Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 40069/2024

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/01/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA], mediante il proprio difensore, ricorre avverso la sentenza con la quale in data 9 gennaio 2024 la Corte d'appello di Palermo, ha confermato la condanna emessa a suo carico e a carico di [OSCURATO:PERSONA] dal Tribunale di Agrigento in relazione al delitto p. e p. dall' art. 624, comma 1 n. 2 e n.7, cod. pen., contestato per i furti di energia elettrica, acqua e gas mediante l'allaccio diretto alle rispettive reti, contestati loro in concorso.

Il ricorso consta dei seguenti motivi, con i quali la ricorrente si duole per violazione di legge e per vizio di motivazione, in relazione : a) alla carenza motivazionale derivante dalla ricostruzione dei fatti posti a fondamento delle contestazioni, posto che non si era determinata la quantità sottratta; b) alle condizioni di fragilità umana e di disagio economico in relazione all'applicazione dell'art. 54 cod.pen. derivante dallo stato di grave ritardo mentale sofferto dai figli;

2. il ricorso è inammissibile perché proposto per motivi non consentiti dalla legge in sede di legittimità, in quanto riproduce profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e non scanditi da specifica critica delle argomentazioni a base della sentenza impugnata.

In particolare, si è confermata la sentenza del Tribunale che alla pag. 3 aveva accertato che l'abitazione della ricorrente era alimentata da energia elettrica che non veniva registrata e lo stesso avveniva con la rete idrica, mentre per il gas, il contatore- sebbene sigillato a seguito della cessazione della fornitura- aveva registrato dall'ultima lettura un consumo da 1428 mc a 4357 mc, per cui doveva ritenersi integrata la condotta di sottrazione dei beni in favore della Bonanno, proprietaria dell'immobile e consapevole fruitrice dei medesimi; viceversa non poteva considerarsi tale il marito, che andava assolto; inoltre, alle pagina 2, la sentenza impugnata ha osservato che lo stato di necessità non ricorre se si commette il reato al di fuori della necessità di salvarsi dal pericolo attuale di un danno grave era rimasto accertato che le utenze di luce, acqua e gas intestate all'imputata erano cessate sin dagli anni 2007 e 2012, dunque, considerato l'ampio arco temporale durante il quale l'energia era venuta a mancare, non poteva ritenersi attuale né altrimenti evitabile il pericolo di danno grave alla persona fuoriuscendo questo dal concetto di incoercibile necessità insito nella previsione normativa; per conseguenza, doveva escludersi la possibilità di ravvisare nella fattispecie la scriminante dello stato di necessità; si tratta di motivazione congrua e priva di salti logici, non assumendo rilievo la circostanza che non si è quantificata in modo esatto l'energia elettrica e l'acqua oggetto di appropriazione, essendo l'abitazione alimentata interamente mediante tali allacci;

3. Alla declaratoria d'inammissibilità dell'impugnazione consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in R

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/01/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], mediante il proprio difensore, ricorre avverso la sentenza con la quale in data 9 gennaio 2024 la Corte d'appello di Palermo, ha confermato la condanna emessa a suo carico e a carico di [OSCURATO:PERSONA] dal Tribunale di Agrigento in relazione al delitto p. e p. dall' art. 624, comma 1 n. 2 e n.7, cod. pen., contestato per i furti di energia elettrica, acqua e gas mediante l'allaccio diretto alle rispettive reti, contestati loro in concorso. Il ricorso consta dei seguenti motivi, con i quali la ricorrente si duole per violazione di legge e per vizio di motivazione, in relazione : a) alla carenza motivazionale derivante dalla ricostruzione dei fatti posti a fondamento delle contestazioni, posto che non si era determinata la quantità sottratta; b) alle condizioni di fragilità umana e di disagio economico in relazione all'applicazione dell'art. 54 cod.pen. derivante dallo stato di grave ritardo mentale sofferto dai figli; 2. il ricorso è inammissibile perché proposto per motivi non consentiti dalla legge in sede di legittimità, in quanto riproduce profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e non scanditi da specifica critica delle argomentazioni a base della sentenza impugnata. In particolare, si è confermata la sentenza del Tribunale che alla pag. 3 aveva accertato che l'abitazione della ricorrente era alimentata da energia elettrica che non veniva registrata e lo stesso avveniva con la rete idrica, mentre per il gas, il contatore- sebbene sigillato a seguito della cessazione della fornitura- aveva registrato dall'ultima lettura un consumo da 1428 mc a 4357 mc, per cui doveva ritenersi integrata la condotta di sottrazione dei beni in favore della Bonanno, proprietaria dell'immobile e consapevole fruitrice dei medesimi; viceversa non poteva considerarsi tale il marito, che andava assolto; inoltre, alle pagina 2, la sentenza impugnata ha osservato che lo stato di necessità non ricorre se si commette il reato al di fuori della necessità di salvarsi dal pericolo attuale di un danno grave era rimasto accertato che le utenze di luce, acqua e gas intestate all'imputata erano cessate sin dagli anni 2007 e 2012, dunque, considerato l'ampio arco temporale durante il quale l'energia era venuta a mancare, non poteva ritenersi attuale né altrimenti evitabile il pericolo di danno grave alla persona fuoriuscendo questo dal concetto di incoercibile necessità insito nella previsione normativa; per conseguenza, doveva escludersi la possibilità di ravvisare nella fattispecie la scriminante dello stato di necessità; si tratta di motivazione congrua e priva di salti logici, non assumendo rilievo la circostanza che non si è quantificata in modo esatto l'energia elettrica e l'acqua oggetto di appropriazione, essendo l'abitazione alimentata interamente mediante tali allacci; 3. Alla declaratoria d'inammissibilità dell'impugnazione consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in R
Sentenza Cassazione n. 40069/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris