CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 4 ottobre 2023
Cassazione n. 24283/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]Barbieri, con domiciliazione telematica come per legge;- ricorrente incidentale -controdel legale rappresentante, rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]Maione- controricorrente -nonché contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]- intimati -avverso la sentenza del Tribunale di Pavia n. 1180/2023 depositata il4/10/2023;Numero registro generale 9079/2024Numero sezionale 2263/2026Numero di raccolta generale 24283/2026Data pubblicazione 31/07/2026udita la relazione svolta, nella camera di consiglio del 9/07/2026, dalConsigliere relatore [OSCURATO:PERSONA];rilevato che:1. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] impugnano, con duedistinti ricorsi per cassazione, il secondo dei quali denominato «incidentale»,la sentenza del Tribunale di Pavia (sebbene nell’intestazione figuril’indicazione del Tribunale di Milano, sul che si tornerà a breve) n. 1180 del4/10/2023, che ha rigettato le opposizioni agli atti esecutivi dai suddettiproposti avverso i provvedimenti di condanna emessi, ai sensi dell’art. 587,secondo comma, cod. proc. civ. e dell’art. 177 disp. att. cod. proc. civ., dalgiudice dell’esecuzione del Tribunale di Pavia il 2/03/2021 a seguito diprovvedimenti di decadenza rispettivamente per il Frassone del 26/01/2019e per il Nodari del 28/11/2017 recanti condanna al pagamento di somma atitolo di risarcimento danni per il mancato versamento del residuo prezzoper la partecipazione a vendita forzata nell’esecuzione immobiliare n.370/2021 del Tribunale di Pavia;2. risponde con controricorso, nei confronti di entrambi i ricorsi, [OSCURATO:SOCIETA].;3. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sono rimasti intimati;4. i ricorsi, riuniti in unico numero di registro generale per essereproposti avverso la medesima sentenza, sono stati chiamati all’adunanzacamerale del 9/07/2026 alla quale il Collegio li ha trattenuti in decisione,con termine di sessanta giorni per il deposito dell’ordinanza;considerato che:1. non è necessario, giusta quanto si va a esporre, dare contospecificamente dei motivi di ricorso;2. la Corte, sulla base degli atti consultabili ritiene che la sentenzaimpugnata sia stata emessa dal Tribunale di Pavia, sebbene sia intestata alTribunale di Milano e datata in questo capoluogo, in quanto: l’esecuzioneimmobiliare nel cui ambito sono state proposte le opposizioni formali erapendente presso il Tribunale di Pavia e l’immobile della cui vendita e deir.g. n. 9079/2024ad. 9/07/2026, estensore: C. Vallepag. 2 di 5Numero registro generale 9079/2024Numero sezionale 2263/2026Numero di raccolta generale 24283/2026Data pubblicazione 31/07/2026relativi provvedimenti di decadenza dall’aggiudicazione si controverte è sitonell’ambito del circondario di Pavia e nei ricorsi si fa riferimento a attiassunti da magistrati in servizio presso il Tribunale di Pavia;3. ciò posto, l’opposizione agli atti esecutivi di [OSCURATO:PERSONA] nonrisulta essere stata proposta sin dalla fase di merito nei confronti delladebitrice principale [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione, ma solo nei confrontidei terzi proprietari datori di ipoteca in favore di quella, [OSCURATO:PERSONA], cosicché il ricorso non può essere in alcun modoutilmente scrutinato nel merito e la causa deve essere rimessa al primogiudice, ossia al Tribunale di Pavia; e tanto in adesione alla costantegiurisprudenza di questa Corte (in particolare si vedano: Cass. 11/01/2023n. 538; Cass. 19/02/2019 n. 4763, Rv. 653012-01), laddove afferma chedato che tra il debitore diretto e il terzo assoggettato all’espropriazione, incaso di opposizione all’esecuzione promossa da quest’ultimo contro ilcreditore procedente, sussiste litisconsorzio necessario, sicché «le sentenzerese in un giudizio di opposizione all’esecuzione promossa nei confronti dibeni del terzo in cui non sia stato evocato in causa anche il debitorenecessario sono inutiliter datae e tale nullità, ove non rilevata dai giudici dimerito, va rilevata d’ufficio dal giudice di legittimità, con remissione dellacausa al giudice di primo grado», giacché resta viziato l’intero processo es’impone, in sede di giudizio di cassazione, l’annullamento, anche d’ufficio,delle pronunce emesse ed il conseguente rinvio della causa al giudice diprime cure, a norma dell’art. 383, comma terzo, cod. proc. civ.;4. il Tribunale di Pavia, al quale gli atti sono rimessi, provvederà allaregolazione delle spese del presente giudizio;5. il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è, invece, tardivo, atteso che èstato proposto il 14/05/2024 avverso sentenza pubblicata, come già soprascritto, il 4/10/2023, non notificata e, quindi, quando era decorso il terminedi sei mesi di cui all’art. 327, primo comma, cod. proc. civ.;6. non giova al ricorrente [OSCURATO:PERSONA] la circostanza dell’avere egli qualificatoil ricorso come incidentale, atteso che l’interesse ad impugnare non nascevar.g. n. 9079/2024ad. 9/07/2026, estensore: C. Vallepag. 