CassazionedecretoSezione 1Decisione del 14 gennaio 2025
Cassazione n. 03233/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 25773/2021 r.g. propostoda: [OSCURATO:SOCIETA]. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), con sede a Camucia di Cortona (AR), in via IV Novembre n. 22, in persona dell’Amministratore unico e legale rappresentante pro tempore, [OSCURATO:PERSONA] (codice fiscale [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Arezzo (codice fiscale [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) ed elettivamente domiciliata presso il suo studio ad Arezzo (AR), in via Margaritone n. 32, int. 1. - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] “S.M.T. [OSCURATO:PERSONA] S.N.C. [OSCURATO:PERSONA]” ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), nonché dei soci illimitatamente responsabili [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in persona del curatore rag. [OSCURATO:PERSONA] (codice fiscale [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), rappresentato, assistito e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Arezzo (codice fiscale [OSCURATO:CODICE_FISCALE])ed elettivamente domiciliato presso e nel di lui studio, ad Arezzo (AR), in via Roma n. 7. -controricorrente - avverso il decreto del 20 settembre 2021del Tribunale di Arezzo; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14/1/2025 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1.I fatti di causa possono essere così riassunti: (i) In data 28 maggio 2009, su istanza della società [OSCURATO:SOCIETA]., il Tribunale di Arezzo ha dichiarato il fallimento della società “S.M.T. [OSCURATO:PERSONA] s.n.c. di [OSCURATO:PERSONA] ed Alessandro”, nonché dei soci illimitatamente responsabiliSeveri Mario e [OSCURATO:PERSONA]. (ii) Con atto di citazione notificato il 29 ottobre 2009, la società Effe 5 Costru- zioni s.r.l. ha convenuto in giudizio dinanzi al Tribunale di Arezzo la società [OSCURATO:SOCIETA]. e il [OSCURATO:PERSONA] “S.M.T. [OSCURATO:PERSONA] s.n.c. di [OSCURATO:PERSONA] ed Alessandro”, in persona del Curatore nominato, al fine di far dichiarare,ex art. 2901 c.c., nei suoi confronti l’inefficacia del contratto di vendita stipulato in data 24/02/2006con il quale la S.M.T., poi fallita, aveva alienato alla società [OSCURATO:SOCIETA]. l’immobile, sito a [OSCURATO:PERSONA], oggetto di un precedente contratto preliminare di compravendita - del 9 agosto 2004 -concluso proprio con la [OSCURATO:SOCIETA] e in via subordinata perdichiarare la simulazione assoluta del predetto contratto di vendita. Nello specifico, la [OSCURATO:SOCIETA] lamentava di aver pagato alla S.M.T., in sede di sottoscrizione del suddetto preliminare, la somma di Euro 10.000,00 a titolo di caparra confirmatoria, nonché l’ulteriore importo di Euro 60.000,00 a titolo di acconto sul prezzo pattuito (due tranches di Euro 30.000,00 versate rispettivamente il 30 novembre 2004 e il 10 febbraio 2005). (iii) La S.M.T. non aveva rispettato la data di consegna dell’immobile fissata nel preliminareper il 27 maggio 2005 e , a dispetto di quanto convenuto con la [OSCURATO:SOCIETA], aveva alienato, in data 24 febbraio 2006, l’immobile alla [OSCURATO:SOCIETA].(iv) Il curatore si costitui va pertanto nel predetto giudizio , chiedendo di subentrare nelle azioni avanzate dal singolo creditore. Più in particolare, il [OSCURATO:PERSONA] S.M.T. chiedeva al Tribunale di Arezzo, in via preliminare, di dichiarare improcedibili l’azione revocatoria ordinaria e la domanda di simulazione assoluta del contratto di vendita stipulato in data 24 febbraio 2006, proposte -rispettivamente in via principale e in via subordinata - dalla società [OSCURATO:SOCIETA] nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA] e dello stesso [OSCURATO:PERSONA] S.M.T., in quanto tali azioni competevano esclusivamente al curatore; conseguentemente, in via principale, di riconoscere il diritto del [OSCURATO:PERSONA] a subentrare - anche in ragione di esigenze di rapidità e di economicità processuali - sia nell’azione revocatoria ordinaria, sia nella domanda subordinata, sempre rivolta contro la [OSCURATO:SOCIETA], tesa ad accertare e a dichiarare la simulazione assoluta del suddetto contratto. (v) Con sentenza non definitiva