CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 04578/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 5 dicembre 1966 avverso la sentenza resa il 25/2/2020 dalla CORTE di APPELLO di Ancona visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso e dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] che ha insistito nei motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Ancona, ha confermato la sentenza resa 1'11 giugno 2018 dal Tribunale di Fermo, che all'esito di giudizio abbreviato ha condannato [OSCURATO:PERSONA] per i reati di ricettazione e detenzione al fine di vendita di capi di abbigliamento contraffatti e di detenzione di supporti audiovisivi contenenti opere musicali tutelate dal diritto di autore. 2.Avverso la detta sentenza propone ricorso l'imputato, tramite atto sottoscritto dal difensore di fiducia, deducendo: 2.1 Violazione di legge e falsa applicazione dell'art. 171 ter comma due lett. L. 633/41 in quanto l'imputato si è limitato a detenere i detti supporti abusivamente duplicati, senza effettuare alcun atto di vendita o cessione, mentre la giurisprudenza richiamata dal ricorrente ha affermato che per la configurabilità del reato contestato occorre che gli esemplari di opere tutelate superino il numero di 50 e che vi sia stato un effettivo atto di vendita o di cessione di detto numero di copie. La corte ha valorizzato la circostanza che nel caso di specie la merce era in parte stesa su un telo in terra sulla pubblica via, ma tale affermazione non può essere condivisa, poiché per questa diversa e più grave ipotesi di reato è esclusa l'equiparazione alla vendita e cessione delle condotte di semplice detenzione sia pure a fini di vendita, come più volte precisato da questa Corte di legittimità. Con l'atto di appello la difesa aveva sollevato questo problema di qualificazione giuridica della condotta, che avrebbe dovuto essere più correttamente inquadrata nella fattispecie prevista dal primo comma dell'articolo 171 citato. 2.2 Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione ai reati di cui agli articoli 171 ter comma 1 lett. C e 171 ter comma due lett. A L. 633/41 perché incompatibili fra loro e insuscettibili di concorso. Il comma 2 non è un aggravante della fattispecie di cui al comma 1 lettera C dell'articolo 171 ter, ma figura autonoma di reato; ha quindi errato la corte nel ritenere sussistenti entrambi i reati contestati al capo A della rubrica, poiché o il fatto integra il reato di cui all'articolo 171 ter comma uno L. 633/41 in quanto detenzione per la vendita di supporti, oppure rientra nell'art. 171 ter comma due L. 633/41 se è vendita e messa in commercio di oltre 50 supporti. 2.3 violazione di legge e vizio di motivazione per il diniego dell'articolo 131 bis codice penale, sul rilievo che la sola presenza di una denunzia nei confronti dell'imputato non può costituire elemento ostativo al riconoscimento dell'applicabilità della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis codice penale, mentre la corte ha negato l'applicazione della causa di non punibilità solo perché l'imputato risulta gravato da precedenti segnalazioni e identificazioni. Così facendo la corte non si è attenuto al principio di diritto enunciato dalle Sezioni unite con la sentenza n. 13681 del 25 febbraio 2016 secondo cui il giudizio sulla particolare tenuità del fatto richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità del caso e presuppone reati verificati, anche se in corso di accertamento giudiziale, mentre le denunzie e i precedenti di Polizia non forniscono la prova dell'iscrizione di una notizia criminis nel registro delle notizie di reato. 2.4 violazione di legge per mancanza della motivazione sulla richiesta di applicazione del beneficio della non menzione della condanna previsto dall'articolo 175 codice penale. Considerato in diritto 1.11 ricorso è inammissibile poiché i motivi dedotti sono generici, in quanto non si confrontano con le motivazioni rese dalla corte, o manifestamente infondati perché denunziano vizi della motivazione e violazioni di legge che non trovano riscontro nella sentenza impugnata. 1.1 II primo motivo è manifestamente infondato poiché questa corte di legittimità ha avuto modo di precisare che in tema di tutela penale del diritto d'autore, il reato di vendita o messa in commercio di supporti audiovisivi illecitamente duplicati in numero di copie o esemplari superiore a cinquanta (art. 171 ter, comma secondo, lett. a), L. 22 aprile 1941, n. 633) è configurabile non soltanto nella flagranza del medesimo, ma anche in presenza di una prova indiziaria di un atto di vendita o della messa in commercio, desumibile dalle modalità di rinvenimento e dal luogo della detenzione dei supporti. (Fattispecie nella quale il reo era stato sorpreso dalla polizia giudiziaria sulla pubblica via, dove aveva allestito una bancarella esponendo la merce contraffatta ai passanti). (Sez. 3, Sentenza