CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 15 settembre 2026
Cassazione n. 25323/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
, Via B. MARLIANO14, DOM. DIG., presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA]([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), che lo rappresenta e difende-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, via degli SCIPIONI268, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]),che la rappresenta e difende-controricorrente-avverso la SENTENZA del [OSCURATO:PERSONA] 2222/2024 depositata il[OSCURATO:DATA_NASCITA]Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi adichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;Numero registro generale 11532/2024Numero sezionale 527/2026Numero di raccolta generale 25323/2026Data pubblicazione 15/09/2026Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo; P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della partecontroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro750,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%,agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.Così deciso in Roma, il 14/09/2026