CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 15 ottobre 2021
Cassazione n. 00914/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/02/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIfd a tp-avV:iso-atle-p-art i ; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letti i ricorsi rispettivamente proposti nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe indicata; esaminati gli atti ed il provvedimento impugnato; ritenuto che i ricorsi sono inammissibili, in quanto proposti avverso una sentenza applicativa della pena ex art. 599-bis cod. proc. pen., deducendo un motivo non consentito in questa Sede (ossia l'erronea qualificazione giuridica del fatto, sul rilievo che lo stesso sarebbe sussumibile nella diversa e meno grave ipotesi di reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990), senza considerare che, in tema di concordato in appello, sono inammissibili le doglianze volte a censurare la qualificazione giuridica del fatto (Sez. 6, n. 41254 del 04/07/2019, Leone, Rv. 277196), in quanto l'accordo delle parti in ordine ai punti concordati (nel caso di specie attinenti alla determinazione della pena, previa rinuncia a tutti gli altri motivi di appello) implica altresì la rinuncia a dedurre nel successivo giudizio di legittimità ogni diversa doglianza, anche se relativa a questione rilevabile di ufficio, con l'unica eccezione dell'irrogazione di una pena illegale (che nel caso di specie non è sotto alcun profilo ravvisabile); ritenuto che, in tal caso, la Corte provvede a dichiarare l'inammissibilità con ordinanza "de plano" ex art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Oboroceanu, Rv. 272014); rilevato che all'inammissibilità dei ricorsi conseguono le pronunce di cui all'art.616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15/10/2021. Il Consigliere estensore Il PresiOente [OSCURATO:PERSONA]