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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 3 ottobre 2023

Cassazione n. 30078/2023

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso 8552-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], domiciliate in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], presso la [OSCURATO:PERSONA], rappresentate e difese dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrenti - contro [OSCURATO:SOCIETA]. (già [OSCURATO:PERSONA] B.V., già [OSCURATO:PERSONA] N.V.), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 8, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la [OSCURATO:PERSONA] fittizia manodopera R.G.N. 8552/2020 Cron.

Rep.

Ud. 03/10/2023 CC rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - nonchè contro [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 20, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 2982/2019 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 23/08/2019 R.G.N. 2586/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 03/10/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di appello di Napoli, con la sentenza n. 2982/2019, ha rigettato il gravame proposto dalle lavoratrici in epigrafe indicate, nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA] e [OSCURATO:SOCIETA], avverso la pronuncia del Tribunale di Napoli n. 4265/2018, che aveva dichiarato improponibile la domanda, per violazione del principio del ne bis in idem, diretta ad ottenere l’accertamento della violazione, da parte di [OSCURATO:PERSONA] BV, della normativa in materia di appalto di manodopera e, per l’effetto, per sentire dichiarare che tra esse ricorrenti e la suddetta società si era instaurato un rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno a far data dall’assunzione presso l’interposta, con ogni conseguenza giuridica, economica, contributiva e previdenziale.

2. I giudici di seconde cure hanno rilevato che le ricorrenti avevano agito una prima volta presso il Tribunale di Napoli che aveva rigettato le pretese con sentenza passata in giudicato e che si era pronunciato anche sulle allegazioni indicate; hanno, poi, sottolineato che le domande oggetto del secondo giudizio erano fondate sugli stessi identici fatti costitutivi rispetto a quelli su cui vi era stata pronuncia divenuta definitiva.

3. Avverso la decisione di secondo grado hanno proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] affidato ad un motivo.

4. [OSCURATO:SOCIETA] e [OSCURATO:SOCIETA] hanno resistito con controricorso.

5. [OSCURATO:PERSONA] spa ha depositato memoria.

6. Il collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nei termini di legge ex art. 380 bis 1 c.p.c. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l’unico motivo, ai sensi dell’art. 360 co. 1 n. 3 cpc, le ricorrenti deducono, sul presupposto che gli istituti giuridici dell’appalto e del trasferimento di azienda sono ben distinti, che il petitum e l’oggetto delle due domande erano assolutamente diversi coinvolgendo, il primo procedimento azionato, la nullità, annullabilità e la illegittimità della cessione del rapporto di lavoro tra la [OSCURATO:PERSONA] BV alla [OSCURATO:PERSONA] e il secondo la violazione, da parte della [OSCURATO:PERSONA] BV, della normativa in materia di appalti; sostengono, quindi, che la Corte di appello aveva erroneamente interpretato l’oggetto della domanda.

2. Il motivo presenta profili di inammissibilità e di infondatezza.

3. In primo luogo, non vengono indicate le norme sostanziali e formali specifiche che si intendono violate, in palese contrasto con il principio processuale secondo cui il giudizio di cassazione è a “critica vincolata”; conseguentemente manca uno specifico raffronto tra la ratio decidendi del gravato provvedimento ed il contenuto delle disposizioni oggetto delle asserite violazioni.4.

In secondo luogo, deve darsi atto di un difetto di autosufficienza, nella redazione del motivo, in ordine alla esatta prospettazione dei fatti di causa essenziali ai fini della esatta comprensione della doglianza (formulata ai sensi dell’art. 360 co. 1 n. 3 cpc e non n. 4 cpc) e, quindi, ai fini di scrutinare il denunciato errore nella qualificazione della domanda da parte dei giudici del merito.

5. Al riguardo, va specificato che l a rilevazione ed interpretazione del contenuto della domanda è attività riservata al giudice di merito ed è sindacabile: a) ove ridondi in un vizio di nullità processuale, nel qual caso è la difformità dell'attività del giudice dal paradigma della norma processuale violata che deve essere dedotto come vizio di legittimità ex art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.; b) qualora comporti un vizio del ragionamento logico decisorio, eventualità in cui, se la inesatta rilevazione del contenuto della domanda determina un vizio attinente alla individuazione del "petitum", potrà aversi una violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, che dovrà essere prospettato come vizio di nullità processuale ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.; c) quando si traduca in un errore che coinvolge la "qualificazione giuridica" dei fatti allegati nell'atto introduttivo, ovvero la omessa rilevazione di un "fatto allegato e non contestato da ritenere decisivo", ipotesi nella quale la censura va proposta, rispettivamente, in relazione al vizio di "error in judicando",in base all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., o al vizio di "error facti", nei limiti consentiti dall'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. (Cass. n. 11103/2020).

6. Nella fattispecie è agevole rilevare che la censura non è stata formulata con riferimento ai suddetti parametri di talché essa è stata inammissibilmente declinata.

7. Infine, in punto di diritto, deve osservarsi che la sentenza della Corte distrettuale è comunque conforme ai principi di legittimità secondo cui, qualora due giudizi tra le stesse parti si riferiscano al medesimo rapporto giuridico ed uno di essi sia stato definito con sentenza passata in giudicato, l'accertamento così compiuto in ordine alla situazione giuridica ovvero alla soluzione di questioni di fatto e di diritto relative ad un punto fondamentale comune ad entrambe le cause, formando la premessa logica indispensabile della statuizione contenuta nel dispositivo della sentenza, preclude il riesame dello stesso punto di diritto accertato e risolto, anche se il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che hanno costituito lo scopo ed il "petitum"del primo (ex plurimisCass. n. 25269/2016).

8. Nella fattispecie, i fatti costitutivi (eterodirezione della loro attività da parte di [OSCURATO:PERSONA]) posti a base delle relative pretese (sulla dedotta irregolarità della cessione del ramo di azienda, nel primo giudizio, e sulla paventata interposizione illecita di manodopera nel presente) erano stati già valutati legittimi per cui correttamente la Corte di merito ha ritenuto precluso un nuovo loro esame che in sostanza atteneva -sulla base dei medesimi presupposti e in assenza di nuovi e rilevanti elementi (e ciò costituisce un accertamento di fatto non sindacabile in questa sede)-meramente all’aspetto dinamico del rapporto e non a quello genetico in un contesto in cui era stata già verificata, con pronuncia definitiva, la regolarità dell’operazione in quanto era stata già esclusa ogni interferenza tra le due società in ordine al ramo ceduto.

9. Alla stregua di quanto esposto, il ricorso deve essere, pertanto, rigettato.

10. Al rigetto segue la condanna delle ricorrenti al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che si liquidano come da dispositivo.

11. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02, nel testo risultante dalla legge 24.12.2012 n. 228, deve provvedersi, ricorrendone i presupposti processuali, sempre come da dispositivo.

PQM La Corte rigetta il ricorso.

Condanna le ricorrenti al pagamento, in favore di ciascuna controricorrente, delle spese del presente giudizio che liquida in euro 5.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Ai sensi dell'art.13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte delle ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 8552-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], domiciliate in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], presso la [OSCURATO:PERSONA], rappresentate e difese dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrenti - contro [OSCURATO:SOCIETA]. (già [OSCURATO:PERSONA] B.V., già [OSCURATO:PERSONA] N.V.), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 8, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la [OSCURATO:PERSONA] fittizia manodopera R.G.N. 8552/2020 Cron. Rep. Ud. 03/10/2023 CC rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - nonchè contro [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 20, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 2982/2019 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 23/08/2019 R.G.N. 2586/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 03/10/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Napoli, con la sentenza n. 2982/2019, ha rigettato il gravame proposto dalle lavoratrici in epigrafe indicate, nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA] e [OSCURATO:SOCIETA], avverso la pronuncia del Tribunale di Napoli n. 4265/2018, che aveva dichiarato improponibile la domanda, per violazione del principio del ne bis in idem, diretta ad ottenere l’accertamento della violazione, da parte di [OSCURATO:PERSONA] BV, della normativa in materia di appalto di manodopera e, per l’effetto, per sentire dichiarare che tra esse ricorrenti e la suddetta società si era instaurato un rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno a far data dall’assunzione presso l’interposta, con ogni conseguenza giuridica, economica, contributiva e previdenziale. 2. I giudici di seconde cure hanno rilevato che le ricorrenti avevano agito una prima volta presso il Tribunale di Napoli che aveva rigettato le pretese con sentenza passata in giudicato e che si era pronunciato anche sulle allegazioni indicate; hanno, poi, sottolineato che le domande oggetto del secondo giudizio erano fondate sugli stessi identici fatti costitutivi rispetto a quelli su cui vi era stata pronuncia divenuta definitiva. 3. Avverso la decisione di secondo grado hanno proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] affidato ad un motivo. 4. [OSCURATO:SOCIETA] e [OSCURATO:SOCIETA] hanno resistito con controricorso. 5. [OSCURATO:PERSONA] spa ha depositato memoria. 6. Il collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nei termini di legge ex art. 380 bis 1 c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l’unico motivo, ai sensi dell’art. 360 co. 1 n. 3 cpc, le ricorrenti deducono, sul presupposto che gli istituti giuridici dell’appalto e del trasferimento di azienda sono ben distinti, che il petitum e l’oggetto delle due domande erano assolutamente diversi coinvolgendo, il primo procedimento azionato, la nullità, annullabilità e la illegittimità della cessione del rapporto di lavoro tra la [OSCURATO:PERSONA] BV alla [OSCURATO:PERSONA] e il secondo la violazione, da parte della [OSCURATO:PERSONA] BV, della normativa in materia di appalti; sostengono, quindi, che la Corte di appello aveva erroneamente interpretato l’oggetto della domanda. 2. Il motivo presenta profili di inammissibilità e di infondatezza. 3. In primo luogo, non vengono indicate le norme sostanziali e formali specifiche che si intendono violate, in palese contrasto con il principio processuale secondo cui il giudizio di cassazione è a “critica vincolata”; conseguentemente manca uno specifico raffronto tra la ratio decidendi del gravato provvedimento ed il contenuto delle disposizioni oggetto delle asserite violazioni.4. In secondo luogo, deve darsi atto di un difetto di autosufficienza, nella redazione del motivo, in ordine alla esatta prospettazione dei fatti di causa essenziali ai fini della esatta comprensione della doglianza (formulata ai sensi dell’art. 360 co. 1 n. 3 cpc e non n. 4 cpc) e, quindi, ai fini di scrutinare il denunciato errore nella qualificazione della domanda da parte dei giudici del merito. 5. Al riguardo, va specificato che l a rilevazione ed interpretazione del contenuto della domanda è attività riservata al giudice di merito ed è sindacabile: a) ove ridondi in un vizio di nullità processuale, nel qual caso è la difformità dell'attività del giudice dal paradigma della norma processuale violata che deve essere dedotto come vizio di legittimità ex art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.; b) qualora comporti un vizio del ragionamento logico decisorio, eventualità in cui, se la inesatta rilevazione del contenuto della domanda determina un vizio attinente alla individuazione del "petitum", potrà aversi una violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, che dovrà essere prospettato come vizio di nullità processuale ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.; c) quando si traduca in un errore che coinvolge la "qualificazione giuridica" dei fatti allegati nell'atto introduttivo, ovvero la omessa rilevazione di un "fatto allegato e non contestato da ritenere decisivo", ipotesi nella quale la censura va proposta, rispettivamente, in relazione al vizio di "error in judicando",in base all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., o al vizio di "error facti", nei limiti consentiti dall'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. (Cass. n. 11103/2020). 6. Nella fattispecie è agevole rilevare che la censura non è stata formulata con riferimento ai suddetti parametri di talché essa è stata inammissibilmente declinata. 7. Infine, in punto di diritto, deve osservarsi che la sentenza della Corte distrettuale è comunque conforme ai principi di legittimità secondo cui, qualora due giudizi tra le stesse parti si riferiscano al medesimo rapporto giuridico ed uno di essi sia stato definito con sentenza passata in giudicato, l'accertamento così compiuto in ordine alla situazione giuridica ovvero alla soluzione di questioni di fatto e di diritto relative ad un punto fondamentale comune ad entrambe le cause, formando la premessa logica indispensabile della statuizione contenuta nel dispositivo della sentenza, preclude il riesame dello stesso punto di diritto accertato e risolto, anche se il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che hanno costituito lo scopo ed il "petitum"del primo (ex plurimisCass. n. 25269/2016). 8. Nella fattispecie, i fatti costitutivi (eterodirezione della loro attività da parte di [OSCURATO:PERSONA]) posti a base delle relative pretese (sulla dedotta irregolarità della cessione del ramo di azienda, nel primo giudizio, e sulla paventata interposizione illecita di manodopera nel presente) erano stati già valutati legittimi per cui correttamente la Corte di merito ha ritenuto precluso un nuovo loro esame che in sostanza atteneva -sulla base dei medesimi presupposti e in assenza di nuovi e rilevanti elementi (e ciò costituisce un accertamento di fatto non sindacabile in questa sede)-meramente all’aspetto dinamico del rapporto e non a quello genetico in un contesto in cui era stata già verificata, con pronuncia definitiva, la regolarità dell’operazione in quanto era stata già esclusa ogni interferenza tra le due società in ordine al ramo ceduto. 9. Alla stregua di quanto esposto, il ricorso deve essere, pertanto, rigettato. 10. Al rigetto segue la condanna delle ricorrenti al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che si liquidano come da dispositivo. 11. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02, nel testo risultante dalla legge 24.12.2012 n. 228, deve provvedersi, ricorrendone i presupposti processuali, sempre come da dispositivo. PQM La Corte rigetta il ricorso. Condanna le ricorrenti al pagamento, in favore di ciascuna controricorrente, delle spese del presente giudizio che liquida in euro 5.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge. Ai sensi dell'art.13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte delle ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari
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