CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 26840/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
i SULMONAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l’annullamento conrinvio dell’ordinanza limitatamente all’aumento di pena per la continuazione e ladeclaratoria di inammissibilità del ricorso nel resto.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con ordinanza in data 11 febbraio 2025, il Tribunale di Sulmona, in funzionedi giudice dell’esecuzione, aveva rigettato l’istanza proposta nell’interesse diRoberto [OSCURATO:PERSONA] diretta al riconoscimento della continuazione tra i reati oggettodei seguenti provvedimenti: a) sentenza n. 3701/13 emessa il 27 novembre 2013dal Tribunale di Catania, irrevocabile il 19 giugno 2014; b) sentenza n. 918/13,emessa il 28 ottobre 2013 dal [OSCURATO:PERSONA] dell’udienza preliminare del Tribunale diCatania, irrevocabile l’11 ottobre 2014; c) sentenza n. 388/16 emessa dal Giudicedell’udienza preliminare del Tribunale di Catania il 1 marzo 2016, irrevocabile il 23maggio 2018; d) sentenza n. 1187/16, emessa dal Tribunale di Catania il 2 marzo2016, irrevocabile il 5 giugno 2018.1.1. Con sentenza n. 29526 in data 22 maggio 2025, la Prima Sezione dellaCorte di cassazione annullò la suddetta ordinanza, rilevando che la motivazioneera apparente in quanto il [OSCURATO:PERSONA] dell’esecuzione, omettendo di indicare qualierano i reati ai quali si riferiva la richiesta, quale fosse la loro collocazione spazio-temporale e di dare conto di avere valutato quanto emergeva dalle sentenze dicondanna, non aveva esposto le ragioni della decisione, per cui non era possibileverificare se si fosse conformato o meno ai principi in materia di continuazione.1.2. Con ordinanza in data 17 febbraio 2026, il Tribunale di Sulmona, infunzione di giudice dell’esecuzione, ha rigettato la richiesta, proposta nell’interessedi [OSCURATO:PERSONA], di riconoscimento della continuazione tra i fatti oggetto della sentenzadel Tribunale di Catania in data 27 novembre 2013 e quelli di cui alla sentenza delTribunale di Catania in data 2 marzo 2016. A ragione ha evidenziato che, purricorrendo nella specie il criterio temporale, i reati oggetto della prima sentenza,consistenti in violazioni delle prescrizioni della sorveglianza speciale conseguentialla commissione di ulteriori reati, non potevano ritenersi unificati dallacontinuazione con quello previsto dall’art. 416-bis cod. pen., tenuto conto che ilbene giuridico tutelato era differente e della diversità nella modalità delle relativecondotte (le quali, quanto alla sentenza del 27 novembre 2013, erano consistitein violazioni delle prescrizioni della sorveglianza speciale integrate dallacommissione di ulteriori reati anche in materia di stupefacenti). Viceversa, ilTribunale ha ravvisato la continuazione tra il reato associativo e il reato oggettodella sentenza del [OSCURATO:PERSONA] dell’udienza preliminare del Tribunale di Catania in data28 ottobre 2013 consistente in un’estorsione aggravata dal metodo mafioso,commessa in esecuzione del medesimo disegno criminoso del reato associativo.Su tali premesse, il [OSCURATO:PERSONA] dell’esecuzione ha ritenuto più grave il reato diassociazione mafiosa, per il quale la pena è stata determinata in vent’anni direclusione, aumentata, per il reato di estorsione aggravata, in misura pari aquattro anni di reclusione e 940,00 euro di multa (ridotta rispetto a quellaoriginariamente inflitta di sei anni di reclusione e 1.400,00 euro di multa),giungendo così alla pena finale di ventiquattro anni di reclusione e di 940 euro dimulta.2. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso l’ordinanzaemessa in sede di rinvio per il tramite del difensore di fiducia, Avv. [OSCURATO:PERSONA]Centorbi, deducendo due distinti motivi di impugnazione, di seguito esposti neilimiti strettamente necessari alla motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen.2.1. Con il primo motivo, il ricorso denuncia, ai sensi dell’art. 606, comma 1,lett. b) ed e), cod. proc. pen., l’inosservanza del principio di diritto enunciato conla sentenza rescindente, la violazione degli artt. 81 cod. pen., 671 e 627, comma3, cod. proc. pen., nonché la motivazione apparente e contraddittoria in relazioneall’esclusione della continuazione rispetto alle sentenze del 27 novembre 2013 edel 2 marzo 2016. Il Tribunale, nell’escludere la continuazione sul rilievo che leviolazioni della sorveglianza speciale costituirebbero contravvenzioni autonome,non si confronterebbe con i principi espressi dalla pronuncia di annullamento esarebbe meramente assertivo, non avendo verificato se i reati che avevanodeterminato le violazioni della sorveglianza speciale fossero proprio reati-fine,tenuto conto che esse deriverebbero dal “solo fatto” che [OSCURATO:PERSONA] abbia commessoi reati mentre era sottoposto alla misura di prevenzione. Né la diversità del benegiuridico sarebbe in sé ostativa alla configurabilità della continuazione, tanto chel’ordinanza avrebbe riconosciuto la continuazione tra il reato associativo e il reatodi estorsione aggravata, pur trattandosi di fattispecie poste a tutela di beni diversi,con conseguente contraddizione interna della motivazione.2.2. Con il secondo motivo, il ricorso censura, ex art. 606, comma 1, lett. b)ed e), cod. proc. pen., l’inosservanza o erronea applicazione degli artt. 81, 132,133 cod. pen. e 671 cod. proc. pen. e l’illegittimità dell’aumento di pena percontinuazione determinato in misura prossima al massimo edittale del reatosatellite senza adeguata motivazione. Il Tribunale, in relazione al reato diestorsione aggravata di cui alla sentenza n. 918/13 del 28 ottobre 2013, già punitocon sei anni di reclusione e 1.400,00 euro di multa, avrebbe rideterminato la penaapplicando un aumento di quattro anni di reclusione senza spiegarne le ragioninonostante che l’aumento operato si discosti di gran lunga dal minimo. Sul punto,la giurisprudenza di legittimità ha, infatti, chiarito che, quando l’aumento percontinuazione si colloca in misura prossima al minimo, può ritenersi sufficiente unamotivazione sintetica; mentre, quando l’aumento non sia contenuto nei limitiminimi, il giudice è tenuto a esplicitare i criteri adottati facendo riferimento aiparametri di cui all’art. 133 cod. pen., in modo da rendere controllabile l’eserciziodel potere discrezionale. La motivazione sarebbe, inoltre, contraddittoria ovedefinisce l’aumento applicato come una «pur contenuta mitigazione della pena»,considerato che l’aumento pari ai due terzi della pena inflitta per il reato satellitenon può essere qualificato come contenuto e che la ratio dell’art. 81 cod. pen. èquella di addivenire a un temperamento del trattamento sanzionatorio rispetto alcumulo materiale, nel rispetto dei principi di proporzionalità e ragionevolezza.3. Con requisitoria scritta in data 22 maggio 2026 il Procuratore generalepresso questa Corte ha chiesto l’annullamento con rinvio dell’ordinanzalimitatamente all’aumento di pena per la continuazione e la declaratoria diinammissibilità del ricorso nel resto.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è fondato nei termini di seguito indicati.2. Sono fondate le censure attraverso le quali, con il primo motivo, la difesadeduce il vizio motivazionale in ordine all’esclusione della continuazione rispettoai fatti oggetto delle sentenze del 27 novembre 2013 e del 2 marzo 2016.[OSCURATO:PERSONA] dell’esecuzione ha, innanzitutto, richiamato il consolidato principiosecondo il quale non può automaticamente riconoscersi l’esistenza del medesimodisegno criminoso tra un delitto associativo e i reati-fine che costituiscono oggettodel programma del sodalizio, essendo, comunque, necessario che questi ultimisiano già stati deliberati, nelle loro linee essenziali, al momento dell’ingresso delsoggetto nell’associazione criminale (v. nella copiosa giurisprudenza sul punto Sez.1, n. 39858 del 28/04/2023, Sallaj, Rv. 285369 - 01; Sez. 6, n. 4680 del20/01/2021, Raiano, Rv. 280595 - 01; Sez. 1, n. 1613 del 18/09/2019, dep. 2020,Zampaglione, Rv. 277914 - 01; Sez. 5, n. 54509 del 08/10/2018, [OSCURATO:PERSONA], Rv.275334 - 02; Sez. 6, n. 13085 del 03/10/2013, dep. 2014, Alioto, Rv. 259481 -01; Sez. 1, n. 8451 del 21/01/2009, Vitale, Rv. 243199 - 01).Tuttavia, pur muovendo da tale condivisa premessa, l’ordinanza impugnata,nei successivi passaggi argomentativi, è incorsa in alcune aporie logiche.Essa, infatti, ha riconosciuto l’esistenza della continuazione tra la fattispecieassociativa e l’estorsione aggravata dal metodo mafioso di cui alla sentenza del 28ottobre 2013, valorizzando la circostanza che quest'ultima si inserisse nelle attivitàtipiche del clan Mazzei e che il ricorrente, affiliandosi al sodalizio, avesse sindall'origine rappresentazione della natura delle condotte delittuose da realizzare.Al contrario, con riferimento ai reati oggetto delle sentenze del Tribunale diCatania del 27 novembre 2013 e del 2 marzo 2016, consistenti in «contravvenzionicontestate per il solo fatto che [OSCURATO:PERSONA] abbia commesso ulteriori reati violando,così, le prescrizioni della sorveglianza speciale cui era sottoposto dal 2003»,l’esclusione del medesimo disegno criminoso è stata motivata con il fatto che gliindicatori diversi da quello temporale non fossero presenti, non essendovi«connessioni in ordine alle modalità delle condotte realizzate» ed essendo il benegiuridico tutelato «chiaramente differente da quello presidiato dall’art. 416-biscod. pen.».Ne consegue che, una volta affermato che le violazioni delle prescrizioni dellasorveglianza speciale erano consistite nella commissione di reati, sarebbe statonecessario prendere in considerazione proprio tali reati onde verificare sepotessero rientrare in una unitaria cornice deliberativa collocabile al momentodell’ingresso nell’associazione, laddove, al contrario, l’ordinanza nulla ha riferito inrelazione a tali condotte di reato (quantomeno con riferimento alle violazionioggetto della sentenza del Tribunale di Catania del 27 novembre 2013). Inoltre,va evidenziato che i reati contestati al capo CC), oggetto della sentenza n. 388/16emessa dal [OSCURATO:PERSONA] dell’udienza preliminare del Tribunale di Catania il 1 marzo2016, configurano anch’essi violazioni delle prescrizioni della misura diprevenzione, come quelli oggetto delle sentenze del 27 novembre 2013 e del 2marzo 2016. Pertanto, il Tribunale avrebbe dovuto spiegare perché una violazionedella sorveglianza speciale inserita nella sentenza associativa potesse concorrerealla continuazione mentre altre violazioni della sorveglianza speciale ne venivanoescluse.3. Quanto al secondo motivo, va ricordato che, ove la pena sia determinata inmisura prossima ai minimi edittali, il relativo obbligo motivazionale si ritieneassolto mediante espressioni sintetiche quali «pena congrua», «pena equa»,«congruo aumento» ovvero mediante il richiamo alla gravità del reato o allapersonalità del condannato; mentre, quando ne determina l’entità in misura nonprossima ai minimi edittali, il giudice deve evidenziare le ragioni dellaquantificazione facendo ricorso ai parametri di cui all’art. 133 cod. pen., ivicompresa l’entità dell’aumento da apportare, sia in sede di cognizione che in sedeesecutiva, in caso di reati unificati dalla continuazione.Pertanto, l’aumento di pena per continuazione quantificato in misura non vicinaal minimo della pena irroganda deve essere compiutamente motivato al fine direndere controllabili le ragioni dell’esercizio del potere discrezionale el’inosservanza di tale obbligo costituisce una nullità ai sensi dell’art. 125, comma3, cod. proc. pen. (Sez. U, n. 47127 del 24/06/2021, Pizzone, Rv. 282269 - 01).Nel caso di specie, tuttavia, l’ordinanza non ha fatto corretto governo di taliprincipi, posto che il Tribunale, pur operando un aumento consistente della penain relazione alle estorsioni aggravate oggetto della sentenza del Giudicedell’udienza preliminare del Tribunale di Catania in data 28 ottobre 2013,determinato nella misura di quattro anni di reclusione, si è limitato ad affermarela necessità di mitigare il quantum dell’aumento, senza però esplicitare i criteriutilizzati per il relativo computo.4. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere accolto,sicché l’ordinanza impugnata deve essere annullata, con rinvio, per nuovo giudizio,al Tribunale di Sulmona in diversa persona fisica, secondo quanto stabilito dallaCorte costituzionale con la sentenza n. 183 del 2013.[OSCURATO:PERSONA] del rinvio procederà a nuova valutazione in ordine alla sussistenzadel medesimo disegno criminoso anche rispetto ai reati oggetto delle sentenze del27 novembre 2013 e del 2 marzo 2016 e, in caso di conferma del riconoscimentodella continuazione limitatamente al reato di estorsione aggravata, procederà auna nuova motivazione del relativo aumento di pena. P.Q.MAnnulla l’ordinanza impugnata, con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale diSulmona, in diversa persona fisica.Così deciso il 16/06/2026.Il Consigliere estensore Il PresidenteCarlo [OSCURATO:PERSONA]