n. 22267 del 17/02/2017 Ud. (dep. 09/05/2017 ) Rv. 269989 - 01) Ed infatti, per integrare il modello legale del delitto previsto dal secondo comma dell'art. 171-ter legge n. 633 del 1941, che costituisce titolo autonomo di reato e non mera circostanza aggravante dei fatti contemplati nel primo comma (per tutte, Sez. 3, n. 23431 del 28/04/2011, Anello, Rv. 250645), non è necessario che vi sia stato un effettivo atto di vendita o di cessione del detto numero di copie o esemplari (come presupporrebbero, Sez. 3, n. 15516 del 18/01/2006, Diop, Rv. 233922; Sez. 3, n. 15060 del 23/01/2007, Esposito, Rv. 236334) quando l'agente abbia posto in commercio un numero superiore a cinquanta di detti supporti. In altri termini, fermo restando che la norma presuppone un atto di vendita o la messa in commercio e che la mera detenzione per la vendita potrebbe assumere rilevanza ai fini della configurabilità dell'ipotesi non aggravata di cui al primo comma, se rientrante, o del tentativo del delitto di cui al secondo comma, è altrettanto certo che la prova della vendita o della messa in commercio non deve desumersi esclusivamente dalla flagranza di reato, ossia non presuppone necessariamente che l'imputato sia stato colto proprio nel momento in cui vendeva i supporti abusivamente duplicati. Tale prova può infatti desumersi in via indiziaria anche dalle modalità del rinvenimento e dal luogo della detenzione. Il ricorrente è stato sorpreso sulla pubblica via, dove aveva allestito una bancarella esponendo la merce ai passanti e sulla base di ciò è stato correttamente ritenuto che la merce stessa fosse posta in commercio, integrandosi una delle condotte rientranti nel fatto tipico di cui al secondo comma dell'art. 171-ter lettera a) legge n. 633 del 1941. Va peraltro osservato che per la detta condotta e per quella di detenzione per la vendita di abbigliamento contraffatto, unificate per continuazione al più grave delitto di ricettazione, l'aumento sanzionatorio è stato determinato complessivamente in appena due mesi di reclusione ed euro 100 di multa, misura di gran lunga inferiore al minimo edittale. 1.2 II secondo motivo è manifestamente infondato poiché la corte non ha ritenuto sussistenti due reati di cui all'art. 171 I.cit. in concorso formale tra loro, ma ha ritenuto integrata la fattispecie più grave, sicchè la contestazione di quella prevista dall'art. 171 ter comma 1 I.cit. rimane assorbita. 1.3 II terzo motivo è inammissibile perché generico in quanto non si confronta con la motivazione resa dalla corte d'appello la quale ha sottolineato diversi elementi ritenendoli ostativi al riconoscimento della causa di non punibilità: la non esiguità della offesa contestuale ad una pluralità di beni giuridici tutelati, sia la quantità e la diversa natura dei beni posti in vendita, unitamente alla biografia penale dell'imputato più volte segnalato per fatti specifici. Così facendo la corte ha correttamente applicato i principi già affermati dalla giurisprudenza di legittimità, che richiede ai fini dell'applicazione dell'art. 131 bis cod.pen. una valutazione globale della vicenda penale, mentre la censura del ricorrente si limita a contestare solo uno degli aspetti evidenziati dalla corte, i precedenti giudiziari del ricorrente. Peraltro coerentemente la corte ha escluso anche l'attenuante speciale prevista dall'articolo 171 ter comma tre legge citata, proprio perché ha osservato che il fatto non è di infima rilevanza in ragione del numero significativo dei supporti abusivamente registrati e detenuti per la vendita e dei capi di abbigliamento contraffatti. 1.3 II motivo è inammissibile. La Corte di Appello sul punto si è limitata a richiamare un arresto giurisprudenziale che evidenzia la mancata contraddizione della decisione che, per un verso, conceda il beneficio della sospensione condizionale della pena e, per altro, non riconosca la non menzione, osservando che i presupposti dei due benefici sono diversi e la concessione del primo non comporta l'automatico riconoscimento del secondo. Tale motivazione potrebbe sembrare carente ma non comporta l'annullamento della sentenza, poiché il motivo di appello era inammissibile, a causa della sua genericità. Infatti l'appellante nel gravame non ha evidenziato elementi che potessero giustificare la concessione del beneficio della non menzione, limitandosi a ritenere che dovesse dizw511 automaticamente venire riconosciuto in presenza del beneficio di cui all'art. 163 cod.pen.. In presenza di una censura non specifica, la cui inammissibilità può essere rilevata anche in questo grado di giudizio, la corte non aveva alcun onere motivazionale, non essendosi verificato l'effetto devolutivo della questione oggetto della censura. Z) Per queste considerazioni si impone la dichiarazione di inammissibilità del ricorso con le conseguenti statuizioni. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. Roma 24 novembre 2021 il consigliere e