n. 160/2012 del 27 febbraio 2012, il Tribunale di Arezzo, accogliendo le richieste della curatela, da un lato, dichiarava il difetto di legittimazione processuale attiva della [OSCURATO:SOCIETA], disponendone l’estromissione dal giudizio; e, dall’altro, dichiarava il subentro del curatore della società fallita nelle domande dell’attrice [OSCURATO:SOCIETA] «in forza della legittimazione accordata al detto curatore ex art. 66 legge fallimentare». (vi) Con sentenza n. 269/2015 del 2 marzo 2015, il Tribunale di Arezzo revocavae dichiarava «inefficace, nei confronti della Curatela del fallimento S.M.T. …, ai sensi e per gli effetti dell’art. 2901 c.c., l’atto di compravendita stipulato in data 24.2.2006 … e relativo all’immobile ubicato in Castiglion F.no (Ar)…». Avverso la suddetta sentenza, la FIN - INT interponeva gravame dinanzi alla Corte di Appello di Firenze e quest’ultima , con sentenza n. 2091/2016 emessa in data 14 dicembre 2016,respingeva l’appello proposto dalla [OSCURATO:SOCIETA] e, per l’effetto, confermavaintegralmente la sentenza di primo grado. (vii) Avverso la sentenza della Corte di Appello di Firenze la FIN - INT proponevaricorso per cassazione e n elle more del giudizio di legittimità le parti addivenivano ad un accordo transattivo, in base al quale, a fronte della parziale rinuncia da parte della curatela alla refusione delle spese di lite liquidate in proprio favore nei primi due gradi di giudizio, la [OSCURATO:SOCIETA] rinunciava al ricorso per cassazione e al relativo giudizio, conferendo alla curatela fallimentare mandato irrevocabile per la vendita dell’immobile in seno alla procedura fallimentare. (viii) Con istanza ex art. 72 l.fall. del 13 marzo 2019, la [OSCURATO:SOCIETA] chiedeva al [OSCURATO:PERSONA] di fissareal Curatore un termine, non superiore a sessanta giorni, affinché questi dichiarasse se intendeva o meno dare esecuzione al contratto preliminare stipulato dalla fallita con la predetta società. (ix) [OSCURATO:PERSONA], con provvedimento del 26 marzo 2019, dichiarava tuttavia inammissibile laistanza «avendo il predetto preliminare ad oggetto un immobile non acquisito all’attivo fallimentare… con la conseguenza che risulta inibita alla Curatela qualsiasi determinazione in ordine all’eventuale subentro». (x) In forza della sopra ricordataprocura irrevocabile, conferita dalla [OSCURATO:SOCIETA] al curatore, l’immobile revocato veniva posto in vendita mediante asta competitiva ed aggiudicato in data 13 febbraio 2020. (xi) In data 8 aprile 2019, con ricorso ex art. 93 l.fall., la [OSCURATO:SOCIETA] presentava domanda di ammissione al passivo per la somma di Euro 78.705,85, pari alla somma di quanto illo temporeversato in esecuzione del contratto preliminare stipulato con la società S.M.T. in bonis, chiedendo la collocazione del proprio credito in privilegio «ex art. 2741 c.c. ed art. 2901 cc -art. 2932 c.c., art. 2770 - 2775 c.c. ed art. 2775 bis c.c., art. 2780 c.c .». (xii) [OSCURATO:PERSONA] dichiarava tuttavia inammissibile - ai sensi e per gli effetti dell’art. 101, comma 4, l.fall. -la domanda, con la motivazione che la società istante non avevadato prova che il ritardo nella presentazione della stessa fosse dipeso da causa ad essa non imputabile. (xiii) Con ricorso ex art. 98 l.fall. la [OSCURATO:SOCIETA] proponeva opposizione dinanzi al Tribunale di Arezzo avverso il provvedimento di esclusione del proprio credito, chiedendo a l Tribunale di Arezzo, «in revoca riforma dell’opposto provvedimento … -in via preliminare: [di] accertare e dichiarare l’esistenza della causa non imputabile di cui all’art. 101 L.F e quindi l’ammissibilità dell’istanza di insinuazione al passivo della [OSCURATO:SOCIETA].; - nel merito: accertati e dichiarati i diritti di credito dell’opponente nonché accertata e dichiarata l’esistenza dei privilegi e/o cause di prelazione descritti in narrativa, … [di] ammettere, al passivo del fallimento, il credito di [OSCURATO:SOCIETA]. come richiesto nella domanda di insinuazione al passivo inviata in data 8/04/2019 -condizionata alla mancata esecuzione del preliminare di vendita - e quindi delle seguenti somm e: - con privilegio ex art. ex art. 2741 c.c. ed art. 2901 c.c. -art. 2932 c.c., art. 2770 2775 c.c. ed art. 2775 bis) c.c., art. 2780 c.c. per il predetto credito di euro 70.000,00 per capitale ed Euro 8.285,35 per interessi … e quindi complessivamente Euro 78.705,85». (xiv) Il Tribunale ha rigettato la così avanzata opposizione, rileva ndo ed osservando che: (a) era « pacifico … che il termine …(di dodici mesi dal decreto di esecutività dello stato passivo) fosse ampiamente spirato al momento della proposizione della domanda di insinuazione al passivo» e che la [OSCURATO:SOCIETA] non avesse assolto l’onere su di essa incombente « di vincere la presunzione di imputabilità del ritardo»; (b) la valutazione della non imputabilità del ritardo non poteva intendersi come semplice assenza di colpa, ma doveva fondarsi su elementi oggettivi ed estranei al creditore, incombendo su quest’ultimo l’onere di vincere la presunzione di imputabilità del ritardo, onere che tuttavia la società opponente non aveva assolto; (c) il contratto preliminare non poteva dirsi pertanto “pendente” al momento della dichiarazione di fallimento, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 72 l. fall.; (d) risultava infatti dalle stesse allegazioni delle parti che il contratto preliminare non era stata trascritto, non risultando pertanto adempiute le formalità necessarie per rendere l’atto efficace nei confronti dei terzi; (e) non risultava neanche rilevante nel caso in esame la tesi sostenuta da una parte della dottrina, e cioè che la inefficacia relativa del preliminare non trascritto fosse rinunciabile dal curatore, il quale potrebbe comunque scegliere di subentrare nel contratto, facoltà che tuttavia non era stata esercitata nel caso concreto; (f) il credito vantato dall’opponente era pertanto liquido ed esigibile al momento della dichiarazione di fallimento, con la conseguenza che il ritardo nella presentazione della domanda di insinuazione al passivo non trovava alcuna giustificazione; (g) anche qualora si fosse voluto ritenere il contratto pendente al momento della dichiarazione di fallimento (e dunque sospeso ai sensi dell’art. 72 l. fall.), il ritardo sarebbe stato comunque imputabile al creditore, in quanto la Effe 5 ben avrebbe potuto mettere in mora il curatore ex art. 72, secondo comma, l. fall., al fine di non incorrere nella decadenza di cui all’art. 101, ultimo comma, l. fall., messa in mora che nel caso di specie era stata posta in essere solo nel 2019, dopo circa dieci anni dalla declaratoria di fallimento. 2. Il decreto, pubblicato il 20.9.2021 , è stat o impugnat o da [OSCURATO:SOCIETA]con ricorso per cassazione, affidato a due motivi, cui il [OSCURATO:PERSONA] “S.M.T. [OSCURATO:PERSONA] S.N.C. [OSCURATO:PERSONA]” e dei soci illimitatamente responsabili [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] resistito con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il primo motivo la società ricorrente lamenta, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazionedell’art. 101, ultimo comma,l. fall., sul rilievo che il ritardo nella presentazione della domanda tardiva sarebbe dipeso da causa non imputabile ad essa società oggi ricorrente. 1.1 Secondo la ricorrente, quanto statuitodal Tribunale di Arezzo - e cioè che «la domanda di insinuazione presentata da Effe 5 [OSCURATO:PERSONA] è stata presentata in ritardo per causa imputabile al medesimo creditore» - troverebbe il proprio fondamento «non … su una determinata ricostruzione dei fatti, ma su una impostazione giuridica totalmente sbagliata e, per questo motivo, contestabile per cassazione».Si evidenzia sul punto qui in esame che «l’esecuzione del contratto preliminare parzialmente eseguito»era rimasta sospesa, al momento del fallimento, sia che lo stesso fossestato trascritto, sia che non lo fosse stato e, pertanto, « tale sospensione poteva cessare soltanto se il curatore, con l’autorizzazione del comitato dei creditori, avesse dichiarato di subentrare nel contratto in luogo del fallito, assumendo tutti i relativi obblighi, ovvero di sciogliersi dal medesimo». Aggiunge la [OSCURATO:SOCIETA] che «dal momento della dichiarazione del fallimento» si erano «verificati una serie di fatti che dimostra(va)no come il ritardo nella presentazione della domanda di insinuazione” fosse dipe so “ da cause oggettive, [ad essa]non imputabili». 