3 di 5Numero registro generale 9079/2024Numero sezionale 2263/2026Numero di raccolta generale 24283/2026Data pubblicazione 31/07/2026per lui dal ricorso del Frassone, bensì era autonomamente apprezzabile,poiché erano stati opposti distinti atti, rispetto a quelli opposti da Andrea7. al ricorso del Nodari non è applicabile, pertanto, la giurisprudenzasull’art. 334 cod. proc. civ. delle Sezioni Unite di questa Corte, che,componendo le discordanze emerse, in tema di interpretazione dell’art. 334cod. proc. civ., nella giurisprudenza di legittimità successiva ad un lorostorico arresto del 2007 (Cass., Sez. U., n. 24627 del 27/11/2007), hannostatuito che l’impugnazione incidentale tardiva è ammissibile, non solonell’ipotesi di impugnazione c.d. «oppositiva» (alle quali si riferisceexpressis verbis il dettato della norma in questione), ma anche quandoriveste le forme dell’impugnazione «adesiva» rivolta contro la partedestinataria dell’impugnazione principale, in ragione del fatto che l’interessealla sua proposizione può sorgere dall’impugnazione principale o daun’impugnazione incidentale tardiva (Cass., Sez. U., n. 8486 del28/03/2024), posto che il suo interesse all’impugnazione non sorgeva daquella del Frassone;8. tale inammissibilità preclude qualsiasi rilievo in ordine all’originarianon integrità del contraddittorio nell’opposizione dal Nodari dispiegata erende definitiva la pronuncia sulla medesima: a tanto non ostando laoriginaria riunione delle due opposizioni, atteso che queste, benchéunitariamente trattate, hanno mantenuto la rispettiva autonomia e benpossono, quindi, andare incontro a diverso esito;9. alla soccombenza del solo Nodari consegue la sua condanna alpagamento delle spese processuali nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] 2 SecuritisationS.r.l., liquidate come da dispositivo;10. le spese di lite tra il Nodari e il Frassone possono esserecompensate, atteso l’esito delle rispettive impugnazioni e, del resto,neppure essendosi tali ricorrenti qualificati controparte l’uno dell’altro;11. nulla va disposto per le spese nei confronti di [OSCURATO:PERSONA].g. n. 9079/2024ad. 9/07/2026, estensore: C. Vallepag. 4 di 5Numero registro generale 9079/2024Numero sezionale 2263/2026Numero di raccolta generale 24283/2026Data pubblicazione 31/07/202612. la decisione di inammissibilità del ricorso Nodari comporta chedeve attestarsi, ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002,la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte delricorrente Nodari, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato paria quello per il ricorso, a norma del co. 1 bis, dello stesso art. 13, se dovuto;p. q. m.la Corte, pronunciando sul ricorso di [OSCURATO:PERSONA], cassa lasentenza impugnata e rimette gli atti, in ordine all’opposizione da queglidispiegata, al Tribunale di Pavia, in persona di diverso magistrato, cuidemanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità;dichiara inammissibile il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e locondanna al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese delgiudizio di legittimità, che liquida in Euro 4.300,00 per compensi, oltre allespese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro200,00 ed agli accessori di legge;compensa le spese tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA];ai sensi dell’art. 13 co. 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002 dà attodella sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte delricorrente Nodari, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato paria quello dovuto per il ricorso da lui proposto, a norma del co. 1-bis, dellostesso art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma nella camera di consiglio della Corte diCassazione, Sezione Terza civile, il giorno 9/07/2026.[OSCURATO:PERSONA].g. n. 9079/2024ad. 9/07/2026, estensore: C. Vallepag. 5 di 5