CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 8 aprile 2026
Cassazione n. 08717/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione in persona del legalerappresentante pro tempore-intimati-avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] PUGLIA n. 2753/2024 depositata il 25/07/2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 05/02/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].La DP di Lecce dell’AE, in recepimento degli esiti di verifica fiscale dellaGdF-Tenenza di Tricase compendiati in PVC, notificava a [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA],Numero registro generale 1356/2025Numero sezionale 1164/2026Numero di raccolta generale 8717/2026Data pubblicazione 08/04/2026l.r. e socio al 97% di [OSCURATO:SOCIETA]., l’avviso diaccertamento n. TVM030103730/2016, relativo all’anno di imposta 2011,mediante il quale, ai sensi dell’art. 41-bis d.P.R. 29 settembre 1973, n.600, accertava per l’a.i. 2011 maggiori ricavi per € 257.782,00 rilevanti aifini di IRES, IRAP ed IVA, con liquidazione di maggiori imposte, interessi esanzioni.Rileva la sentenza in epigrafe:«In particolare, il rinvenimento di documenti informatici extracontabilirelativi alle prestazioni di manutenzione ed assistenza su depuratorieseguite nel corso di vari anni e le conseguenti indagini finanziarie relativealle movimentazioni bancarie consentivano all’Ufficio di contestarel’omessa contabilizzazione di ricavi e di individuare operazioni di addebitonon giustificate».Specifica il ricorso per cassazione:«A seguito di verifica […] svolta nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA].,esercente l’attività di “commercio al dettaglio di prodotti vari condimostrazione” nel settore della depurazione delle acque, i militaririnvenivano documentazione extracontabile (in particolare, dei databasecontenenti dati relativi alle installazioni eseguite nei vari anni nei confrontidi diversi soggetti) e riscontravano delle irregolarità contabili riguardo alleprestazioni di assistenza e manutenzione degli impianti di depurazionedelle acque eseguite nel corso di vari anni.I verbalizzanti, inoltre, effettuavano le indagini finanziarie nei confrontidella società e dei soci [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] […], dacui emergevano operazioni di addebito non giustificate per € 163.334,60,di cui € 147.410,60 relativi ai conti intestati a [OSCURATO:PERSONA] ed €15.924,00 relativi ai conti intestati alla società. Tali operazioni venivanoconsiderate acquisti non regolarizzati ai fini [dell’]IVA».L’Ufficio, inoltre, notificava al [OSCURATO:PERSONA], in ragione della sua duplicequalità,Numero registro generale 1356/2025Numero sezionale 1164/2026Numero di raccolta generale 8717/2026Data pubblicazione 08/04/2026- l’avviso di accertamento n. TVM070103735/2016 mediante il qualeaccertava per l’a.i. 2011 maggiori ritenute per € 964,72 in considerazionedella partecipazione non qualificata (3%) detenuta dal Terres ex art. 27d.P.R. n. 600 del 1973;- l’avviso di accertamento n. TVM010103733/2016 mediante il qualeaccertava per l’a.i. 2011 un maggior reddito di capitale per € 124.324,00sulla base di quanto accertato in capo a [OSCURATO:PERSONA].I contribuenti impugnavano i rispettivi avvisi di accertamento conseparati ricorsi.La CTP di Lecce, dopo aver disposto CTU, con sentenza n.247/05/2019 emessa il 4 febbraio 2019, accoglieva i ricorsi riuniti,“rileva[ndo] la inconsistenza probatoria degli avvisi di accertamentoimpugnati”; “infatti: - non sono stati rinvenuti, nemmeno dai verificatori,documenti di qualunque natura riguardanti eventuali contratti diassistenza stipulati proprio ed esclusivamente dalla ditta ricorrente; - ilC.T.U., in modo condivisibile, ha indicato puntualmente adeguategiustificazioni circa i movimenti finanziari rilevati dai verificatori”.Proponeva appello l’Ufficio.Secondo la sentenza impugnata, “nelle more dell’odierna udienza [ditrattazione] l’Ufficio appellante depositava telematicamentedocumentazione dalla quale si evince che gli appellati hanno presentatodomanda di definizione della lite pendente n. TVM 200397/2023, ai sensidell’articolo 1, commi da 186 a 202, della legge 29 dicembre 2022, n.197, provvedendo in data 20 settembre 2023 al pagamento della primarata”.Secondo il ricorso, invece, il [OSCURATO:PERSONA] presentava istanza di definizione exart. 1, commi da 186 a 202, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, inrelazione solo all’avviso n. TVM010103733/2016 e l’Ufficio, preso attodella regolarità della definizione, instava per l’estinzione del giudizio “inparte qua”.Numero registro generale 1356/2025Numero sezionale 1164/2026Numero di raccolta generale 8717/2026Data pubblicazione 08/04/2026La CGT2, con la sentenza in epigrafe, così, a termini di dispositivo,decideva: “[OSCURATO:PERSONA], in riforma dell’impugnata sentenza, dichiaral’estinzione del processo per cessata materia del contendere. Spesecompensate”, osservando, in motivazione, che “la documentazione in attiimpone, in armonia con quanto oggi richiesto dalle parti, di dichiararecessata la materia del contendere”.Propone ricorso per cassazione l’Agenzia delle entrate con due motivi.I contribuenti restano intimati.RAGIONI DELLA DECISIONECon il primo motivo si denuncia: “Violazione e falsa applicazionedell’art. 1, comma 195, della legge 29 dicembre 2022 n. 197, in relazioneall’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.”