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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 35685/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/02/2021 della CORTE APPELLO di BARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Letta la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per la inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1.Con sentenza del 12 febbraio 2021, la Corte di appello di Bari ha parzialmente riformato la sentenza pronunciata in data 23 ottobre 2017 dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Foggia a seguito di giudizio abbreviato nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], assolvendolo dal reato di cui al capo B) di inosservanza dell'obbligo di deposito dei libri e delle scritture contabili (artt. 16 comma 1 n.3, 220 legge fallimentare) , rideterminando la pena in anni 2 e mesi 4 di reclusione e riducendo le pene accessorie di cui all'art. 216 ultimo comma legge fallimentare, alla durata della pena inflitta, confermandola nel resto.La sentenza di primo grado aveva condannato il ricorrente alla pena di anni 2 e mesi 6 di reclusione per il reato di bancarotta fraudolenta documentale, avendo tenuto i libri e le scritture contabili in guisa tale da non consentire la ricostruzione del patrimonio (Capo A) art.216 comma 1 n.2 R.D.267/42), per omesso deposito dei libri e delle scritture contabili (Capo B, art.16 comma 1 n 3 e 220 R.D.267/42), per avere cagionato il fallimento della società per effetto di operazioni dolose ( Capo C, art.223 comma 2 n.2 R.D.267/42) e per il reato di bancarotta semplice, avendo aggravato il dissesto della società ( Capo D, art.217 comma 1 n.4 R.D.267/42), nella sua qualità di amministratore della società [OSCURATO:SOCIETA]. sino al 20 giugno 2011 e di socio unico nonché amministratore di fatto, sino alla fine del 2011, della società, dichiarata fallita con sentenza del Tribunale di Foggia del 6 marzo 2014.

2. Avverso la decisione della Corte di Appello ha proposto ricorso l'imputato, attraverso il difensore di fiducia, articolando un unico motivo di censura di seguito enunciato nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. 2.1.Con il primo ed unico motivo, è stata dedotta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 216 comma 1 n. 2 R.D. 267/42 con riferimento alla ipotesi contestata al capo A).

La Corte territoriale, pur individuando quale condotta attribuibile al ricorrente quella di tenuta della contabilità in modo da non consentire la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari per la quale è richiesto il dolo generico, evoca invece la sussistenza del dolo specifico che è invece necessaria rispetto alla diversa condotta di sottrazione, occultamento o omessa tenuta.

Il capo di imputazione si riferisce alla omessa tenuta della contabilità, fattispecie a dolo specifico laddove la Corte ha superficialmente affermato la penale responsabilità del ricorrente per la fattispecie di irregolare contabilità che è fattispecie a dolo generico senza confrontarsi con la imputazione. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile.

1. L'unico motivo di ricorso è inammissibile in quanto in parte generico e in parte manifestamente infondato.

1.1. Questa Corte ha già avuto modo di affermare che "non può formare oggetto di ricorso per cassazione, che è, pertanto, sul punto inammissibile, l'eccezione riferita al difetto di motivazione della sentenza di appello in ordine a motivi generici, pur se proposti insieme ad altri motivi specifici, poiché i motivi generici restano viziati da inammissibilità originaria anche quando la decisione del giudice dell'impugnazione non pronuncia in concreto tale sanzione" (Sez. 3, n. 10709 del 25/11/2014, (2015), Botta, Rv. 262700).

Si è ulteriormente chiarito che è inammissibile, ai sensi dell'art. 606, comma 3, ultima parte, cod. proc. pen., il ricorso per cassazione che deduca una questione che non ha costituito oggetto dei motivi di appello, tale dovendosi intendere anche la generica prospettazione nei motivi di gravame di una censura solo successivamente illustrata in termini specifici con la proposizione del ricorso in cassazione (Sez.2, n.34044 del 20/11/2020, Rv.280306).

1.1.2. Con riferimento, dunque, al motivo di ricorso in esame, nell'atto di appello (p.4), il Ferrara si è limitato a negare di avere posto in essere la condotta come descritta nel capo di imputazione di cui al capo A), senza articolare specifiche e argomentate doglianze sul punto.

