Corte di giustizia UEsentenza
Corte di giustizia UE/2004
ECLI:EU:C:2004:312
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Conclusions
CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE
M. [OSCURATO:PERSONA]
presentate il 19 maggio 2004
(1)
[OSCURATO:PERSONA]170/03
Staatssecretaris van Financiën
contro
J.H.M. [OSCURATO:PERSONA]
[Domanda di pronuncia pregiudiziale presentata dallo [OSCURATO:PERSONA] der Nederlanden ([OSCURATO:PERSONA])]
«Importazione di un veicolo da parte di un privato – Esenzione dell'imposta – Direttiva del Consiglio 83/183/CEE – Regolamento (CEE) del Consiglio n. 918/83 – Nozione di “beni personali” – Nozione di “possesso” – Autoveicolo messo a disposizione del dipendente con opzione d'acquisto concessa all'atto della consegna»
1.
Con la presente domanda di pronuncia pregiudiziale, lo [OSCURATO:PERSONA] der Nederlanden chiede indicazioni sull’interpretazione di
concetti quelli di «beni personali» e di «possesso», utilizzati nel regolamento (CEE) del Consiglio 28 marzo 1983, n. 918,
relativo alla fissazione del regime comunitario delle franchigie doganali (in prosieguo: il «regolamento n. 918/83»
(2)
. Le questioni sono state sollevate nell’ambito di una controversia in tema di imposte dovute su un autoveicolo per uso privato
importato nei [OSCURATO:PERSONA] da un privato che ha trasferito la sua residenza abituale dall’Austria. In tale contesto, diviene
necessario analizzare altresì la questione dell’applicabilità della direttiva del Consiglio 28 marzo 1983, 83/183/CEE, relativa
alle franchigie fiscali applicabili alle importazioni definitive di beni personali di privati provenienti da uno Stato membro
(in prosieguo: la «direttiva 83/183»)
(3)
.
I –
I fatti della causa a qua e le questioni rinviate alla Corte
2.
Il sig. J.H.M. [OSCURATO:PERSONA] (in prosieguo: il «sig. [OSCURATO:PERSONA]») ha lavorato in Austria alle dipendenze della [OSCURATO:PERSONA] GmbH (in
prosieguo: il «datore di lavoro» o la «Océ»). Per il periodo dal 18 ottobre 1996 al 14 dicembre 1997 la Océ ha messo a disposizione
del sig. [OSCURATO:PERSONA] un’automobile, perché la utilizzasse tanto a fini personali quanto in connessione con la sua attività lavorativa.
Durante tale periodo, il sig. [OSCURATO:PERSONA] aveva l’auto a sua completa ed esclusiva disposizione, anche se il datore di lavoro ne
rimaneva il proprietario. Il 15 dicembre 1997 il sig. [OSCURATO:PERSONA] si è avvalso dell’opzione per l’acquisto dell’automobile, concessagli
dal datore di lavoro al momento della consegna della stessa nell’ottobre 1996.
3.
Nel gennaio 1998, il sig. [OSCURATO:PERSONA] ha lasciato la propria residenza abituale in Austria e il 10 febbraio 1998 ha notificato al
comune di Venlo, nei [OSCURATO:PERSONA], di essersi stabilito in tale località.
4.
Il 4 marzo 1998 l’ispettore dello Staatssecretaris van Financiën (Ministro delle Finanze) ha emanato una decisione con cui
veniva negata l’esenzione dall’imposta su autovetture e motoveicoli (Belasting van personenauto’s en motorrijwielen, tassa
sugli autoveicoli e motoveicoli; in prosieguo: la «BPM») all’automobile che il sig. [OSCURATO:PERSONA] aveva trasferito dall’Austria nei
[OSCURATO:PERSONA]. Secondo l’Ispettore, la franchigia per il trasloco di effetti domestici da uno Stato membro all’altro in caso
di cambiamento del luogo di residenza abituale non era applicabile in relazione alla riscossione della BPM.
5.
La decisione dell’ispettore ha dato origine alla controversia tra il sig. [OSCURATO:PERSONA] e lo Staatssecretaris van Financiën, che è
stata infine portata dinanzi allo [OSCURATO:PERSONA] e da cui è scaturita la domanda di pronuncia pregiudiziale presentata alla Corte.
6.
Nella domanda di pronuncia pregiudiziale lo [OSCURATO:PERSONA] sostiene che, ai sensi dell’art. 1, n. 2, della Wet op de belasting
van personenauto’s en motorrijwielen 1992 (legge sull’imposta su autovetture e sui motoveicoli del 1992; in prosieguo: la
«legge BPM»), la BPM è dovuta in relazione all’immatricolazione di un’autovettura o di un motoveicolo.
7.
L’art. 14, n. 1, della legge BPM stabilisce che «l’esenzione dalla BPM può essere accordata tramite regolamento di servizio
pubblico, secondo modalità e con deroghe da stabilirsi, per le autovetture e i motoveicoli importati nei [OSCURATO:PERSONA] da un
altro paese, per scopi specifici o in circostanze particolari […]».
8.
L’art. 14, n. 1, della legge BPM è stato attuato dall’Uitvoeringsbesluit belasting van personenauto’s en motorrijwielen del
24 dicembre 1992, un decreto di attuazione della legge BPM (in prosieguo: il «decreto BPM»). L’art. 4, n. 1, di tale decreto
dispone che «l’esenzione [dalla BPM] viene concessa per autovetture e per motoveicoli provenienti da un altro paese, qualora
per l’importazione di questi ultimi sussista un diritto alla franchigia doganale, o sussisterebbe qualora il mezzo di trasporto
fosse importato da un paese diverso dallo Stato membro della Comunità europea in cui era in libera pratica».
9.
Ai sensi dell’art. 4, n. 1, del decreto BPM, l’esenzione da tale imposta viene concessa per le autovetture e i motoveicoli
provenienti dall’estero, anche da un altro Stato membro, quando per la loro immissione in libera pratica sia applicabile la
franchigia doganale a norma del regolamento n. 918/83. Nella sua domanda di pronuncia pregiudiziale lo [OSCURATO:PERSONA] non prende
in considerazione l’applicabilità, al caso di specie, della direttiva 83/183, che istituisce un sistema specifico di franchigie
fiscali applicabili alle importazioni definitive, da uno Stato membro, di beni personali appartenenti a privati.
10.
Ai sensi dell’art. 2 del regolamento n. 918/83 «sono ammessi in franchigia dai dazi all’importazione i beni personali importati
da persone fisiche che trasferiscono la loro residenza normale nel territorio doganale della Comunità».
11.
L’art. 3 del regolamento n. 918/83 così dispone: «La franchigia è limitata ai beni personali che: a) salvo casi particolari
giustificati dalle circostanze, sono stati in possesso dell’interessato e, trattandosi di beni non consumabili, sono stati
da lui utilizzati nel luogo della sua precedente residenza normale per un periodo di almeno sei mesi prima della data in cui
ha cessato di avere la sua residenza normale nel paese terzo di provenienza; (…)».
12.
L’art. 1, n. 2, del regolamento n. 918/83 stabilisce che si intendono per:
«c) “beni personali”, i beni destinati all’uso personale degli interessati o ai bisogni della loro famiglia.
Costituiscono in particolare “beni personali”:
(…)
– i cicli e i motocicli, gli autoveicoli per uso privato e loro rimorchi , le roulottes da campeggio , le imbarcazioni da
diporto e gli aerei da turismo.
Costituiscono pure “beni personali” le provviste di casa che corrispondono all’approvvigionamento familiare normale, gli animali
da appartamento e gli animali da sella, nonché gli strumenti portatili delle arti meccaniche o delle libere professioni necessari
all’esercizio della professione dell’interessato. I beni personali non devono riflettere, per loro natura o quantità, alcun
intento di carattere commerciale;
(…)».
13.
La controversia tra il sig. [OSCURATO:PERSONA] e il Ministro delle Finanze, come emerge dai due motivi di impugnazione esposti da quest’ultimo
dinanzi allo [OSCURATO:PERSONA], verte, in primo luogo, sulla qualificazione dell’automobile del sig. [OSCURATO:PERSONA] come «bene personale» ai
sensi degli artt. 2 e 3 del regolamento n. 918/83 e, in secondo luogo, sulla possibilità di ritenere che il sig. [OSCURATO:PERSONA] abbia
avuto il «possesso» dell’autovettura durante i sei mesi precedenti la data di trasferimento della sua residenza abituale dall’Austria.
14.
Alla luce dei suddetti elementi di fatto e di diritto, lo [OSCURATO:PERSONA] ha domandato alla Corte di pronunciarsi sulle tre seguenti
questioni:
«1)
Se un’autovettura che sia stata messa a disposizione di una persona fisica da parte del suo datore di lavoro e che sia utilizzata
da tale persona fisica tanto a fini professionali quanto a fini privati, debba essere considerata quale bene personale ai
sensi dell’art. 1, n. 2, lett. c), del regolamento (CEE) del Consiglio 28 marzo 1983, n. 918, relativo alla fissazione del
regime comunitario delle franchigie doganali.
2)
Se la disposizione di cui all’art. 3, lett. a), di tale regolamento, che esige che un bene sia stato in possesso dell’interessato
per un periodo di almeno sei mesi prima della data in cui ha cessato di avere la sua residenza normale nel paese terzo di
provenienza, debba essere interpretata nel senso che l’interessato che abbia ottenuto un bene a disposizione, dietro corrispettivo
o meno, nell’ambito dell’esecuzione di attività lavorative a favore del proprietario del bene, possiede detto bene ai sensi
della disposizione in precedenza menzionata.
3)
Se per la soluzione della questione n. 2 abbia rilevanza il fatto che l’interessato durante l’intero periodo di sei mesi avesse
o meno il diritto di acquistare l’autovettura».
15.
Osservazioni scritte e orali sono state presentate dal governo dei [OSCURATO:PERSONA] e dalla [OSCURATO:PERSONA]. Ad esse verrà fatto riferimento
nell’ambito della valutazione delle questioni di diritto sollevate dal caso in oggetto.
II –
Valutazione
A –
Osservazioni preliminari
16.
A questo punto appare opportuno effettuare una serie di osservazioni allo scopo di definire la portata delle questioni sollevate
nel caso in oggetto nonché lo schema dell’analisi, ovvero l’ordine in cui tali questioni verranno esaminate.
