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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 13649/2023

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/10/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; R.G.N. 39473/2022 premesso che con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Torino confermava la pronuncia di primo grado cori la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato in relazione al reato di cui all'art. 385 cod. pen.; che avverso tale sentenza ha presentato ricorso l'imputato deducendo vizio di motivazione in relazione alla mancata applicazione dell'art. 131-bis cod. pen.; ritenuto che il ricorso sia inammissibile, perché il motivo è stato presentato per ragioni diverse da quelle consentite dalla legge, dato che l'imputato ha reiterato questioni esaminate e decise in maniera adeguata dalla sentenza gravata che ha escluso l'applicabilità dell'art. 131-bis cod. pen. per la gravità del fatto e per i precedenti penali, di cui uno anche specifico, sintomatici di abitualità (v. pag. 2 provv. impugn.); che dalla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo fissare nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/10/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; R.G.N. 39473/2022 premesso che con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Torino confermava la pronuncia di primo grado cori la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato in relazione al reato di cui all'art. 385 cod. pen.; che avverso tale sentenza ha presentato ricorso l'imputato deducendo vizio di motivazione in relazione alla mancata applicazione dell'art. 131-bis cod. pen.; ritenuto che il ricorso sia inammissibile, perché il motivo è stato presentato per ragioni diverse da quelle consentite dalla legge, dato che l'imputato ha reiterato questioni esaminate e decise in maniera adeguata dalla sentenza gravata che ha escluso l'applicabilità dell'art. 131-bis cod. pen. per la gravità del fatto e per i precedenti penali, di cui uno anche specifico, sintomatici di abitualità (v. pag. 2 provv. impugn.); che dalla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo fissare nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il
Sentenza Cassazione n. 13649/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris