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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 05926/2023

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A CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILEcomposta dai signori magistrati: Oggetto: dott. [OSCURATO:PERSONA] Presidente [OSCURATO:PERSONA] (ART. 617C.P.C.) dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] P.[OSCURATO:PERSONA] Consigliere dott.[OSCURATO:PERSONA] Consigliere relatore A d. 08 / 02/2023 C .

C . dott.[OSCURATO:PERSONA] Consigliere R.G. n. 5591 /20 21 ha pronunciato la seguente Rep. _________________ ORDINANZA sul ricorso iscritto al numero 5591del ruolo generale dell’anno 2021, proposto da [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 46T49 G616C) rappresentata e difesa, giusta procura allegata in calce al ri- corso, dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 50P28 G942J) -ricorrente- nei confronti di A.S.U.R.Marche, [OSCURATO:PERSONA] delle Marche (C.F.: 02175860424), in persona del Direttore Generale, legale rappresentante pro tempore rappresentato e difeso, giusta procura allegata in calce al con- troricorso, dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 67L28 G1570) -controricorrente- nonché [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. (C.F.: 03053920165), in persona del legale rappresentante pro tempore -intimata- per la cassazione della sentenza del Tribunale di Ancona n. 858/2020, pubblicatain data 8 luglio 2020; udita la relazione sulla causa svolta alla camera di consiglio dell’8 febbraio 2023dal consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Fatti di causa Ric. n. 5591/2021 –Sez. 3 – A d. 8 febbraio 2023 – Ordinanza – Pagina 2 di 4 [OSCURATO:PERSONA] pignorato le disponibilità della ASUR Marche presso l’istituto tesoriere Banca delle Marche S.p.A. (oggi UBI Banca S.p.A.).Il giudice dell’esecuzione, dopo la dichiarazione di quantità ed il rigetto di una opposizione all’esecuzione pro- posta dall’amministrazione debitrice, ritenuto non esigibile il credito azionato, ha disatteso l’istanza di assegnazione e dichia- rato l’estinzione della procedura esecutiva.

Il creditore procedente ha proposto opposizione agli atti esecu- tivi, ai sensi dell’art. 617 c.p.c., avverso tale provvedimento.

L’opposizione è stata respintadal Tribunale di Ancona. [OSCURATO:PERSONA], sulla base di un unicomotivo.

Resiste con controricorso la ASUR Marche.

Non hasvolto attività difensiva in questa sede l’altra intimat a .

Èstata disposta la trattazione in camera di consiglio, in appli- cazione degli artt. 375e 380 bis .1 c.p.c. .

L’azienda controricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c..

Ragioni della decisione 1.Risulta preliminare ed assorbente la verifica dell’ammissibi- lità del ricorso, che sortisce esito negativo, per un duplice or- dine di ragioni. 1.1In primo luogo, la ricorrente [OSCURATO:PERSONA] si qualifica erede della parte del giudizio di merito, [OSCURATO:PERSONA], ma non chiarisce nel ricorso i fatti che avrebbero determinato l’ac- quisto di tale qualità e, tanto meno, ne fornisce adeguata do- cumentazione; neanche precisa se vi siano eventualmente altri eredi.

Secondo l’indirizzo consolidato di questa Corte «in tema di le- gittimazione attiva, incombe alla parte che ricorre per cassa- zione, nella qualità di erede della persona che fece parte del giudizio di merito, l’onere di dimostrare, per mezzo delle pro- duzioni documentali consentite dall’art. 372 c.p.c., il decesso della parte originaria e la propria qualità di erede; in difetto, il Ric. n. 5591/2021 –Sez. 3 – A d. 8 febbraio 2023 – Ordinanza – Pagina 3 di 4 ricorso deve essere dichiarato inammissibile per mancanza di prova della legittimazione ad impugnare, nessun rilievo assu- mendo la mancata contestazione di tale legittimazione ad opera della controparte, trattandosi di questione rilevabile d’ufficio» (Cass., Sez.

L, Sentenza n. 1943 del 27/01/2011, Rv. 616085 – 01; in senso conforme: Sez. 1 , Sentenza n. 13685 del 13/06/2006, Rv. 589526 –01; Sez. 2 , Sentenza n. 22244 del 17/10/2006, Rv. 592968 –01; Sez. 2 , Sentenza n. 15352 del 25/06/2010, Rv. 613693 –01; Sez. 2 , Sentenza n. 25344 del 15/12/2010, Rv. 615205 –01; Sez. 1, Ordinanza n. 24050 del 26/09/2019, Rv. 655307 -01).

Nella specie, l’indicato onere non risultaadempiuto dalla ricor- rente, il che determina l’inammissibilità del ricorso. 1.2In ogni caso, il ricorso è altresì tardivo.

La sentenza impugnata risulta pubblicata in data 8 luglio 2020.

Il giudizio di primo grado ha avuto inizio nell’anno 2016.

Es- sendo quindi applicabile l’art. 327 c.p.c., nella formulazione successiva alla modifica di cui alla legge 18 giugno 2009 n. 69, il termine cd. lungo per impugnare è di sei mesi dalla pubblica- zione della sentenza.

Il termine per la notificazione del presente ricorsoè quindi sca- duto in data 8 gennaio 2021.

Non è applicabile nella specie la sospensione feriale dei termini, trattandosi di opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell’art. 617 c.p.c., cioè di un giudizio in materia di esecuzione forzata (ex plurimis: Cass., Sez. 6 -3, Ordinanza n. 5475 del 28/02/2020, Rv. 657297 – 01; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 3542 del 13/02/2020, Rv. 657017 –01).

Il ricorso risulta datato 8 febbraio 2021e notificato, a mezzo P.E.C., in pari data.

Esso è dunque tardivo e, come tale, inammissibile. 2.Il ricorso è dichiarato inammissibile.

Ric. n. 5591/2021 –Sez. 3 – A d. 8 febbraio 2023 – Ordinanza – Pagina 4 di 4 Per le spese del giudizio di cassazione si provvede, sulla base del principio della soccombenza, come in dispositivo.

Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibi- lità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, co. 1quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115.

Per questi motivi La Corte: - dichiara inammissibile il ricorso; - condanna la ricorrente a pagare le spese del giudizio di legittimità in favore della amministrazione controricor- rente, liquidandole in complessivi € 17.800,00, oltre € 200,00 per esborsi, nonché spese generali ed accessori di legge.

Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali(ri- getto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibi- lità dell’impugnazione)di cui all’art. 13, comma 1 quater , del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, per il versamento, da parte dellaricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso (se dovuto e nei limiti in cui lo stesso sia dovuto), a nor

