattuale compiuto dai giudici merito risulta, pertanto, che il conto gioco trovato aperto al momento del controllo era accessibile mediante una mera connessione Internet e la sentenza riferisce che si trattava di un conto appartenente ad un cliente, che vi aveva acceduto con le proprie credenziali e che lo aveva dimenticato aperto. 3. Or bene, con riguardo all'utilizzo via Internet di conti gioco, questa Corte ha precisato che integra il reato contestato la condotta del gestore di un centro scommesse italiano affiliato ad un bookmaker straniero che metta a disposizione dei clienti il proprio conto-giochi o un conto- giochi intestato a soggetti di comodo, consentendo la giocata senza far risultare chi l'abbia realmente effettuata, realizzandosi in tal modo un'illegittima intermediazione nella raccolta delle scommesse che rende irrilevante il rapporto intercorrente fra il centro italiano di raccolta delle scommesse e l'allibratore straniero, costituendo una mera occasione della condotta illecita imputabile esclusivamente all'operatore italiano (Sez. 3, n. 25439 del 09/07/2020, Castelli, Rv. 279869; Sez. 3, n. 18590 del 09/01/2019, Ferrara, Rv. 275703). La sentenza non afferma che ciò sia avvenuto nel caso di specie. Dal richiamato principio, per contro, deriva che il gestore di un [OSCURATO:PERSONA] non risponde del reato in esame per l'utilizzo, da parte di un avventore che si colleghi al computer messo a disposizione, di un conto gioco personale per effettuare giocate on -line su siti di allibratori stranieri, ciò che, secondo la ricostruzione operata in sentenza, sembrerebbe avvenuto nel caso di specie. In quest'ottica, il fatto - indicato in sentenza quale unico ulteriore elemento di prova a carico - che l'imputato, a mezzo palinsesti, pubblicizzasse la possibilità di effettuare giocate su eventi calcistici internazionali, salva la possibile responsabilità per il diverso reato di cui all'art. 4, comma 2, I. 401/1989 (nella specie non contestato), non può per ciò solo logicamente far concludere per una (non altrimenti dimostrata) illecita intermediazione nella raccolta di scommesse, non essendo logica l'affermazione secondo cui non si vede perché, qualora estraneo alle scommesse, egli dovesse farne pubblicità: è evidente, infatti, che il guadagno di chi gestisce C 4,L; l'[OSCURATO:PERSONA] discende dall'utilizzo degli strumenti messi a disposizione da parte della clientela. Se, poi, la condotta contestata dovesse essere intesa come diretta a «favorire l'accettazione o in qualsiasi modo la raccolta, anche per via telefonica o telematica, di scommesse di qualsiasi genere da chiunque accettate in Italia o all'estero», non essendo la stessa neppure stata esattamente contestata in questi termini nel capo d'imputazione, sarebbe stato necessario spendere una diversa e più adeguata motivazione per argomentare, in quei termini, la sussistenza della penale responsabilità e l'identità del fatto in omaggio al principio di correlazione tra accusa e sentenza. 4. Posto che il reato contestato è stato accertato come commesso il 16.6.2015 e, considerando le cause di interruzione e l'unica causa di sospensione del corso della prescrizione intervenuta in corso di processo per 119 giorni (conseguente al rinvio su richiesta dall'udienza del 14 settembre 2020 a quella dell'Il gennaio 2021), si è prescritto il 15 aprile 2023, la sentenza impugnata va annullata senza rinvio per essere il reato estinto per intervenuta prescrizione. Ed invero, la declaratoria di estinzione del reato per prescrizione prevale sulla esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto di cui all'art. 131-bis cod. pen., in quanto essa, estinguendo il reato, rappresenta un esito più favorevole per l'imputato, mentre la seconda lascia inalterato l'illecito penale nella sua materialità storica e giuridica (Sez. 1, n. 43700 del 28/09/2021, Glorioso, Rv. 282214). P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perc