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CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 9 novembre 2021

Cassazione n. 00473/2022

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nte SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'APPELLO DI L'AQUILAnel procedimento a carico di: D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] inoltre: [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di L'AQUILAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; svolta la relazione dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore generale, in persona del sostituto [OSCURATO:PERSONA], la quale ha chiesto l'annullamento senza rinvio dell'impugnata sentenza limitatamente alla declaratoria di prescrizione del delitto di cui all'art. 589 cod. pen., ascritto a D'ALESSANDRO Andrea.

Anche l'avv.

D. [OSCURATO:PERSONA], del foro di Pescara, per D'ALESSANDRO Andrea, ha rassegnato conclusioni scritte, con le quali ha chiesto il rigetto del ricorso del Procuratore generale presso la Corte d'appello di L'Aquila.

Ritenuto in fatto

1. Il Procuratore generale presso la Corte d'appello di L'Aquila ha proposto ricorso, deducendo violazione di legge, avverso la sentenza con la quale il Tribunale di quella città ha dichiarato non doversi procedere, tra gli altri, anche nei confronti dell'imputato D'ALESSANDRO Andrea, al quale erano contestati vari reati, tra cui l'omicidio colposo ai danni di CUCCHIELLA Maurizio, aggravato dalla violazione delle norme sulla circolazione stradale (fatto commesso il 17/8/2010), per intervenuta prescrizione del reato, rilevando che - al contrario - detto termine non era spirato, avuto riguardo alla previsione di cui all'art. 157, c. 6, cod. pen., a mente della quale i termini di prescrizione, per il reato in esame, sono raddoppiati.

2. Il Procuratore generale presso questa Corte di cassazione, in persona. del sostituto M. Giuseppina FODARONI, ha rassegnato conclusioni scritte, con le quali ha chiesto l'annullamento senza rinvio dell'impugnata sentenza limitatamente alla declaratoria di prescrizione del delitto di cui all'art. 589 cod. pen., ascritto a D'ALESSANDRO Andrea.

4. La difesa dell'imputato ha rassegnato conclusioni scritte, con le quali ha concluso per il rigetto del ricorso, rilevando che il capo d'imputazione, così come contestato, non conterrebbe l'enunciazione di alcuna aggravante.

Considerato in diritto

1. Il ricorso è fondato.

2. Il Tribunale è incorso nella denunciata violazione, atteso che il reato di cui al capo a) dell'imputazione - l'unico per il quale è stata formulata l'impugnazione - è un omicidio colposo aggravato dalla violazione delle norme sulla circolazione stradale, commesso nel 2010, successivamente, dunque, alla modifica dell'art. 157, c. 6, cod. pen., introdotta dall'art. 1 del d.

I. 23 maggio 2008, n. 92, conv., con mod., dalla

I. 24 luglio 2008, n. 125, entrata in vigore il 26 luglio successivo, che ha inserito il reato di cui all'art. 589 c. 2, cod. pen., nel novero di quelli per i quali opera il raddoppio del tempo necessario a prescrivere.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di gtZ L'Aquila per il giudizio. [OSCURATO:PERSONA] Deciso il 9 novembre 2021 ot! Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] "dente [OSCURATO:PERSONA] F

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nte SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'APPELLO DI L'AQUILAnel procedimento a carico di: D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] inoltre: [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di L'AQUILAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; svolta la relazione dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore generale, in persona del sostituto [OSCURATO:PERSONA], la quale ha chiesto l'annullamento senza rinvio dell'impugnata sentenza limitatamente alla declaratoria di prescrizione del delitto di cui all'art. 589 cod. pen., ascritto a D'ALESSANDRO Andrea. Anche l'avv. D. [OSCURATO:PERSONA], del foro di Pescara, per D'ALESSANDRO Andrea, ha rassegnato conclusioni scritte, con le quali ha chiesto il rigetto del ricorso del Procuratore generale presso la Corte d'appello di L'Aquila. Ritenuto in fatto 1. Il Procuratore generale presso la Corte d'appello di L'Aquila ha proposto ricorso, deducendo violazione di legge, avverso la sentenza con la quale il Tribunale di quella città ha dichiarato non doversi procedere, tra gli altri, anche nei confronti dell'imputato D'ALESSANDRO Andrea, al quale erano contestati vari reati, tra cui l'omicidio colposo ai danni di CUCCHIELLA Maurizio, aggravato dalla violazione delle norme sulla circolazione stradale (fatto commesso il 17/8/2010), per intervenuta prescrizione del reato, rilevando che - al contrario - detto termine non era spirato, avuto riguardo alla previsione di cui all'art. 157, c. 6, cod. pen., a mente della quale i termini di prescrizione, per il reato in esame, sono raddoppiati. 2. Il Procuratore generale presso questa Corte di cassazione, in persona. del sostituto M. Giuseppina FODARONI, ha rassegnato conclusioni scritte, con le quali ha chiesto l'annullamento senza rinvio dell'impugnata sentenza limitatamente alla declaratoria di prescrizione del delitto di cui all'art. 589 cod. pen., ascritto a D'ALESSANDRO Andrea. 4. La difesa dell'imputato ha rassegnato conclusioni scritte, con le quali ha concluso per il rigetto del ricorso, rilevando che il capo d'imputazione, così come contestato, non conterrebbe l'enunciazione di alcuna aggravante. Considerato in diritto 1. Il ricorso è fondato. 2. Il Tribunale è incorso nella denunciata violazione, atteso che il reato di cui al capo a) dell'imputazione - l'unico per il quale è stata formulata l'impugnazione - è un omicidio colposo aggravato dalla violazione delle norme sulla circolazione stradale, commesso nel 2010, successivamente, dunque, alla modifica dell'art. 157, c. 6, cod. pen., introdotta dall'art. 1 del d. I. 23 maggio 2008, n. 92, conv., con mod., dalla I. 24 luglio 2008, n. 125, entrata in vigore il 26 luglio successivo, che ha inserito il reato di cui all'art. 589 c. 2, cod. pen., nel novero di quelli per i quali opera il raddoppio del tempo necessario a prescrivere. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di gtZ L'Aquila per il giudizio. [OSCURATO:PERSONA] Deciso il 9 novembre 2021 ot! Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] "dente [OSCURATO:PERSONA] F
Sentenza Cassazione n. 00473/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris