CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 16 gennaio 2023
Cassazione n. 05450/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/4/2022 della Corte di appello di Roma; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi; sentita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiarare inammissibile il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] ed annullare con rinvio il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; udite le conclusioni del difensore del [OSCURATO:PERSONA], Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di appello di Roma, in riforma della pronuncia emessa il 30/4/2021 dal Giudice per le indagini preliminari del locale Tribunale, applicava ad [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen. - le pene di cui al dispositivo, e confermava la condanna già irrogata ad [OSCURATO:PERSONA]. 2. Propongono ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore. Il primo lamenta che la Corte di appello, nel recepire il concordato sanzionatorio, non avrebbe accertato la capacità di prestare il consenso in capo all'imputato, così sottraendosi ad una verifica necessaria, come affermato anche da questa Corte. [OSCURATO:PERSONA], invece, lamenta l'omessa motivazione quanto alle circostanze attenuanti generiche, richieste con il gravame. [OSCURATO:PERSONA] 3. L'impugnazione di [OSCURATO:PERSONA] risulta manifestamente infondata. 4. A fronte di un espresso consenso prestato da tutti gli imputati che hanno definito la propria posizione a norma dell'art. 599-bis cod. proc. pen., compreso il ricorrente, sarebbe stato onere di questi evidenziare eventuali elementi - ricavabili dagli atti processuali - che consentissero anche solo di dubitare che lo stesso [OSCURATO:PERSONA] avesse avuto la necessaria capacità a prestare il consenso. Ebbene, il ricorso non adempie a tale onere, né, peraltro, accenna ad una eventuale incapacità dell'imputato, cosi ché la censura si pone in termini palesemente teorici ed astratti, come tali inammissibili. 4.1. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00. 5. Con riguardo, invece, al ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], che non ha concordato la pena in appello, l'unico motivo è fondato. Pacifico che le circostanze attenuanti generiche avevano costituito motivo di gravame (sostenuto dal buon inserimento nel contesto sociale e dall'attività lavorativa svolta in modo regolare), si osserva che la Corte di appello non ha esaminato affatto tale censura, limitandosi a confermare la congruità della pena irrogata dal Tribunale (in continuazione con altro reato). La sentenza, pertanto, deve essere annullata con rinvio, relativamente al [OSCURATO:PERSONA], perché motivi quanto alle circostanze attenuanti generiche e, dunque, con riguardo al trattamento sanzionatorio. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata emessa nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] limitatamente al trattamento sanzionatorio, con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Roma. Dichiara inammissibile il ricorso presentato da [OSCURATO:PERSONA] e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 16 gennaio 2023