CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 14 aprile 2023
Cassazione n. 27560/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/03/2022 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette la requisitoria e le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rinvio della trattazione e in subordine il rigetto. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Milano, con la sentenza emessa il 29 marzo 2022, confermava la sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], che aveva accertato la responsabilità penale di [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di furto aggravato, confermando anche la sussistenza della recidiva reiterata specifica e infra- quinquennale, ritenendo non necessaria la formale dichiarazione di recidiva ritenuta in altra precedente sentenza di condanna. 3Q)7' 2. Il ricorso per cassazione proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] consta di un unico motivo, enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione, secondo quanto disposto dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 3. Il motivo deduce violazione dell'art. 99 cod. pen., rappresentando come l'indirizzo seguito dalla Corte di appello sia opposto a quello pure ritenuto da altra parte della giurisprudenza di legittimità, che invece richiede che sia intervenuta la precedente condanna dell'imputato per altro reato con contestazione formale e applicazione della recidiva. 4. Il Pubblico ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, ha depositato requisitoria e conclusioni scritte — ai sensi dell'art. 23 comma 8, d.l. 127 del 2020 — con le quali ha chiesto differirsi la trattazione nen avendo ancora deciso le Sezioni Unite sulla questione, e non potendo rassegnare le conclusioni tempestivamente, in subordine chiedendo il rigetto del ricorso. 5. Il ricorso è stato trattato senza intervento delle parti, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, disciplina prorogata sino al 31 dicembre 2022 per effetto dell'art. 7, comma 1, d.l. n. 105 del 2021, la cui vigenza è stata poi estesa in relazione alla trattazione dei ricorsi proposti entro il 30 giugno 2023 dall'articolo 94 del decreto legislativo 10 ottobre 2022 n. 150, come modificato dall'art. 5- duodecies d.l. 31 ottobre 2022, n. 162, convertito con modificazioni dalla I. 30 dicembre 2022, n. 199. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato. 2. Come è noto da informazione provvisoria in data 30 marzo 2023, ric. Galati, le Sezioni Unite di questa Corte hanno dato risposta al quesito «Se, ai fini del riconoscimento della recidiva reiterata, sia necessaria una precedente dichiarazione di recidiva semplice contenuta in una sentenza irrevocabile di condanna, ovvero sia sufficiente che, al momento della consumazione del reato, l'imputato risulti gravato da più condanne definitive per reati che manifestino una sua maggiore pericolosità sociale». Hanno ritenuto infatti che «Ai fini del riconoscimento della recidiva reiterata è sufficiente che, al momento della consumazione del reato, l'imputato risulti gravato da più condanne definitive per reati precedentemente commessi ed espressivi di una maggiore pericolosità sociale, oggetto di specifica e adeguata motivazione». 3. In attesa del deposito della motivazione, questo Collegio deve rilevare come la questione risolta dalle Sezioni Unite coincida perfettamente con quella posta dal ricorrente, che non ha contestato la sussistenza dei presupposti della recidiva ritenuta se non quanto alla circostanza che non risultava dichiarata con precedente sentenza di condanna. Ne consegue, pertanto, l'infondatezza del ricorso. 4. Al rigetto del ricorso segue la condanna al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, 14/04/2023 Il C