.“La domanda per aderire alla definizione agevolata va presentata perciascuna controversia autonoma”. “Anche nel caso di riunione di più ricorsioccorre ugualmente presentare una distinta domanda per ciascun attoimpugnato”. “Come si evince infatti dalla ‘comunicazione della regolaritàdella definizione della lite’, depositata dall’Ufficio il 14 marzo 2024 […],presso la Corte di Giustizia Tributaria di II grado, la richiesta di estinzioneriguardava esclusivamente la domanda presentata dal socio in meritoall’avviso di accertamento emesso nei suoi confronti”.Con il secondo motivo si denuncia: “Omesso esame di un fattodecisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti, in relazioneall’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.”. “La medesima questione puòessere sottoposta all’analisi di codesta Ecc.ma Corte anche sotto il diversoprofilo dell’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è statooggetto di discussione tra le parti”. “Non sussiste la preclusione di cuiall’art. 360, comma 4, c.p.c. (già art. 348-ter c.p.c.), atteso che lapronuncia di appello non ha confermato la decisione di primo grado per lestesse ragioni, inerenti ai medesimi fatti, poste a base della decisioneimpugnata”.Numero registro generale 1356/2025Numero sezionale 1164/2026Numero di raccolta generale 8717/2026Data pubblicazione 08/04/2026È fondato il primo motivo, con assorbimento del secondo.L’all. 19 al ricorso per cassazione contiene una “comunicazione dellaregolarità della definizione della lite istanza di estinzione” diretta alla CGT2in ordine a “Ricorso n. TVM 3019653 notificato il 18/09/2019 Corte diGiustizia Tributaria di secondo grado della Puglia N.R.G.: 002873/2019Sez. n. 22 Atto impugnato: Avv. accertamento PF TVM010103733-2016(2011) Soggetto: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] fiscale: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]”. Amezzo di essa, “l’Ufficio comunica che: • il 21 settembre 2023 (prot. n.23092116013840154) è stata trasmessa in via telematica la domanda didefinizione della lite pendente n. TVM 200397/2023, ai sensi dell’articolo1, commi da 186 a 202, della legge 29 dicembre 2022, n. 197; • ilcontribuente, il 20 settembre 2023, ha effettuato il pagamento della ratan. 1 di 20 di euro 1.122,00 senza compensazioni per il perfezionamentodella definizione; • risultano sussistenti gli ulteriori requisiti previsti dallanorma; • pertanto, la domanda di definizione è risultata regolare; • diconseguenza, è cessata la materia del contendere”. Indi l’Ufficio “chiedeche codesta Corte di Giustizia Tributaria dichiari, ai sensi dell’articolo 46del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, l’estinzione del giudizioper cessazione della materia del contendere”.La sentenza impugnata, pur correttamente individuando la “domandadi definizione della lite pendente n. TVM 200397/2023, ai sensidell’articolo 1, commi da 186 a 202, della legge 29 dicembre 2022, n.197”, tuttavia pretermette che la stessa è riferita unicamente all’avviso“personale” diretto al [OSCURATO:PERSONA] n. TVM010103733/2016.Ora, nel dichiarare l’estinzione dell’intero giudizio, involgente altresìl’impugnazione degli avvisi n. TVM030103730/2016 e n.TVM070103735/2016, la sentenza impugnata incorre nella violazionedell’art. dell’art. 1, comma 195, l. n. 197 del 2022, a termini del quale“entro il 30 giugno 2023 per ciascuna controversia autonoma è presentatauna distinta domanda di definizione agevolata esente dall’imposta di bolloNumero registro generale 1356/2025Numero sezionale 1164/2026Numero di raccolta generale 8717/2026Data pubblicazione 08/04/2026ed effettuato un distinto versamento. Per controversia autonoma siintende quella relativa a ciascun atto impugnato”.Invero, presentata dal [OSCURATO:PERSONA] definizione solo per il suddetto avviso n.TVM010103733/2016, la CGT2 non avrebbe potuto dichiarare l’estinzionedell’intero giudizio, ma soltanto di quella frazione di esso involgente, quale“controversia autonoma”, l’avviso medesimo.In ragione di quanto precede, la sentenza impugnata deve esserecassata con rinvio affinché il giudice d’appello celebri il giudizio inriferimento agli avvisi n. TVM030103730/2016 e n. TVM070103735/2016estranei alla definizione promossa dal [OSCURATO:PERSONA], provvedendo altresì,all’esito, alla regolazione tra le parti delle spese, comprese quelle delgrado. P.Q.MIn accoglimento del ricorso, cassa la sentenza impugnata con rinvioalla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia, in diversacomposizione, per la celebrazione del giudizio in riferimento agli avvisi n.TVM030103730/2016 e n. TVM070103735/2016 e per le spese.Così deciso a Roma, lì 5 febbraio 2026.Il Presidente