17.
Come indicato esplicitamente dal governo dei [OSCURATO:PERSONA] nelle sue osservazioni scritte, «la legislazione olandese stabilisce
che le condizioni per l’esenzione dai dazi comunitari all’importazione indicate nel regolamento n. 918/83 sono applicabili
per analogia» alla concessione dell’esenzione dalla BPM dovuta su un’autovettura importata nei [OSCURATO:PERSONA] da un privato che
abbia trasferito la sua abituale residenza in tale paese. L’esenzione dal pagamento della BPM si applicherà, pertanto, indipendentemente
dal fatto che il soggetto che si trasferisce nei [OSCURATO:PERSONA] avesse la sua normale residenza in uno Stato membro o in un Paese
terzo.
18.
La conseguenza del riferimento, da parte della normativa olandese, al regime giuridico stabilito nel Titolo I del regolamento
n. 918/83, relativo alla «franchigia dai dazi all’importazione» per «i beni personali importati da persone fisiche che trasferiscono
la loro residenza normale nel territorio doganale della Comunità», è che, ai fini dell’esenzione dalla BPM, un soggetto che
si trasferisce nei [OSCURATO:PERSONA] viene trattato in maniera identica, sia che provenga da uno Stato membro, sia che provenga
da un Paese terzo.
19.
Nelle sue osservazioni scritte la [OSCURATO:PERSONA] attira l’attenzione sul fatto che il legislatore comunitario, oltre al regolamento
n. 918/83, ha stabilito nella direttiva 83/183 un regime giuridico comunitario specifico riguardante le franchigie fiscali
applicabili alle importazioni definitive di beni personali di privati provenienti da uno Stato membro
(4)
. Secondo la [OSCURATO:PERSONA], il caso in oggetto riguarda un’imposta dovuta su un bene personale importato da un privato che trasferisce
la sua residenza abituale da uno Stato membro ad un altro, ricadendo quindi nell’ambito della direttiva 83/183. Se, come sostenuto
dalla [OSCURATO:PERSONA], la direttiva 83/183 prevede un’esenzione fiscale a diretto beneficio del sig. [OSCURATO:PERSONA], ciò sarà decisivo
ai fini della soluzione della controversia nella causa principale pendente dinanzi allo [OSCURATO:PERSONA].
20.
Poiché «la Corte ha il compito di interpretare tutte le norme di diritto comunitario che possano essere utili al giudice
nazionale al fine di dirimere la controversia di cui è stato adito, anche qualora dette norme non siano espressamente indicate
nella questione pregiudiziale sottopostale»
(5)
, non posso concordare con l’argomento presentato dal governo olandese in udienza, secondo il quale la Corte non potrebbe
esaminare il problema dell’applicabilità della direttiva 83/183 sollevato dalla [OSCURATO:PERSONA]. Questa sarà la prima delle questioni
esaminate nel corso delle presenti conclusioni.
21.
In secondo luogo, qualora la Corte dovesse dichiarare che un’imposta come la BPM non rientra nel regime delle franchigie fiscali
istituito dalla direttiva 83/183, sarebbe necessario verificare se essa è competente a interpretare le disposizioni e le nozioni
contenute nel regolamento n. 918/83, che è applicabile al caso in oggetto in forza del rinvio effettuato dal diritto olandese.
22.
Infine, in caso di soluzione affermativa al problema della competenza della Corte riguardo all’interpretazione del regolamento
n. 918/83, verrà data una risposta alle questioni specifiche sollevate dallo [OSCURATO:PERSONA]. A tal riguardo, esaminerò congiuntamente
la seconda e la terza questione. Il diritto di acquisto concesso al sig. [OSCURATO:PERSONA] dal datore di lavoro al momento della consegna
dell’automobile verrà analizzato assieme alle altre circostanze menzionate nella questione n. 2.
B –
Il problema dell’applicazione della direttiva 83/183
1. Gli obiettivi della direttiva 83/183 e le ragioni determinanti dell’attuale definizione del suo campo di applicazione
23.
L’art. 1 definisce il «campo di applicazione» della direttiva nel modo seguente:
«1.
[OSCURATO:PERSONA] membri concedono, alle condizioni e nei casi indicati in seguito, una franchigia dalle imposte sulla cifra d’affari,
dalle accise e dalle altre imposte sul consum[o] normalmente esigibili all’atto dell’importazione definitiva, da parte di
privati, di beni personali provenienti da un altro Stato membro.
2.
Non sono presi in considerazione dalla presente direttiva i diritti e le imposte specifici e/o periodici concernenti l’utilizzazione
di questi beni all’interno del paese, quali ad esempio diritti riscossi all’atto dell’immatricolazione di autovetture, tasse
di circolazione stradale, canoni televisivi».
24.
La direttiva 83/183 è stata parzialmente abrogata dalla direttiva del Consiglio 16 dicembre 1991, 91/680/CEE, che completa
il sistema comune di imposta sul valore aggiunto e modifica, in vista della soppressione delle frontiere fiscali, la direttiva
77/388/CEE
(6)
. L’art. 2, n. 2, di tale direttiva stabilisce che «[l]e disposizioni relative all’imposta sul valore aggiunto previste nelle
direttive seguenti cessano d’avere effetto il 31 dicembre 1992: (…) – direttiva 83/183/CEE». Analogamente, anche la direttiva
del Consiglio 25 febbraio 1992, 92/12/CEE, relativa al regime generale, alla detenzione, alla circolazione ed ai controlli
dei prodotti soggetti ad accisa
(7)
, ha abrogato in parte la direttiva 83/183; l’art. 23, n. 3, di tale direttiva infatti dispone: «[l]e disposizioni relative
ai diritti d’accisa previste dalle direttive seguenti cessano di essere in vigore il 31 dicembre 1992: (…) – direttiva 83/183/CEE».
Anche se così parzialmente abrogata, la direttiva 83/183 resta in vigore dopo il completamento del mercato interno nel 1992,
tranne che per l’IVA e le accise
(8)
.
25.
Scopo della direttiva 83/183 è di eliminare, attraverso l’istituzione di un sistema armonizzato di franchigie fiscali relative
alle imposte sulla cifra d’affari, alle accise e ad altre imposte sul consumo che colpiscono l’importazione di beni
(9)
, gli ostacoli fiscali che intralciano la libera circolazione delle persone nella Comunità
(10)
. A tal fine, in base all’art. 1, n. 1, alle condizioni indicate nella direttiva 83/183 viene concessa la franchigia dalle
imposte sul consumo normalmente dovute sull’importazione di beni personali da parte di privati che trasferiscono la loro residenza
abituale da uno Stato membro ad un altro.
26.
Tale direttiva mira a garantire che un privato, il quale abbia acquistato un bene personale nello Stato membro di origine
ivi pagando le relative imposte, non sia costretto a pagare sullo stesso bene le imposte sul consumo nello Stato membro di
nuova residenza, il che indubbiamente ostacolerebbe la libera circolazione delle persone all’interno della Comunità. Se un
privato che ha pagato tutte le imposte sul consumo al momento dell’acquisto del bene personale (per esempio un televisore
o un’automobile) nel luogo della sua abituale residenza fosse tenuto a pagare, per lo stesso bene, ulteriori imposte sul consumo
a seguito del trasferimento della residenza in un altro Stato membro, ciò influirebbe sulla decisione di trasferirsi
(11)
. La tassazione nello Stato membro di nuova residenza costituirebbe un incentivo, per tale soggetto, a lasciare il bene personale
nel paese di origine e, in definitiva, a decidere di non trasferirsi
(12)
.
27.
Non è assolutamente incompatibile con tali obiettivi il fatto che il legislatore comunitario escluda espressamente taluni
dazi e tasse dal sistema di franchigie di cui alla direttiva 83/183. In effetti, l’art. 1, n. 2, stabilisce esplicitamente
che «i diritti e le imposte specifici e/o periodici concernenti l’utilizzazione di questi beni [personali] all’interno del
paese (…)» rimangono esclusi dall’ambito della direttiva e non sono pertanto soggetti al sistema di franchigie fiscali da
essa istituito.
28.
Dall’art. 1, nn. 1 e 2 deriva che la portata della direttiva viene definita sulla base della distinzione tra le imposte collegate
all’utilizzazione del bene nel paese e le imposte sul consumo che normalmente colpiscono l’importazione di tale bene. A questo
punto ci troviamo di fronte al fondamentale problema di stabilire il significato dell’espressione «concernenti l’utilizzazione
di questi beni all’interno del paese» ai sensi dell’art. 1, n. 2. Per tale interpretazione, e al fine poi di stabilire se
la BPM sia o meno un’imposta concernente l’utilizzazione di autoveicoli nei [OSCURATO:PERSONA], occorre prendere in considerazione
i motivi sottostanti all’inserimento dell’art. 1, n. 2, nella direttiva.
29.
L’art. 1, n. 2, che non era compreso nella proposta iniziale di direttiva presentata dalla [OSCURATO:PERSONA] al Consiglio il 30
ottobre 1975, venne aggiunto successivamente, in esito alla richiesta avanzata da taluni [OSCURATO:PERSONA] membri, in particolare il Regno
di Danimarca
(13)
.
30.
Di certo, non vi è alcuna ragione per cui «un cittadino comunitario, il quale sposti durevolmente la propria residenza in
un altro Stato membro e lì di conseguenza risieda e faccia uso di beni, dovrebbe essere sottratto ai tributi che, in tale
Stato membro, sono connessi all’utilizzo dei beni stessi»
(14)
. L’inserimento del n. 2 nell’art. 1 è pertanto pienamente comprensibile, nei limiti in cui l’utilizzazione di alcuni beni
in un paese può comportare dei costi per lo Stato, derivanti dall’uso di tale bene all’interno del suo territorio. Tra questi
costi vi sono, per esempio, lo sviluppo e la manutenzione della rete stradale, la previsione di condizioni di sicurezza, di
servizi di controllo ed emergenza per gli utenti di autoveicoli nel territorio dello Stato ed anche costi ambientali. Uno
Stato membro, pertanto, può legittimamente decidere di esigere il pagamento di talune imposte connesse ai suddetti costi dai
soggetti che ne siano in definitiva responsabili, allorché essi utilizzano il bene in modo definitivo all’interno del suo
territorio. Ciò trova conferma negli esempi che di queste tasse vengono forniti nell’art. 1, n. 2, della direttiva 83/183:
«diritti riscossi all’atto dell’immatricolazione di autovetture, tasse di circolazione stradale, canoni televisivi».