1.2 Le doglianze così articolate non sono condivisibili. Occorre in primo luogo evidenziare che la società oggi ricorrente, già promissaria acquirente dell’immobile poi alienato alla società terza [OSCURATO:SOCIETA], con la domanda di insinuazione al passivo volta ad ottenere la restituzione della caparra confirmatoria e dell’acconto del prezzo già versati in sede di stipulazione del contratto preliminare, ha manifestato in termini definitivi la sua volontà di ottenere dalla società poi dichiarata fallita S.M.T., già promittente venditrice, il ristoro risarcitorio derivante dall’inadempimento definitivo da parte di quest’ultima alle obbligazioni discendenti per la parte promittente venditrice dal preliminare;inadempimento definitivo verificato s i allorquando la detta società in bonis , anziché trasferire la proprietà dell’immobile promesso in vendita alla promissaria acquirente, aveva al contrario trasferito tale proprietà ad un soggetto terzo, e cioè alla società [OSCURATO:SOCIETA]. Pertanto, sulla base della stessa ricostruzione fattuale operata dalla parte ricorrente a sostegno del motivo di ricorso qui in esame, deve ritenersi, diversamente da quanto opinato dalla ricorrente, che, al momento della dichiarazione di fallimento della società promittente venditrice S.M.T. , il credito risarcitorio discendente dall’inadempimento definitivo del contratto preliminare da parte della venditrice dovesse ritenersi esigibile e,dunque, già azionabile nella sede endofallimentare, tramite la proposizione di una domanda tempestiva di insinuazione al passivo, invece mancata per quasi dieci anni. Sul punto, va ricordato che la giurisprudenza di questa Corte di legittimità ha chiarito che, con riguardo al contratto preliminare di vendita, poiché nella volontà espressa dal promittente venditore di trasferire al compratore, tramite il successivo contratto definitivo, la piena ed esclusiva disponibilità della cosa è implicito l'obbligo di non trasferire la stessa cosa ad altri, la condotta del proprietario del bene che, dopo averlo promesso in vendita a una persona, lo venda successivamente a un terzo costituisce inadempimento contrattuale, con il conseguente diritto del promissario acquirente alla risoluzione del contratto ed al risarcimento del dannodal momento in cui il diritto può esser fatto valere, e dunque dal momento dell'inadempimento costituito dalla vendita del bene al terzo(Cass. Sez. 1, Sentenza n. 7066 del 14/04/2004; v. anche Cass. n. 11571/1998). E ciò a maggior ragione nel caso di specie ove la mancata trascrizione del contratto preliminare e della possibile (e successiva) domanda di esecuzione in forma specifica del preliminare ex art. 2932 c.c. nei confronti della società promittente venditrice in bonis(circostanze quest’ultime ammesse dalla stessa parte ricorrente e non controverse) rendeva evidente la non opponibilità del preliminare al curatore e,dunque, la possibilità di ottenere tutela giuridica solo sul piano risarcitorio attraverso la domanda volta ad accertare l’inadempimento definitivo del preliminare ed eventualmente a far dichiarare la risoluzione del vincolo negoziale, entrambe domande da coltivarsi in sede endofallimentare tramite la presentazione di tempestiva domanda di ammissione al passivo. Ne consegue il rigetto del primo motivo. 2. Il rigetto del primo motivo assorbe l’esame della seconda doglianza declinata come violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2740, 2745, 2901 e 2932 c.c. dovuta all’esistenza di un “privilegio” del credito di Effe 5 costruzioni srl (per l’acconto versato in forza del preliminare di acquisto) sul ricavato della vendita dell’immobile oggetto dell’azione revocatoria, posto che il diritto di credito non era stato ammesso dal Tribunale per la dichiarata tardività della relativa domanda ultratardiva di insinuazione al passivo, ratio decidendiqui non efficacemente contrastata. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo. Sussistono i presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art.13 (Cass. Sez. Un. 23535 del 2019). P.Q.M. rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore del fallimentocontroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 5.800 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il vers