CassazionedecretoSezione 6Decisione del 14 giugno 2023
Cassazione n. 30986/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], nato ad Agrigento il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/10/2022 della Corte di appello di Palermo visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dalla [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il provvedimento di cui in epigrafe, la Corte di appello di Palermo ha confermato la condanna emessa dal Tribunale di Agrigento nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di cui all'art. 75, comma 2, d. Igs. n. 159 del 2011. 2.Avverso detta sentenza propone ricorso il difensore di [OSCURATO:PERSONA] con un unico motivo. Violazione di legge, con riferimento all'art. 14, comma 2-ter, d. Igs. n. 159 del 2011 in quanto la sentenza impugnata non aveva tenuto conto che il decreto applicativo della misura di prevenzione, posto a fondamento dell'imputazione, era inefficace in quanto al momento della commissione del fatto non si era provveduto alla rivalutazione della perdurante pericolosità sociale nonostante il superamento di due anni di detenzione. Infatti, la Corte di appello aveva erroneamente tenuto conto del solo periodo di espiazione pena (pari a 1 anno, 7 mesi e 14 giorni), ma non anche di quello che ne era seguito immediatamente dopo, in cui [OSCURATO:PERSONA] era stato sottoposto alla misura di sicurezza detentiva della casa-lavoro che, cumulata alla detenzione per espiazione pena superava i due anni. 3. Il giudizio di cassazione si è svolto con trattazione scritta, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, convertito dalla I. n. 176 del 2020, in mancanza di richiesta nei termini di discussione orale. [OSCURATO:PERSONA] 1.Dal provvedimento impugnato risulta che nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] era stata disposta l'applicazione della misura di prevenzione della sorveglianza speciale di P.S., con obbligo di soggiorno nel comune di Favara, con provvedimento del Tribunale di Agrigento del 20 maggio 2016, mentre era in stato di detenzione per espiazione pena, protrattasi sino al 4 luglio 2017; successivamente a tale data era seguita l'applicazione della misura di sicurezza detentiva della casa di lavoro e, poi, di nuovo, la detenzione per un'altra porzione di espiazione pena dal 5 marzo 2019 sino al 4 settembre 2019. 2.Indipendentemente da ogni questione posta dal ricorso, nella specie trova applicazione l'art. 15, comma 2, d. lgs. n. 159 del 2011 secondo cui l'obbligo di soggiorno «cessa di diritto se la persona obbligata è sottoposta a misura di sicurezza detentiva». Ne consegue che, al momento della commissione del reato di violazione delle prescrizioni ex art. 75 d.lgs. n. 159 del 2011, accertato in data 27 novembre 2020, la misura di prevenzione emessa nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] non era in essere perché venuta automaticamente meno per l'applicazione della casa di lavoro, misura di sicurezza detentiva, tanto da escludere la configurabilità del delitto contestatogli per insussistenza del fatto, con conseguente annullamento della sentenza impugnata senza rinvio. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non sussiste. Così deciso il 14 giugno 2023 [OSCURATO:PERSONA]