31.
Tali costi possono variare da uno Stato ad un altro, in base alle peculiari condizioni di utilizzo degli autoveicoli nel suo
territorio. Essi sono specifici per ogni Stato. Di conseguenza, anche i dazi e le tasse corrispondenti cambieranno da un paese
all’altro. Inoltre, le valutazioni concernenti l’importo e la natura delle tasse connesse ai costi causati dall’uso di autoveicoli
possono variare ragionevolmente tra gli [OSCURATO:PERSONA]. Il fatto che ogni Stato membro sia libero di esigere il pagamento di tali imposte
non fa però sorgere un onere fiscale in capo ai privati che trasferiscono la loro residenza abituale da uno Stato membro a
un altro, il che sarebbe incompatibile con la direttiva 83/183. Ciò avviene, naturalmente, nei limiti in cui le suddette imposte
presentino un nesso con i costi collegati all’uso del bene all’interno del paese.
32.
Come la Corte ha dichiarato nella sentenza [OSCURATO:PERSONA], «la tassazione degli autoveicoli non è stata armonizzata ed è notevolmente
diversa da uno Stato membro all’altro»
(15)
. Anche se «l’immatricolazione appare come il naturale corollario dell’esercizio di tale competenza fiscale»
(16)
, gli [OSCURATO:PERSONA] membri sono «liberi di esercitare la loro competenza fiscale in tale materia,
purché la esercitino nel rispetto del diritto comunitario
»
(17)
.
33.
La direttiva 83/183 costituisce per l’appunto un limite che il diritto comunitario pone alla libertà degli [OSCURATO:PERSONA] membri di
esigere il pagamento di
imposte di consumo sull’importazione di veicoli a motore da parte di privati
che trasferiscano la residenza abituale in un altro Stato membro. Con l’art. 1, n. 2, della direttiva, il legislatore ha
limitato in modo positivo ed esplicito la libertà degli [OSCURATO:PERSONA] membri di esigere il pagamento di imposte in tale settore unicamente
alle imposte «concernenti l’utilizzazione» dell’autovettura nel territorio dello Stato. Le imposte sul consumo colpiscono
invece la decisione di acquistare o meno il veicolo. Tale decisione viene assunta sulla base delle condizioni fiscali vigenti
al momento dell’acquisto e non dovrebbe essere condizionata a posteriori dalla successiva decisione di trasferirsi in un altro
Stato membro. Un’imposta dovuta nel corso di una importazione successiva dell’autoveicolo a causa di un cambiamento definitivo
di residenza, che abbia un’entità tale per cui di fatto avrebbe avuto un impatto negativo sulla decisione iniziale di acquistare
l’autoveicolo stesso, costituisce un indubbio ostacolo alla decisione di trasferirsi in un altro Stato membro. In altri termini,
la decisione di cambiare Stato dovrebbe essere neutrale rispetto alle precedenti decisioni consumistiche prese nello Stato
membro di origine. In caso contrario, la decisione di trasferirsi ne verrebbe sostanzialmente condizionata.
2. Se il fatto che l’imposta sia dovuta al momento dell’immatricolazione costituisca un elemento decisivo per qualificare un’imposta
come la BPM come «concernente l’utilizzazione» dell’autovettura, ai sensi dell’art. 1, n. 2, della direttiva 83/183
34.
In base alle informazioni fornite dallo [OSCURATO:PERSONA], la BPM è riscossa all’atto dell’immatricolazione del veicolo e i diritti
come le «tasse di registrazione» (o, nella versione francese, i «
droits perçus lors de l’immatriculation des voitures automobiles
») sono presentati nell’art. 1, n. 2, della direttiva come esempi di imposte «concernenti l’utilizzazione» dell’autoveicolo.
35.
Il fatto che l’evento generatore di un’imposta come la BPM sia l’immatricolazione dell’autovettura costituisce semplicemente
una prima indicazione del fatto che si tratta di un’imposta «concernente l’utilizzazione» del veicolo «all’interno del paese».
Se questo fosse l’elemento fondamentale per la definizione di un’imposta come «concernente l’utilizzazione» dell’autoveicolo,
la categoria dei dazi sull’immatricolazione dei veicoli a motore diventerebbe un concetto onnicomprensivo, al cui interno
uno Stato membro potrebbe includere qualunque imposta, indipendentemente dai suoi elementi sostanziali e dalle sue finalità,
in virtù della semplice circostanza temporale che tale imposta viene riscossa dallo Stato all’atto dell’immatricolazione del
veicolo
(18)
. Ciò consentirebbe a uno Stato membro di continuare ad esigere il pagamento di vere e proprie imposte di consumo sull’importazione
di beni, nei limiti in cui l’imposta sia dovuta qualche tempo dopo l’introduzione del bene nel paese, basata su un evento
generatore diverso, come il momento dell’immatricolazione del veicolo. Ciò priverebbe la direttiva 83/183 di qualsiasi effetto
utile quanto all’importazione di veicoli a motore e renderebbe inoltre virtualmente impossibile raggiungere l’uniformità nell’armonizzazione
del sistema di franchigie fiscali perseguita dalla direttiva stessa.
36.
Per chiarire questo punto, immaginiamo il caso di due imposte, applicate in due diversi [OSCURATO:PERSONA] membri, connesse all’importazione
di un autoveicolo e identiche sotto il profilo delle caratteristiche, delle finalità e dell’importo. Una delle due imposte
verrebbe considerata estranea all’ambito della direttiva 83/183 qualora fosse dovuta, nello Stato membro X, all’atto dell’immatricolazione
dell’autoveicolo dopo la sua importazione; la seconda imposta, invece, risulterebbe esente, nello Stato membro Y, per il semplice
fatto che tale Stato ha deciso di imporne il pagamento prima, al momento dell’introduzione dell’autoveicolo nel proprio territorio.
37.
Come dichiarato dall’avvocato generale [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA] nelle conclusioni relative alla causa Lindfors, «il solo fatto che un’imposta
sia riscossa a seguito o quale presupposto di un’immatricolazione non esclude di per sé che essa possa essere ritenuta anche
una sorta di imposta di consumo all’importazione»
(19)
. Il fatto che una determinata imposta venga definita come «tassa di registrazione» e sia dovuta all’atto dell’immatricolazione
non dispensa da un esame delle sue caratteristiche e finalità, indispensabile per stabilire se tale imposta concerna,
in sostanza
, l’uso dell’autoveicolo all’interno del paese e, pertanto, se essa esuli dall’ambito della direttiva 83/183. Per stabilire
se un’imposta come la BPM sia o meno «concernente l’utilizzazione» dell’autoveicolo nei [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell’art. 1,
n. 2, della direttiva 83/183, è necessario quindi tener conto delle ragioni sottese all’art. 1, n. 2, delle finalità del sistema
di franchigie fiscali della direttiva 83/183, nonché degli elementi materiali fondamentali di un’imposta come la BPM.
38.
In udienza il governo olandese ha dichiarato che la BPM concerne l’utilizzo del bene e non costituisce un’imposta di consumo
connessa all’importazione, dato che un privato può sempre decidere di importare un autoveicolo come parte dei propri beni
personali, per tenerlo a casa, o in un museo, come parte di una collezione di automobili, evitando così di registrarlo dopo
l’importazione.
39.
Tale argomento mira a dimostrare che un’imposta sull’immatricolazione non è idonea a colpire l’importazione dell’autoveicolo
quanto un’imposta dovuta all’atto stesso dell’importazione, in quanto il privato che importa l’autoveicolo può evitare le
imposte dovute nello Stato membro al momento dell’immatricolazione. Questo dimostrerebbe pertanto la rilevanza sostanziale
della distinzione fra imposte dovute al momento dell’immatricolazione e imposte dovute in un momento precedente. L’argomento
inoltre starebbe ad indicare che l’adozione di un simile criterio non contraddice gli scopi della direttiva 83/183, in quanto
un privato che importa un veicolo a motore con l’intento di non immetterlo sulla strada ma di conservarlo in un museo o in
garage non è tenuto al pagamento di nessuna imposta sull’importazione del veicolo. L’esempio starebbe a dimostrare in che
modo il sistema di franchigie fiscali istituito dalla direttiva resta comunque valido.
40.
A mio avviso, non vi è alcun dubbio che un privato possa, di fatto, scegliere di non registrare l’autoveicolo importato semplicemente
decidendo di tenerla a casa o in un museo. Il problema è che ciò accade solo in rari casi, in cui un soggetto decide di importare
il proprio autoveicolo senza l’intenzione di utilizzarlo per i normali e fondamentali scopi cui è un autoveicolo destinato,
ossia come mezzo di trasporto.
41.
Va ricordato che un argomento analogo a quello dedotto dal governo olandese è stato respinto dalla Corte nella causa [OSCURATO:PERSONA]/Belgio
(20)
. L’avvocato generale Mischo dichiarò in quell’occasione che «[l]’ipotesi che qualcuno voglia acquistare un’autovettura senza
contemporaneamente far richiesta di una targa d’immatricolazione è infatti così rara che possiamo non prenderla in esame»
(21)
. Debbo sottolineare il fatto che nell’ambito della causa [OSCURATO:PERSONA]/Belgio l’argomento aveva un rilievo maggiore rispetto
al presente caso. Di fatti, è più probabile che un soggetto acquisti un autoveicolo in uno Stato membro e decida di immatricolarlo
in un altro, piuttosto che un privato trasferisca la sua residenza abituale da uno Stato membro ad un altro e importi un autoveicolo
(e si tratterebbe con molta probabilità di un unico autoveicolo che costituisce un suo bene personale
(22)
) per utilizzarlo a fini diversi dall’uso normale e basilare come mezzo di trasporto su strada.
42.
Coerentemente con quanto sopra, in un diverso contesto la Corte ha respinto argomenti formali analoghi. Nella sentenza Lethonen
(23)
la Corte ha dichiarato che talune regole sui periodi di trasferimento costituiscono un limite alla libera circolazione dei
lavoratori che intendano svolgere la loro attività in un altro Stato membro, perché impediscono alle società di schierare
nelle partite di campionato dei giocatori di pallacanestro ingaggiati dopo una certa data. Secondo la Corte, sebbene tali
norme non riguardino «l’ingaggio dei detti giocatori, che non è limitato, (…), [p]oiché la partecipazione a tali incontri
costituisce l’oggetto essenziale dell’attività di un [giocatore] professionista, è evidente che una norma che limiti detta
partecipazione incide anche sulle possibilità d’ingaggio del giocatore interessato». Ammettere che un autoveicolo possa essere
importato da un privato
non
per essere usato su strada vuol dire non tener conto dello
scopo fondamentale
degli autoveicoli, così come ammettere che un giocatore di pallacanestro possa essere ingaggiato da una società
non
per giocare in partite di campionato vuol dire non tener conto dello
scopo fondamentale
dell’attività di un giocatore professionista. In entrambi i casi, la restrizione imposta nello Stato membro equivale di fatto
ad una limitazione della libertà di circolazione in tale Stato.
3. Se la BPM sia,
in sostanza
, un’imposta concernente l’utilizzazione dell’autovettura nel territorio dello Stato membro, ai sensi dell’art. 1, n. 2
43.
L’art. 1, n. 2, della direttiva 83/183 fa riferimento a diritti e imposte specifici e/o periodici concernenti l’utilizzazione
di beni personali all’interno del paese. Per diritti periodici si intendono imposte dovute a scadenze regolari, come il bollo
di circolazione esistente in alcuni [OSCURATO:PERSONA] membri. [OSCURATO:PERSONA] la Motorrijtuigenbelasting costituisce un ottimo esempio
di tassa di circolazione che senza dubbio non rientra nell’ambito della direttiva 83/183. Come sottolineato dalla [OSCURATO:PERSONA]
in udienza, il fatto che tale imposta concerna l’utilizzazione di un autoveicolo nei [OSCURATO:PERSONA] emerge chiaramente dal fatto
che il suo pagamento può essere sospeso nel caso in cui l’auto non venga usata
(24)
. Ciò è perfettamente comprensibile se consideriamo che durante questo periodo di mancato utilizzo il proprietario dell’autoveicolo
non è responsabile di alcun costo legato all’uso dello stesso all’interno del paese. Questo costituisce la prova sostanziale
della connessione esistente tra l’imposta e l’utilizzazione dell’autoveicolo.
44.
L’art. 1, n. 2, inoltre menziona diritti e imposte specifici concernenti l’utilizzazione di autoveicoli all’interno del paese.
Esistono numerosi esempi di tali diritti specifici che non sono dovuti a scadenze regolari ma che sono con evidenza connessi
all’utilizzazione dell’autoveicolo, come i pedaggi autostradali o per il passaggio su ponti. Un individuo può utilizzare una
determinata autostrada una volta soltanto, o mai, o varie volte. A differenza che per le tasse di circolazione, questi diritti
hanno la caratteristica di non essere pagati a scadenze regolari. Si può anche pensare a imposte specifiche a scopi ambientali,
per esempio un’imposta dovuta per consentire l’ingresso e la circolazione di veicoli a motore all’interno di un determinato
parco naturale, anche quando la tassa sia dovuta senza alcun riferimento alla durata della permanenza dell’autoveicolo all’interno
dell’area protetta.
45.
Può accadere inoltre che un diritto o un’imposta specifici siano dovuti solo una tantum e siano senza alcun dubbio connessi
con l’utilizzazione di un autoveicolo ai sensi dell’art. 1, n. 2. È questo il caso della tassa di registrazione dovuta nei
[OSCURATO:PERSONA], oltre alla BPM, al momento dell’immatricolazione dell’autoveicolo. Stando alla descrizione fatta in udienza dal
governo olandese e dalla [OSCURATO:PERSONA], tale imposta, pari a EUR 47,20 per il 2004, è chiaramente collegata all’utilizzazione
dell’autoveicolo nei [OSCURATO:PERSONA]. Essa possiede le caratteristiche di un diritto volto a compensare i costi amministrativi
legati all’immatricolazione dell’autoveicolo in tale Stato membro.
46.
Questi sono quelli che io considero i «casi semplici» di imposte che non rientrano nell’ambito della direttiva 83/183, in
quanto dalle loro caratteristiche emerge, in sostanza, una connessione non semplicemente formale con l’uso dell’autoveicolo
all’interno di un paese. L’esame sostanziale delle caratteristiche di tali imposte fa emergere l’esistenza di un nesso tra
il loro pagamento e i costi legati all’uso dell’autoveicolo, si tratti di costi di costruzione e di mantenimento di autostrade
o ponti, di costi ambientali o amministrativi. Per quanto riguarda la BPM, la situazione è diversa.
47.
In udienza il governo olandese ha sostenuto che la BPM non ha lo scopo di compensare i costi derivanti dall’utilizzazione
dell’autoveicolo nel territorio nazionale. Esso ha inoltre dichiarato che il gettito della BPM costituisce un introito generale
per l’erario dello Stato e non ha un nesso diretto con i costi relativi all’uso degli autoveicoli all’interno del suo territorio
(25)
.
48.
Tenuto conto delle prove dedotte dinanzi alla Corte, un’imposta come la BPM non presenta in sostanza caratteristiche tali
da far emergere un nesso con i costi legati all’utilizzazione dell’autoveicolo all’interno dello Stato. Un’imposta come la
BPM non presenta neppure alcun nesso con i costi amministrativi di immatricolazione (compresi i costi per la registrazione
della targa), già compensati da un diverso diritto specifico imposto dal governo olandese e anch’esso dovuto all’atto dell’immatricolazione
dell’autoveicolo.
49.
Quest’ultimo fatto, tuttavia, contrariamente all’interpretazione della [OSCURATO:PERSONA], non significa che, per rientrare nell’ambito
dell’art. 1, n. 2, un’imposta come la BPM dovrebbe essere limitata alla semplice compensazione dei costi amministrativi legati
all’immatricolazione dell’autoveicolo nei [OSCURATO:PERSONA]. Una simile interpretazione dell’art. 1, n. 2, è troppo restrittiva
e non è avvalorata in modo decisivo da un argomento basato sulla lettera della versione inglese, che fa riferimento ai diritti
riscossi all’atto dell’immatricolazione di autoveicoli («motor vehicle registration fees»). A mio avviso, l’art. 1, n. 2,
consente con chiarezza agli [OSCURATO:PERSONA] membri di esigere il pagamento di imposte o diritti all’atto dell’immatricolazione o in
qualunque altro momento, purché siano connessi all’utilizzazione dell’autoveicolo all’interno del paese, nel senso che i loro
elementi fondamentali debbono fornire un qualche indizio di un nesso esistente tra i suddetti diritti e i costi (amministrativi
o di altro genere) legati all’uso dell’autoveicolo all’interno del territorio dello Stato.
50.
Detto legame tra un’imposta come la BPM e l’uso dell’autoveicolo all’interno del territorio dei [OSCURATO:PERSONA] non può essere
riconosciuto, salvo che per l’evento generatore d’imposta che, come ho già detto, costituisce un indizio puramente fortuito
e formale di tale connessione. Inoltre, è la stessa normativa olandese a chiarire che non esiste tale legame con l’utilizzazione.
Detta conclusione deriva dal fatto che la legge olandese concede l’esenzione dalla BPM per gli autoveicoli provenienti dall’estero
(Stato membro o paese terzo) qualora, in relazione all’immissione in libera pratica, sussista un diritto alla franchigia doganale
in forza del regolamento n. 918/83. Il governo olandese sottolinea nelle sue osservazioni che le condizioni poste dal regolamento
n. 918/83 per l’esenzione dai dazi comunitari all’importazione sono «applicabili per analogia» all’esenzione dal pagamento
della BPM. Il riferimento al regolamento n. 918/83 «per analogia» è incompatibile con la qualificazione di un’imposta come
la BPM come connessa sostanzialmente all’utilizzazione dell’autoveicolo nei [OSCURATO:PERSONA].
51.
Non vi sarebbe in effetti alcun motivo razionale, sotto il profilo economico, per cui la legge sulla BPM e il decreto sulla
BPM dovrebbero concedere l’esenzione con riferimento al regolamento n. 918/83, come effettivamente fanno, ad un autoveicolo
importato definitivamente da un privato che trasferisce la sua residenza abituale nei [OSCURATO:PERSONA], qualora la BPM fosse sostanzialmente
concepita come un’imposta connessa all’uso del bene in detto Stato membro. L’esenzione significherebbe che il legislatore
olandese intendeva deliberatamente attribuire ai nuovi residenti nei [OSCURATO:PERSONA] lo status di «free‑riders» rispetto a tutti
gli altri utenti che immatricolano le loro automobili nei [OSCURATO:PERSONA] e sono tenuti a pagare la BPM. Di fatto, i privati che
si trasferiscono definitivamente nei [OSCURATO:PERSONA] con i propri autoveicoli sarebbero autorizzati ad immatricolarli e utilizzarli
in detto paese e a dare origine a tutti i costi connessi a tale utilizzazione all’interno dello Stato, a spese prevalentemente
di tutti gli altri cittadini che hanno da sempre vissuto nei [OSCURATO:PERSONA] e, di conseguenza, hanno dovuto pagare la BPM all’atto
dell’immatricolazione del loro autoveicolo. Ciò è in contrasto con lo scopo perseguito dall’art. 1, n. 2, della direttiva
83/183, già descritto in precedenza
(26)
, quando ammette espressamente che gli [OSCURATO:PERSONA] membri restano liberi di esigere «i diritti e le imposte specifici e/o periodici
concernenti l’utilizzazione di questi beni all’interno del paese».
52.
Al contrario, l’esenzione concessa dalla legge olandese appare perfettamente comprensibile se un’imposta come la BPM viene
definita come imposta sul consumo che, a causa degli elevati importi di cui trattasi e del fatto che tutte le imposte sul
consumo sono state già pagate nel paese di origine, il legislatore olandese ha deciso di esentare.
53.
Questo ragionamento è coerente con la giustificazione del sistema di esenzione di cui alla direttiva 83/183, malgrado il notevole
disaccordo esistente tra la [OSCURATO:PERSONA] e il governo olandese dovuto al fatto che quest’ultimo ritiene di non essere obbligato
dalla direttiva 83/183 a concedere l’esenzione dalla BPM. Esso concede tale esenzione volontariamente, ma solo nei termini
un po’ più ristretti del regolamento n. 918/83
(27)
. In ogni caso, la giustificazione per l’esenzione concessa dalla legge sulla BPM e dal decreto sulla BPM, e la giustificazione
per l’esenzione in base alla direttiva 83/183, sono identiche sotto il profilo funzionale. In questo senso, un’imposta come
la BPM non può essere razionalmente considerata dalla legge olandese come una tassa connessa all’utilizzazione dell’autoveicolo
all’interno del paese. A questo proposito, debbo presumere che una decisione come quella assunta dal legislatore fiscale olandese
di concedere un’esenzione dalla BPM per analogia con la franchigia dai dazi doganali abbia un fondamento economico razionale
e non sia il risultato di un atto di generosità economicamente privo di senso che, per di più, sarebbe discriminatorio nei
confronti di tutti i proprietari di automobili da sempre residenti nei [OSCURATO:PERSONA].
54.
Inoltre, secondo le informazioni fornite in udienza dalla [OSCURATO:PERSONA] e non contraddette dal governo olandese, il calcolo
della BPM si basa sul prezzo netto di listino dell’autoveicolo, che fondamentalmente corrisponde al prezzo di vendita consigliato,
vigente il giorno dell’assegnazione della targa o, in caso di auto usata, vigente il giorno del primo utilizzo, meno l’imposta
sulla cifra d’affari e la BPM. L’aliquota percentuale della BPM corrisponde a circa il 45%, meno un determinato importo fisso
legato all’età dell’autoveicolo.
55.
Da un lato, come sottolineato dalla [OSCURATO:PERSONA], l’importo elevato della BPM costituisce, di fatto, un ostacolo decisivo alla
libera circolazione delle persone nei [OSCURATO:PERSONA], contrastando in tal modo con la finalità della direttiva 83/183 come sancita
dall’art. 1, n. 1. Ciò non vuol dire che le imposte connesse all’utilizzazione non possano essere elevate. Possono esserlo,
ma solo nei limiti in cui vi sia prova di un nesso sostanziale tra l’uso del bene all’interno del paese, prova che nel caso
in oggetto manca. Stabilire quando l’importo sia troppo elevato è questione problematica, ma non è certo un problema dichiarare
che nel caso in oggetto l’ammontare dell’imposta è talmente elevato da rendere ragionevolmente impossibile individuare una
qualsiasi connessione con l’uso dell’autoveicolo. Il fatto che essa venga calcolata sulla base del prezzo netto di listino
dell’autoveicolo (che è connesso alla decisione di acquisto) è un’ulteriore prova della sua natura di imposta sul consumo.
56.
Dall’altro lato, il livello dell’aliquota d’imposta e il fatto che la base imponibile ai fini della BPM sia costituita essenzialmente
dal prezzo di listino dell’autoveicolo, e non anche per esempio dalle dimensioni del motore, sta a dimostrare che l’imposta
è finalizzata chiaramente a originare un introito per lo Stato
(28)
. Un’imposta come la BPM, con le suddette caratteristiche, difficilmente si può considerare come connessa in sostanza l’utilizzazione
del bene all’interno del paese; si tratta invece di un’imposta sul consumo normalmente applicata ad un autoveicolo dopo la
sua definitiva importazione, da parte di un privato, nei [OSCURATO:PERSONA].
4. Se la BPM operi come imposta sul consumo ai sensi dell’art. 1, n. 1, della direttiva 83/183
57.
La conclusione che un’imposta come la BPM sia in definitiva un’imposta sul consumo ai sensi dell’art. 1, n. 1, della direttiva,
malgrado la circostanza temporale, puramente fortuita e decisa esclusivamente dallo Stato, che essa sia riscossa non al momento
dell’importazione, bensì all’atto dell’immatricolazione, è suffragata da ulteriori informazioni fornite dalla [OSCURATO:PERSONA]
e non contraddette dal governo olandese.
58.
Secondo la [OSCURATO:PERSONA], la BPM è stata introdotta nel 1993 per modificare il preesistente sistema dell’imposta speciale di
consumo sugli autoveicoli («bijzondere verbruiksbelasting van personenauto’s»; in prosieguo: la «BVB»), in base al quale l’evento
generatore d’imposta era costituito dall’importazione o dalla consegna del veicolo, e non dalla sua immatricolazione. Poiché
le imposte riscosse sull’importazione di beni provenienti da uno Stato membro non erano più autorizzate dopo il 31 dicembre
1992, secondo la [OSCURATO:PERSONA] la legge sulla BPM ha inteso mantenere la base imponibile della BVB, cambiando il momento dell’esazione.
59.
La Corte inoltre ha già preso in esame questa imposta olandese nella causa Wisselink
(29)
, nel diverso contesto dell’analisi della compatibilità della BVB con il sistema comunitario dell’imposta sul valore aggiunto.
La BVB veniva riscossa una sola volta e poi interamente ripercossa sulla successiva fase di vendita, senza che vi fosse una
nuova imposizione. Essa gravava per il 18,2%, per la parte del prezzo di listino inferiore a HFL 10 000, e per il 27,3% sulla
quota del prezzo di listino superiore al suddetto importo
(30)
. La legge sulla BPM richiama espressamente la BVB nell’art. 9, n. 8, il quale esclude gli importi corrispondenti alla BVB
dal prezzo di listino utilizzato per calcolare la base imponibile ai fini della BPM, qualora il giorno dell’assegnazione della
targa ovvero il primo giorno di utilizzo dell’autoveicolo cadessero anteriormente al 1° gennaio 1993, quando esisteva la BVB
ma non la BPM. Tanto l’importo della BPM, quanto il preesistente importo della BVB sono esclusi dal prezzo di listino.
60.
È quindi la legge sulla BPM che riconosce esplicitamente questa equivalenza tra la BPM e la preesistente imposta speciale
di consumo. In tal senso, anche se il caso fosse analizzato alla luce del ragionamento seguito, in un diverso contesto, nella
sentenza [OSCURATO:PERSONA]/Belgio
(31)
, la relazione tra le due imposte mi sembra sufficientemente forte per eliminare «ogni differenza concettuale tra i rispettivi
fatti generatori delle due imposte»
(32)
.
61.
Come sancito espressamente dalla Corte nella sentenza Wisselink riguardo alla BVB, tale imposta, pur non presentando le caratteristiche
di un’imposta sulla cifra d’affari, costituisce «una tassa di consumo la cui base imponibile è proporzionale al prezzo delle
autovetture da turismo». Essa «si applica una sola volta, al momento della fornitura da parte del fabbricante o dell’importazione
e viene poi interamente ripercossa nella fase di vendita successiva, senza che vi sia nuova imposizione. Inoltre, se la BVB
versata non è detraibile a monte, fa parte integrante del costo del veicolo»
(33)
. Anche la BPM, una volta pagata, diventa irreversibilmente parte integrante del costo del veicolo in future transazioni (ossia,
senza possibilità di rimborso né di sospensione) e verrà trasferita al successivo acquirente dell’autoveicolo. Questa caratteristica
è tipica delle imposte sul consumo e non delle già descritte tasse periodiche o specifiche collegate all’utilizzazione dell’autoveicolo.
62.
In quanto imposta sul consumo che colpisce sostanzialmente l’importazione di autoveicoli all’atto della loro immatricolazione,
la BPM costituisce un ottimo esempio del tipo di ostacoli alla libera circolazione delle persone all’interno della Comunità
che la direttiva 83/183 mirava ad eliminare. Basta immaginare il caso del sig. A, che ha vissuto e lavorato nello Stato membro X,
vi ha acquistato un’automobile e ha pagato in tale paese un’imposta come la BPM all’atto dell’immatricolazione dell’autoveicolo.
Un anno dopo, egli si è trasferito nello Stato membro Y per motivi di lavoro. In detto Stato il sig. A ha dovuto registrare
l’autoveicolo e pagare nuovamente un’imposta avente le caratteristiche della BPM. Se alla fine dell’anno il sig. A decidesse
di trasferirsi in un altro Stato membro (o anche di tornare nello Stato membro X), dovrebbe pagare, per la terza volta, una
tassa analoga alla BPM. Il sig. A ha dovuto pagare un «prezzo» molto alto ogni volta che si è trasferito da uno Stato membro
all’altro, pari più o meno ad un terzo del prezzo di listino dell’autoveicolo. Il costo dell’auto per il sig. A è raddoppiato,
anche se il suo valore di mercato è ovviamente diminuito. Se il sig. A fosse sempre rimasto nello Stato membro X non avrebbe
subito tale perdita, anche se l’uso che avrebbe fatto dell’autoveicolo sarebbe stato in gran parte lo stesso.
63.
A mio avviso, pertanto, un’imposta come la BPM olandese, che si applica una volta per tutte all’atto dell’immatricolazione
di un autoveicolo a seguito della sua importazione, il cui importo è calcolato sulla base del prezzo di listino, che viene
inclusa nel prezzo del veicolo e si ripercuote nelle successive transazioni relative al veicolo stesso e le cui caratteristiche
non fanno emergere, in sostanza, un legame con i costi connessi all’utilizzazione dell’autoveicolo all’interno del paese,
non costituisce un’imposta esclusa dalla portata della direttiva 83/183, ai sensi dell’art. 1, n. 2. Essa costituisce invece
un’imposta sul consumo applicata normalmente ai beni personali importati definitivamente da un privato che trasferisce la
sua residenza abituale da uno Stato membro all’altro, ai sensi dell’art. 1, n. 1, della direttiva 83/183, che è lo strumento
di diritto comunitario applicabile nel caso di specie.
C –
La competenza della Corte ad interpretare le disposizioni di uno strumento di diritto comunitario applicabile in forza del
diritto interno
64.
Nell’ipotesi in cui la Corte ritenesse che la direttiva 83/183 non sia applicabile alla causa principale, diventa necessario
analizzare le specifiche questioni sollevate dallo [OSCURATO:PERSONA] sull’interpretazione di taluni concetti e disposizioni del regolamento
n.918/83.
65.
Non vi è dubbio che il regolamento n. 918/83 è applicabile al caso pendente dinanzi allo [OSCURATO:PERSONA] unicamente in forza del
diritto interno olandese. Detto regolamento si applica alle importazioni di beni in provenienza da paesi terzi e riguarda
la franchigia dai dazi all’importazione comunitari. Esso non è dunque idoneo ad applicarsi nel contesto delle importazioni
definitive di beni all’interno della Comunità
(34)
.
66.
Ciononostante, la Corte ha spiegato di essere competente a interpretare disposizioni contenute in strumenti giuridici di diritto
comunitario, su richiesta di giudici nazionali ex art. 234 CE, in situazioni in cui tali disposizioni siano applicabili in
forza di un rinvio da parte del diritto nazionale, come nel caso in oggetto
(35)
. Non intendo dire che la Corte, nell’ambito della presente causa, dovrebbe seguire una strada diversa. Le sue decisioni sono
state chiare al riguardo. Nella sentenza [OSCURATO:PERSONA] essa ha dichiarato che «[l]’ordinamento giuridico comunitario ha (…) manifestamente
interesse, per evitare future divergenze d’interpretazione, a garantire un’interpretazione uniforme di tutte le norme di diritto
comunitario, a prescindere dalle condizioni in cui verranno applicate»
(36)
. Spetta poi ai giudici nazionali applicare le disposizioni o le nozioni di diritto comunitario così interpretate, tenendo
conto delle circostanze di fatto e di diritto del caso specifico oggetto del loro esame
(37)
.
D –
La nozione di «bene personale» ai sensi dell’art. 2, n. 1, del regolamento n. 918/83
67.
La prima questione sollevata dallo [OSCURATO:PERSONA] riguarda l’interpretazione della nozione di bene personale ai sensi dell’art. 2,
n. 1, lett. c), del regolamento n. 918/83, il quale definisce i «beni personali» come «i beni destinati all’uso personale
degli interessati (…), in particolare (…) gli autoveicoli per uso privato (…)» e stabilisce inoltre che «[c]ostituiscono pure
“beni personali” (…) gli strumenti portatili delle arti meccaniche o delle libere professioni necessari all’esercizio della
professione dell’interessato. I beni personali non devono riflettere , per loro natura o quantità , alcun intento di carattere
commerciale (…)».
68.
Il problema si pone perché, sebbene al momento dell’importazione nei [OSCURATO:PERSONA] nel 1998 l’autoveicolo fosse interamente
di proprietà del sig. [OSCURATO:PERSONA] e fosse destinato al suo uso personale, fino al 15 dicembre 1997 esso non gli apparteneva e gli
era stato messo a sua disposizione dal suo datore di lavoro non solo per uso personale ma anche in connessione con la sua
attività di dipendente della Océ.
69.
La nozione di bene personale di cui all’art. 1, n. 2, lett. c), non subordina la qualificazione di un autoveicolo quale «bene
personale» al fatto che esso sia pienamente di proprietà dell’interessato per un certo tempo prima dell’importazione. Perché
venga qualificato come bene personale è sufficiente che l’autoveicolo sia destinato «all’uso personale degli interessati o
ai bisogni della loro famiglia». Contrariamente al parere del governo olandese, il fatto che il sig. [OSCURATO:PERSONA] non fosse proprietario
dell’autoveicolo nei sei mesi precedenti la data alla quale egli ha cessato di avere la sua residenza abituale in Austria,
non influisce sulla qualificazione del veicolo come suo «bene personale».
70.
Vero è che, al momento dell’importazione, occorre che il bene personale – dopo essere stato qualificato come tale ai sensi
dell’art. 1, n. 2, lett. c) – appartenga all’interessato, affinché si possa concedere la franchigia doganale. Inoltre, l’art. 3,
lett. a), del regolamento n. 918/83 impone un criterio di collegamento al «bene personale», prima dell’importazione, che costituisce
una condizione preliminare per concedere a tale bene la franchigia dai dazi all’importazione. In base all’art. 3, lett. a),
tale criterio di collegamento si risolve in termini non di proprietà, ma piuttosto di «possesso» e di «uso» per un dato periodo
di tempo prima dell’importazione.
71.
Si tratta, in ogni caso, di requisiti necessari per concedere ai beni personali la franchigia fiscale e non di condizioni
per la qualificazione del bene di cui trattasi come «bene personale». Anche qualora tali requisiti per la franchigia fiscale
non fossero soddisfatti, il bene continua ad essere un «bene personale» del soggetto interessato, ai sensi dell’art. 1, n. 2,
lett. c) (anche se non idoneo per l’esenzione fiscale), nei limiti in cui esso sia destinato al suo «uso personale».
72.
Ma la nozione di bene personale di cui all’art. 1, n. 2, lett. c) dovrebbe essere limitata ai beni
esclusivamente
«destinati all’uso personale» dell’interessato durante il semestre trascorso nella sua residenza abituale? Secondo il governo
olandese, ciò si giustificherebbe con la necessità di un’interpretazione restrittiva delle disposizioni in tema di esenzione
come quella discussa nel caso in oggetto. Il governo olandese sottintende, quindi, che l’aggettivo «esclusivo» debba essere
aggiunto per qualificare «l’uso personale» nella definizione di «bene personale» di cui all’art. 1, n. 2, lett. c).
73.
A mio avviso, si tratta di un’interpretazione particolarmente restrittiva, che esclude dall’ambito della nozione di bene personale
tutti i beni che, sebbene destinati all’uso personale esclusivo dell’interessato al momento dell’importazione, siano stati
utilizzati anche ai fini dell’attività lavorativa del soggetto interessato durante i sei mesi precedenti il suo cambio di
residenza. Tale interpretazione restrittiva sarebbe imposta dalle finalità del sistema di esenzione stabilito dal Titolo I,
capitolo I, del regolamento n. 918/83
(38)
.
74.
Risulta chiaramente dal preambolo del regolamento n. 918/83 che lo scopo di tale esenzione fiscale è quello di evitare una
tassazione che non si giustifica «in alcune circostanze ben definite, per le quali le condizioni particolari dell’importazione
delle merci non richiedono l’applicazione delle misure abituali di protezione dell’economia». Inoltre, lo scopo di agevolare
lo stabilimento della nuova residenza nello Stato membro, nonché il lavoro delle autorità doganali degli [OSCURATO:PERSONA] membri, verrebbe
reso più difficile se beni personali importati senza fini commerciali fossero soggetti a imposte sull’importazione
(39)
.
75.
Il problema della natura non commerciale dell’importazione assume un particolare rilievo nell’analisi. Ciò è reso evidente
dall’ultima frase dell’art. 1, n. 2, lett. c), del regolamento n. 918/83, che chiarisce, in negativo, la definizione di beni
personali, sancendo che tali beni «non devono riflettere, per loro natura o quantità, alcun intento di carattere commerciale»
(40)
. Se a ciò aggiungiamo che questa esenzione fiscale è particolarmente legata alla sfera personale delle persone fisiche e
delle loro famiglie, e non ha un impatto significativo sulle risorse fiscali degli [OSCURATO:PERSONA] membri, non vi è giustificazione
per l’interpretazione restrittiva della nozione di uso personale proposta dal governo olandese
(41)
.
76.
Il criterio rilevante per qualificare alcuni beni come beni personali di un individuo non è se il bene sia utilizzato, o meno,
anche a fini commerciali o professionali durante il periodo precedente l’importazione
(42)
. Ciò non fa venir meno la sua natura di bene personale. Il criterio rilevante, invece, è se l’importazione in esame abbia
o meno natura commerciale. Le informazioni fornite dallo [OSCURATO:PERSONA] non dimostrano affatto che il sig. [OSCURATO:PERSONA] abbia importato
la sua autovettura a scopi commerciali.
77.
Pertanto, non si può affermare che l’espressione «uso personale» debba interpretarsi nel senso che essa esige un «esclusivo
uso personale» durante gli ultimi sei mesi di abituale residenza nel paese di origine. Questa distinzione non è stata effettuata
esplicitamente dal legislatore comunitario e non vi è alcun motivo perché l’espressione debba essere in tal modo interpretata
(43)
.
E –
La nozione di «possesso» ai sensi dell’art. 2, n. 1, del regolamento n. 918/83
78.
La seconda e la terza questione sollevate dallo [OSCURATO:PERSONA] sono dirette ad accertare se un privato abbia il possesso di un
determinato bene (come un autoveicolo) ai sensi dell’art. 3 del regolamento n. 918/83, allorché tale soggetto ne abbia l’uso
esclusivo e goda di un’opzione di acquisto accordatagli dal datore di lavoro, proprietario del bene al momento della consegna,
e tale soggetto si sia poi avvalso dell’opzione prima del cambio di residenza.
79.
La Corte ha dichiarato che «tanto l’applicazione uniforme del diritto comunitario, quanto il principio d’uguaglianza esigono
che una disposizione di diritto comunitario che non contenga alcun espresso richiamo al diritto degli [OSCURATO:PERSONA] membri per quanto
riguarda la determinazione del suo senso e della sua portata deve normalmente dar luogo, nell’intera Comunità, ad un’interpretazione
autonoma ed uniforme da effettuarsi tenendo conto del contesto della disposizione e dello scopo perseguito dalla normativa»
(44)
.
80.
Ai sensi dell’art. 3 del regolamento n. 918/83, i beni personali non consumabili debbono essere stati in possesso dell’interessato
e da lui utilizzati durante i sei mesi precedenti la data in cui tale soggetto ha cessato di avere la sua residenza normale
nel paese terzo di provenienza. Tale requisito è posto al fine di impedire che l’esenzione fiscale funga da incentivo ad improvvisi
ed eventualmente ingenti acquisti di beni immediatamente prima del mutamento di residenza. Attraverso questo requisito del
possesso per un certo periodo di tempo, il legislatore comunitario ha definito il necessario livello di collegamento tra l’individuo
e il bene personale, indispensabile al fine di evitare le suddette indesiderabili conseguenze.
81.
Quello di «possesso» è un ben noto concetto ampiamente discusso in numerosi sistemi giuridici. In generale, e come comune
denominatore, il possesso è qualificato dal rapporto fattuale esistente rispetto ad un oggetto, indipendentemente dal fatto
che un individuo ne sia o meno il proprietario
(45)
. Esso implica un controllo fattuale esercitato da un individuo su un oggetto, per conto proprio o attraverso altri. Sotto
un diverso profilo, esso consiste in definitiva nell’apparenza esteriore del fatto che il possessore esercita su di un oggetto
un diritto come proprietario e non è necessario che si tratti di proprietà piena, ma può trattarsi di un interesse di proprietà
più limitato. A questo punto, le differenze tra i sistemi giuridici appaiono più evidenti, in quanto entra in gioco, in definitiva,
il modo di intendere la struttura dei diritti di proprietà in ciascun sistema giuridico
(46)
. Non concordo, quindi, con lo [OSCURATO:PERSONA] sulla possibilità d’interpretare la nozione giuridica di possesso ai sensi dell’art. 3
del regolamento n. 918/83 con riferimento al linguaggio corrente o alle opinioni generalmente condivise
(47)
. Tale interpretazione non soltanto non terrebbe conto della evidente natura giuridica della nozione di possesso, ma renderebbe
inoltre particolarmente difficile raggiungere un significato uniforme di tale nozione ai sensi dell’art. 3 del regolamento
n. 918/83.
82.
Un’interpretazione autonoma che tenga conto del contesto e delle finalità del requisito del possesso ai fini dell’art. 3 del
regolamento n. 918/83 deve basarsi su talune considerazioni preliminari compatibili con l’interpretazione di fondo comune
della nozione di possesso negli [OSCURATO:PERSONA] membri: in primo luogo, il fatto che un individuo può essere possessore di un determinato
bene se di fatto ha il controllo su di esso pur non essendone il proprietario e pur non rivendicandone la proprietà; e, in
secondo luogo, il fatto che quando il legislatore comunitario ha utilizzato la nozione di possesso nell’art. 3, sicuramente
non ha inteso farne dipendere il significato dall’interpretazione che ciascun sistema giuridico ha del possesso e dei diritti
di proprietà.
83.
Ciò malgrado il fatto che l’esistenza di una situazione di possesso su un determinato bene dipenderà, in linea di principio,
dalle regole sul possesso vigenti nello Stato in cui il bene è situato, così come la valutazione dell’esistenza e/o della
portata dei diritti di proprietà dipenderà dal diritto nazionale del luogo in cui il bene si trova, ossia dalla lex situs
(48)
. Difatti, qualora questa impostazione venisse seguita per l’interpretazione del concetto di possesso ai sensi dell’art. 3
del regolamento n. 918/83, sarebbe impossibile raggiungere l’uniformità nel sistema delle esenzioni dai dazi all’importazione
sui beni personali, a causa delle differenze esistenti tra i sistemi giuridici in merito ai diritti di proprietà e, di conseguenza,
anche in merito al possesso
(49)
.
84.
Se così fosse, per stabilire se un soggetto originario di un paese terzo sia in possesso di un determinato bene, sarebbe necessario
determinare se possa essere considerato possessore in base al diritto del suo Stato di provenienza. La nozione di possesso
potrebbe di fatto variare a seconda del diritto specifico vigente nel luogo in cui il bene si trovava durante i sei mesi di
cui all’art. 3. Nell’ambito del regolamento n. 918/83, relativo all’esenzione fiscale nel caso di trasferimento della residenza
da un paese terzo, questo implicherebbe che la nozione potrebbe avere tanti diversi significati quanti sono i sistemi giuridici
nel mondo. Ciò non soltanto farebbe gravare un onere enorme sulle autorità nazionali, e segnatamente doganali, che dovrebbero
familiarizzare con il diritto di un numero pressoché infinito di sistemi giuridici riguardo alla nozione di possesso, ma comporterebbe
anche una mancanza di uniformità nei diritti garantiti dal regolamento n. 918/83
(50)
.
85.
A mio avviso, per conformarsi agli scopi per cui la nozione di possesso è stata inserita nell’art. 3 è sufficiente che il
privato interessato, durante il semestre rilevante, abbia avuto l’uso esclusivo del bene e un diritto che possa giuridicamente
essere fatto valere nei confronti del proprietario e che gli consenta di acquisire la proprietà del bene stesso. Non occorre
che tale diritto venga qualificato come diritto di proprietà in base al diritto vigente nel luogo di residenza abituale nel
paese terzo di origine. È sufficiente che si tratti di un diritto qualificato, nel senso che possa essere fatto valere contro
il proprietario in caso di violazione.
86.
In subordine, qualora si ritenga inapplicabile la direttiva 83/183, suggerisco che la Corte voglia rispondere alla seconda
e alla terza questione sollevate dallo [OSCURATO:PERSONA] nel senso che, quando un privato abbia il bene a sua completa disposizione
e ne abbia l’uso esclusivo, ivi compreso un uso personale, e il datore di lavoro, proprietario del bene al momento della consegna,
gli abbia espressamente concesso il diritto di acquistarlo, tale soggetto dev’essere considerato possessore del bene stesso
ai sensi dell’art. 3 del regolamento n. 918/83.
III –
Conclusione
87.
Suggerisco pertanto che la Corte voglia risolvere le questioni sollevate dal giudice nazionale nel modo seguente:
Un’imposta come la BPM olandese, che viene riscossa una tantum all’atto dell’immatricolazione di un autoveicolo a seguito
della sua importazione, il cui importo viene calcolato sulla base del prezzo di listino, viene incluso nel prezzo del veicolo
e si ripercuote sulle successive transazioni aventi ad oggetto il veicolo stesso, e le cui caratteristiche non fanno emergere
alcun nesso sostanziale con i costi connessi all’uso dell’autoveicolo all’interno del paese, non costituisce un’imposta esclusa
dall’ambito della direttiva 83/183, ai sensi dell’art. 1, n. 2, della stessa. Essa costituisce invece un’imposta sul consumo
normalmente applicata ad un bene personale importato definitivamente da un privato che trasferisce la sua residenza abituale
da uno Stato membro ad un altro, ai sensi dell’art. 1, n. 1, della direttiva 83/183, che costituisce lo strumento di diritto
comunitario applicabile.
1
–
Lingua originale: il portoghese.
2
–
GU L 105, pag. 1.
3
–
GU L 105, pag. 64.
4
–
La direttiva 83/183 e il regolamento n. 918/83 sono stati pubblicati lo stesso giorno della direttiva del Consiglio 83/181/CEE,
che determina il campo di applicazione dell’articolo 14, paragrafo 1, lettera d), della direttiva 77/388/CEE per quanto concerne
l’esenzione dell’imposta sul valore aggiunto di talune importazioni definitive di beni (GU L 105, pag. 38) e della direttiva
del Consiglio 83/182/CEE relativa alle franchigie fiscali applicabili all’interno della Comunità in materia d’importazione
temporanea di taluni mezzi di trasporto (GU L 105, pag. 59). Le suddette direttive, assieme al regolamento n. 918/83, mirano
a istituire all’interno della Comunità un sistema uniforme di franchigie fiscali all’importazione di beni.
5
–
Sentenza 18 marzo 1983, causa C‑280/91, Wiessman (Racc. pag. I‑971, punto 17).
6
–
GU L 376, pag. 1.
7
–
GU L 76, pag. 1.
8
–
Recenti cause tuttora pendenti dinanzi alla Corte (causa C‑387/01, Weigel, con conclusioni dell’avvocato generale Tizzano
presentate il 3 luglio 2003, e causa C‑365/02, Lindfors, con conclusioni dell’avvocato generale [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA] presentate il 4
marzo 2004, Racc. pag. I‑7183) hanno riguardato il problema dell’asserita inclusione, nell’ambito dell’esenzione fiscale istituita
dalla direttiva 83/183, di imposte come la NoVA e l’Autovero, dovute rispettivamente in Austria e in Finlandia, con riferimento
all’importazione definitiva di un autoveicolo da parte di un soggetto che trasferisce la sua residenza abituale da uno Stato
membro ad un altro. Immediatamente prima della presentazione delle presenti conclusioni la Seconda Sezione ha pronunciato
la sentenza Weigel, che in parte contrasta con l'analisi svolta in questa sede.
9
–
L’art. 99 del Trattato CEE (divenuto art. 93 CE), che costituisce il fondamento giuridico della direttiva 83/183, dispone
che «[i]l Consiglio (…) adotta le disposizioni che riguardano l’armonizzazione delle legislazioni relative alle imposte sulla
cifra d’affari, alle imposte sul consumo ed altre imposte indirette, nella misura in cui detta armonizzazione sia necessaria
per assicurare l’instaurazione ed il funzionamento del mercato interno (…)».
10
–
V. il secondo ‘considerando’ della direttiva 83/183.
11
–
L’art. 2, n. 2, lett. a), stabilisce che l’esenzione dev’essere concessa solo per i beni personali che «sono stati acquistati
alle condizioni fiscali generali del mercato interno di uno degli [OSCURATO:PERSONA] membri e non beneficiano, a titolo d'esportazione,
di esenzioni o di rimborsi di imposte sulla cifra d’affari, di accise o di qualunque altra imposta sui consumi».
12
–
Vale la pena di menzionare il fatto che il Comitato economico e sociale ritiene che «le disposizioni previste dalla proposta
di direttiva costituiscano un importante passo (…) le cui conseguenze psicologiche per i privati saranno significative”. V.
il parere in merito alla proposta di direttiva del Consiglio relativa alle franchigie fiscali applicabili alle importazioni
definitive di beni personali dei privati in provenienza da uno Stato membro (GU 1976, C 131, pag. 49).
13
–
V. le osservazioni del governo danese nella causa Lindfors.
14
–
Conclusioni dell’avvocato generale [OSCURATO:PERSONA] nella causa Lindfors, cit., paragrafo 39.
15
–
Sentenza 21 marzo 2002, causa C‑451/99, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (Racc. pag. I‑3193, punto 40).
16
–
V. sentenza [OSCURATO:PERSONA], punto 41.
17
–
V. sentenza [OSCURATO:PERSONA], punto 40 (il corsivo è mio).
18
–
Nel parere citato alla nota 12, il Comitato economico e sociale, con riguardo alla direttiva 83/183, si è espressamente pronunciato
nei seguenti termini: «[t]enuto conto del carattere molto liberale della proposta in esame, esso auspica che le disposizioni
di applicazione che la completeranno siano sufficientemente precise per evitare che eventuali abusi inducano gli [OSCURATO:PERSONA] membri
a rimettere in causa il principio stesso della franchigia».
19
–
Conclusioni dell’avvocato generale [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA] nella causa Lindfors, cit., paragrafo 56.
20
–
Sentenza 4 febbraio 1988, causa 391/85 (Racc. pag. 579).
21
–
[OSCURATO:PERSONA]/Belgio, paragrafo 44.
22
–
A tal fine va ricordato che, ai sensi dell’art. 2, n. 1, «[s]ono considerati “beni personali” (…) i beni destinati all’uso
personale degli interessati o alle necessità della loro famiglia. Questi beni, per loro natura o quantità, non debbono riflettere
nessuna preoccupazione d’ordine commerciale (…)» (il corsivo è mio).
23
–
Sentenza 13 aprile 2000, causa C‑176/96, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (Racc. pag. I‑2681, punti 49 e 50).
24
–
Dall’art. 19 della legge sulle tasse di circolazione del 1994 (Wet van 16 december 1993, tot vastselling van de Wet op de
motorrijtuigenbelasting 1994) deriva che per un’autovettura la cui targa sia stata sospesa o cancellata tale imposta non è
dovuta. In base all’art. 6 della Wet van 21 april 1994, houdende vervanging van de Wegenverkeerswet, richiamato dall’art.
19 della legge sulle tasse di circolazione, il proprietario dell’autoveicolo può chiedere la sospensione della targa.
25
–
Secondo tale governo lo stesso vale per la tassa di circolazione olandese (la Motorrijtuigenbelasting). Tuttavia, come sottolineato
dalla [OSCURATO:PERSONA], detta imposta può essere sospesa nel caso in cui il proprietario dell’autoveicolo decida di non utilizzarlo,
temporaneamente o permanentemente, all’interno del paese, evitando così di contribuire a sostenere i suddetti costi. Niente
di simile succede con la BPM. Tale imposta è dovuta una tantum, all’atto dell’immatricolazione dell’autoveicolo, e non è soggetta
a rimborso, neppure parziale, a favore del proprietario dell’autoveicolo nel caso in cui per qualche motivo (vendita ad un
acquirente in un diverso paese, successivo cambio di residenza da parte del proprietario, incidente mortale, ecc.) l’autoveicolo
non venga più utilizzato nel territorio olandese.
26
–
V. supra, paragrafo 30.
27
–
A differenza del regolamento n. 918/83, la direttiva 83/183 non fa dipendere la franchigia fiscale dalla condizione che il
soggetto abbia posseduto il bene durante gli ultimi sei mesi della sua normale residenza nel paese di origine. La direttiva
83/183 esige unicamente che l’autoveicolo sia stato utilizzato dal soggetto interessato nello Stato membro di origine, per
un periodo di almeno sei mesi prima del cambio di residenza.
28
–
Questo scopo fondamentale di generare un’entrata per lo Stato nel caso della BPM ha un carattere ampiamente prioritario anche
su eventuali interessi ambientali che emergono, per esempio, dal livello delle detrazioni ammesse dalla legge sulla BPM dall’aliquota
di base del 45%.
29
–
Sentenza 13 luglio 1989, cause riunitte 93/88 e 94/88, Wisselink e a./Statssecretaris van Financiën (Racc. pag. 2671).
30
–
V. le conclusioni dell’avvocato generale Mischo relative alla sentenza Wisselink, paragrafo 2.
31
–
V. supra, nota 20.
32
–
Sentenza [OSCURATO:PERSONA]/Belgio, punto 25.
33
–
Sentenza Wisselink, punto 20.
34
–
V., in questo senso, le conclusioni dell’avvocato generale Tizzano relative alla sentenza Weigel, paragrafo 62.
35
–
V. sentenza 3 dicembre 1998, causa C‑247/97, Schonbroodt/Stato belga (Racc. pag. I‑8095, punti 13 e 14), in cui la Corte ha
dichiarato di essere competente a statuire sull’interpretazione di talune disposizioni del regolamento n. 918/83 rese applicabili
dal diritto nazionale belga.
36
–
V. sentenza 18 ottobre 1990, cause riunite C‑297/88 e C‑197/89, [OSCURATO:PERSONA]/Stato belga (Racc. pag. I‑3763, punto 37).
37
–
Sentenza 8 novembre 1990, causa C‑231/89, Gmurzynska‑Bscher (Racc. pag. I‑4003, punto 21); v. inoltre sentenza 17 luglio 1997,
causa C‑28/95, Leur‑Bloem (Racc. pag. I‑4161, punti 32 e 34).
38
–
Il fatto che un’interpretazione restrittiva nell’ambito dei sistemi di esenzione fiscale debba basarsi sulla valutazione delle
finalità di tali sistemi, è sancito chiaramente, per esempio, nella sentenza 20 giugno 2002, causa C‑287/00, [OSCURATO:PERSONA]/Germania
(Racc. pag. I‑5811, punti 45‑48). V. inoltre sentenza 5 giugno 1989, causa C‑348/87, [OSCURATO:PERSONA]
(Racc. pag. 1737, punti 13 e 14).
39
–
Al riguardo, v. in particolare le conclusioni dell’avvocato generale Saggio nella causa definita con sentenza 15 giugno 1999,
causa C‑394/97, Heinonen (Racc. pag. I‑3599, paragrafo 16), con espresso richiamo al regolamento n. 918/83 e alla direttiva
del Consiglio 28 maggio 1969, 69/169/CEE, relativa all’armonizzazione delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative
riguardanti la franchigia dalle imposte sulla cifra d’affari e dalle altre imposizioni indirette interne riscosse all’importazione
nel traffico internazionale di viaggiatori. V. anche la sentenza Heinonen, punto 24.
40
–
Riguardo alla giustificazione autonoma di queste franchigie doganali autonome, v. la «Proposta di regolamento del Consiglio
relativo alla fissazione del regime comunitario delle franchigie doganali (presentata dalla [OSCURATO:PERSONA] al Consiglio)», Com (79) 104 def.,
Bruxelles, 12 marzo 1979, punto 4.
41
–
V. il Parere in merito ad una proposta di regolamento del Consiglio relativo alla fissazione del regime comunitario delle
franchigie doganali (GU 1980, C 72, pagg. 20‑21), nel quale il Comitato economico e sociale ha osservato che «[i]n tale settore
è infatti opportuno evidenziare chiaramente che si tratta di problemi che riguardano la vita dei singoli o delle famiglie
e che non vanno quindi interpretati in maniera restrittiva. Inoltre, i beni ammessi in franchigia sono importati in condizioni
tali che non possono né competere con le analoghe produzioni comunitarie né compromettere il gettito fiscale degli [OSCURATO:PERSONA] membri».
Riguardo alla definizione di bene personale, il Comitato suggerisce inoltre di sostituire il termine «cavalli da sella» con
«animali da sella» (suggerimento poi accolto), con il seguente commento: «[a]nche se l’elenco non è limitativo, si devono
evitare termini che potrebbero essere impiegati per limitare la portata del testo».
42
–
È significativo il fatto che l’art. 1, n. 2, lett. c), del regolamento n. 918/83 sancisce espressamente che «[c]ostituiscono
pure “beni personali” (…) gli strumenti portatili delle arti meccaniche o delle libere professioni necessari all’esercizio
della professione dell’interessato. I beni personali non devono riflettere, per loro natura o quantità, alcun intento di carattere
commerciale (…)».
43
–
In un diverso contesto è stato affermato che, nell’emanare le disposizioni in tema di sospensione dei dazi doganali, il Consiglio
deve tener conto «delle esigenze di certezza del diritto e delle difficoltà alle quali devono far fronte le amministrazioni
doganali nazionali»: v. sentenza 18 marzo 1986, causa 58/85, Ethicon (Racc. pag. 1131, punto 12). Tali disposizioni devono
essere interpretate secondo criteri obiettivi, inerenti alla loro formulazione.
44
–
V. sentenze 18 gennaio 1984, causa 327/82, Ekro (Racc. pag. 107, punto 11); 19 settembre 2000, causa C‑287/98, Linster (Racc.
pag. I‑6917, punto 43), e 9 novembre 2000, causa C‑357/98, Yiadom (Racc. pag. I‑9265, punto 26).
45
–
V. Jacob H. Beekhuis, «[OSCURATO:PERSONA] in [OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:PERSONA]» [OSCURATO:PERSONA] of [OSCURATO:PERSONA], Vol.
VI, [OSCURATO:PERSONA] and Trust, Chapter 2, J.C.B. Mohr, 1972, pag. 18, e F.H. Lawson, «[OSCURATO:PERSONA] in [OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:PERSONA]» ult. op. cit., pag. 24.
46
–
V. [OSCURATO:PERSONA], «Possesso (Diritto Privato)» Enciclopedia del Diritto, Vol. XXXIV, Giuffrè, pagg. 491‑519, in particolare
pagg. 496‑499 e pagg. 506‑510.
47
–
V., a tal fine, v. sentenza 14 maggio 1985, causa 139/84, [OSCURATO:PERSONA] (Racc. pag. 1405, punto 20 e dispositivo).
48
–
Questo approccio classico in merito al conflitto tra leggi può riscontrarsi nelle conclusioni dell’avvocato generale Jacobs
nella causa definita con sentenza 4 ottobre 1995, causa C‑291/92, Armbrecht (Racc. pag. I‑2775), in cui, al paragrafo 15,
egli ritiene che «difficilmente si possa dubitare del fatto che l’art. 5, n. 1 [della direttiva 77/388/CEE, ai sensi del quale
“[s]i considera ‘cessione di bene’ il trasferimento del potere di disporre di un bene materiale come proprietario”], si riferisce
al diritto nazionale per determinare la portata dei diritti di proprietà trasferiti».
49
–
V. [OSCURATO:PERSONA], «Perspectives on the codification of the law of property, an overview» [OSCURATO:PERSONA] of [OSCURATO:PERSONA],
Vol. 5, (1997), pagg. 497‑504, in particolare pag. 503.
50
–
V. supra, paragrafo 74. Altrettanto inaccettabile sarebbe l’alternativa consistente nell’interpretare il concetto di possesso
in base al diritto dello Stato membro nel quale il soggetto interessato ha trasferito la sua residenza abituale. Anche in
questo caso vi sarebbe mancanza di uniformità nell’interpretazione e di fatto verrebbe interamente lasciata la decisione di
concedere l’esenzione al suddetto Stato membro.