1.2. Il motivo è altresì manifestamente infondato: la bancarotta documentale, c.d.

"generica" di cui alla seconda parte dell'art. 216 comma 1 n. 2) legge fall. - che è quella ritenuta nella sentenza impugnata - richiede la sussistenza del dolo generico, elemento soggettivo che deve essere desunto, con metodo logico-inferenziale, dalle modalità della condotta contestata. 1.2.1 Nel caso in esame, se è vero che il capo di imputazione, e non la sentenza, indica nel capo a), elementi propri della prima e della seconda ipotesi dell'art. 216, n. 2,

I. fall., richiamando il dolo specifico dell'ipotesi di sottrazione, distruzione o falsificazione, ma descrivendo la condotta come quella della seconda ipotesi, consistente nella tenuta dei libri in modo da non rendere possibile la ricostruzione del movimento degli affari, che richiede il dolo generico, tuttavia la sentenza chiarisce che la condotta contestata è quella della tenuta della documentazione in modo da non rendere possibile la ricostruzione del movimento e degli affari.

La sentenza ravvisa tale condotta nella specie, evidenziando che al curatore non fu consegnata alcuna documentazione.

Avendo l'imputato affermato che i libri erano stati tenuti, la Corte d'appello ha quindi applicato, in mancanza della prova chiara di quest'ultimo aspetto, l'ipotesi residuale dell'art. 216 n. 2

I. fati, e cioè quella della tenuta delle scritture in modo da non permettere la ricostruzione dei movimenti e degli affari societari.

Quest'ultima ipotesi richiede il dolo generico, che la sentenza sulla quale la sentenza ha offerto una esaustiva motivazione.

Alla inammissibilità del ricorso, consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Consegue altresì, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen. l'onere del versamento di una somma, in favore della Cassa delle Ammende, determinata, in considerazione delle ragioni di inammissibilità del ricorso, nella misura di euro tremila.

PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Ro

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/02/2021 della CORTE APPELLO di BARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Letta la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per la inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1.Con sentenza del 12 febbraio 2021, la Corte di appello di Bari ha parzialmente riformato la sentenza pronunciata in data 23 ottobre 2017 dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Foggia a seguito di giudizio abbreviato nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], assolvendolo dal reato di cui al capo B) di inosservanza dell'obbligo di deposito dei libri e delle scritture contabili (artt. 16 comma 1 n.3, 220 legge fallimentare) , rideterminando la pena in anni 2 e mesi 4 di reclusione e riducendo le pene accessorie di cui all'art. 216 ultimo comma legge fallimentare, alla durata della pena inflitta, confermandola nel resto.La sentenza di primo grado aveva condannato il ricorrente alla pena di anni 2 e mesi 6 di reclusione per il reato di bancarotta fraudolenta documentale, avendo tenuto i libri e le scritture contabili in guisa tale da non consentire la ricostruzione del patrimonio (Capo A) art.216 comma 1 n.2 R.D.267/42), per omesso deposito dei libri e delle scritture contabili (Capo B, art.16 comma 1 n 3 e 220 R.D.267/42), per avere cagionato il fallimento della società per effetto di operazioni dolose ( Capo C, art.223 comma 2 n.2 R.D.267/42) e per il reato di bancarotta semplice, avendo aggravato il dissesto della società ( Capo D, art.217 comma 1 n.4 R.D.267/42), nella sua qualità di amministratore della società [OSCURATO:SOCIETA]. sino al 20 giugno 2011 e di socio unico nonché amministratore di fatto, sino alla fine del 2011, della società, dichiarata fallita con sentenza del Tribunale di Foggia del 6 marzo 2014. 2. Avverso la decisione della Corte di Appello ha proposto ricorso l'imputato, attraverso il difensore di fiducia, articolando un unico motivo di censura di seguito enunciato nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. 2.1.Con il primo ed unico motivo, è stata dedotta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 216 comma 1 n. 2 R.D. 267/42 con riferimento alla ipotesi contestata al capo A). La Corte territoriale, pur individuando quale condotta attribuibile al ricorrente quella di tenuta della contabilità in modo da non consentire la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari per la quale è richiesto il dolo generico, evoca invece la sussistenza del dolo specifico che è invece necessaria rispetto alla diversa condotta di sottrazione, occultamento o omessa tenuta. Il capo di imputazione si riferisce alla omessa tenuta della contabilità, fattispecie a dolo specifico laddove la Corte ha superficialmente affermato la penale responsabilità del ricorrente per la fattispecie di irregolare contabilità che è fattispecie a dolo generico senza confrontarsi con la imputazione. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile. 1. L'unico motivo di ricorso è inammissibile in quanto in parte generico e in parte manifestamente infondato. 1.1. Questa Corte ha già avuto modo di affermare che "non può formare oggetto di ricorso per cassazione, che è, pertanto, sul punto inammissibile, l'eccezione riferita al difetto di motivazione della sentenza di appello in ordine a motivi generici, pur se proposti insieme ad altri motivi specifici, poiché i motivi generici restano viziati da inammissibilità originaria anche quando la decisione del giudice dell'impugnazione non pronuncia in concreto tale sanzione" (Sez. 3, n. 10709 del 25/11/2014, (2015), Botta, Rv. 262700). Si è ulteriormente chiarito che è inammissibile, ai sensi dell'art. 606, comma 3, ultima parte, cod. proc. pen., il ricorso per cassazione che deduca una questione che non ha costituito oggetto dei motivi di appello, tale dovendosi intendere anche la generica prospettazione nei motivi di gravame di una censura solo successivamente illustrata in termini specifici con la proposizione del ricorso in cassazione (Sez.2, n.34044 del 20/11/2020, Rv.280306). 1.1.2. Con riferimento, dunque, al motivo di ricorso in esame, nell'atto di appello (p.4), il Ferrara si è limitato a negare di avere posto in essere la condotta come descritta nel capo di imputazione di cui al capo A), senza articolare specifiche e argomentate doglianze sul punto. 1.2. Il motivo è altresì manifestamente infondato: la bancarotta documentale, c.d. "generica" di cui alla seconda parte dell'art. 216 comma 1 n. 2) legge fall. - che è quella ritenuta nella sentenza impugnata - richiede la sussistenza del dolo generico, elemento soggettivo che deve essere desunto, con metodo logico-inferenziale, dalle modalità della condotta contestata. 1.2.1 Nel caso in esame, se è vero che il capo di imputazione, e non la sentenza, indica nel capo a), elementi propri della prima e della seconda ipotesi dell'art. 216, n. 2, I. fall., richiamando il dolo specifico dell'ipotesi di sottrazione, distruzione o falsificazione, ma descrivendo la condotta come quella della seconda ipotesi, consistente nella tenuta dei libri in modo da non rendere possibile la ricostruzione del movimento degli affari, che richiede il dolo generico, tuttavia la sentenza chiarisce che la condotta contestata è quella della tenuta della documentazione in modo da non rendere possibile la ricostruzione del movimento e degli affari. La sentenza ravvisa tale condotta nella specie, evidenziando che al curatore non fu consegnata alcuna documentazione. Avendo l'imputato affermato che i libri erano stati tenuti, la Corte d'appello ha quindi applicato, in mancanza della prova chiara di quest'ultimo aspetto, l'ipotesi residuale dell'art. 216 n. 2 I. fati, e cioè quella della tenuta delle scritture in modo da non permettere la ricostruzione dei movimenti e degli affari societari. Quest'ultima ipotesi richiede il dolo generico, che la sentenza sulla quale la sentenza ha offerto una esaustiva motivazione. Alla inammissibilità del ricorso, consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Consegue altresì, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen. l'onere del versamento di una somma, in favore della Cassa delle Ammende, determinata, in considerazione delle ragioni di inammissibilità del ricorso, nella misura di euro tremila. PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Ro
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