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
A CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILEcomposta dai signori magistrati: Oggetto: dott. [OSCURATO:PERSONA] Presidente [OSCURATO:PERSONA] (ART. 617C.P.C.) dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] P.[OSCURATO:PERSONA] Consigliere dott.[OSCURATO:PERSONA] Consigliere relatore A d. 08 / 02/2023 C . C . dott.[OSCURATO:PERSONA] Consigliere R.G. n. 5591 /20 21 ha pronunciato la seguente Rep. _________________ ORDINANZA sul ricorso iscritto al numero 5591del ruolo generale dell’anno 2021, proposto da [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 46T49 G616C) rappresentata e difesa, giusta procura allegata in calce al ri- corso, dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 50P28 G942J) -ricorrente- nei confronti di A.S.U.R.Marche, [OSCURATO:PERSONA] delle Marche (C.F.: 02175860424), in persona del Direttore Generale, legale rappresentante pro tempore rappresentato e difeso, giusta procura allegata in calce al con- troricorso, dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 67L28 G1570) -controricorrente- nonché [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. (C.F.: 03053920165), in persona del legale rappresentante pro tempore -intimata- per la cassazione della sentenza del Tribunale di Ancona n. 858/2020, pubblicatain data 8 luglio 2020; udita la relazione sulla causa svolta alla camera di consiglio dell’8 febbraio 2023dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Fatti di causa Ric. n. 5591/2021 –Sez. 3 – A d. 8 febbraio 2023 – Ordinanza – Pagina 2 di 4 [OSCURATO:PERSONA] pignorato le disponibilità della ASUR Marche presso l’istituto tesoriere Banca delle Marche S.p.A. (oggi UBI Banca S.p.A.).Il giudice dell’esecuzione, dopo la dichiarazione di quantità ed il rigetto di una opposizione all’esecuzione pro- posta dall’amministrazione debitrice, ritenuto non esigibile il credito azionato, ha disatteso l’istanza di assegnazione e dichia- rato l’estinzione della procedura esecutiva. Il creditore procedente ha proposto opposizione agli atti esecu- tivi, ai sensi dell’art. 617 c.p.c., avverso tale provvedimento. L’opposizione è stata respintadal Tribunale di Ancona. [OSCURATO:PERSONA], sulla base di un unicomotivo. Resiste con controricorso la ASUR Marche. Non hasvolto attività difensiva in questa sede l’altra intimat a . Èstata disposta la trattazione in camera di consiglio, in appli- cazione degli artt. 375e 380 bis .1 c.p.c. . L’azienda controricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c.. Ragioni della decisione 1.Risulta preliminare ed assorbente la verifica dell’ammissibi- lità del ricorso, che sortisce esito negativo, per un duplice or- dine di ragioni. 1.1In primo luogo, la ricorrente [OSCURATO:PERSONA] si qualifica erede della parte del giudizio di merito, [OSCURATO:PERSONA], ma non chiarisce nel ricorso i fatti che avrebbero determinato l’ac- quisto di tale qualità e, tanto meno, ne fornisce adeguata do- cumentazione; neanche precisa se vi siano eventualmente altri eredi. Secondo l’indirizzo consolidato di questa Corte «in tema di le- gittimazione attiva, incombe alla parte che ricorre per cassa- zione, nella qualità di erede della persona che fece parte del giudizio di merito, l’onere di dimostrare, per mezzo delle pro- duzioni documentali consentite dall’art. 372 c.p.c., il decesso della parte originaria e la propria qualità di erede; in difetto, il Ric. n. 5591/2021 –Sez. 3 – A d. 8 febbraio 2023 – Ordinanza – Pagina 3 di 4 ricorso deve essere dichiarato inammissibile per mancanza di prova della legittimazione ad impugnare, nessun rilievo assu- mendo la mancata contestazione di tale legittimazione ad opera della controparte, trattandosi di questione rilevabile d’ufficio» (Cass., Sez. L, Sentenza n. 1943 del 27/01/2011, Rv. 616085 – 01; in senso conforme: Sez. 1 , Sentenza n. 13685 del 13/06/2006, Rv. 589526 –01; Sez. 2 , Sentenza n. 22244 del 17/10/2006, Rv. 592968 –01; Sez. 2 , Sentenza n. 15352 del 25/06/2010, Rv. 613693 –01; Sez. 2 , Sentenza n. 25344 del 15/12/2010, Rv. 615205 –01; Sez. 1, Ordinanza n. 24050 del 26/09/2019, Rv. 655307 -01). Nella specie, l’indicato onere non risultaadempiuto dalla ricor- rente, il che determina l’inammissibilità del ricorso. 1.2In ogni caso, il ricorso è altresì tardivo. La sentenza impugnata risulta pubblicata in data 8 luglio 2020. Il giudizio di primo grado ha avuto inizio nell’anno 2016. Es- sendo quindi applicabile l’art. 327 c.p.c., nella formulazione successiva alla modifica di cui alla legge 18 giugno 2009 n. 69, il termine cd. lungo per impugnare è di sei mesi dalla pubblica- zione della sentenza. Il termine per la notificazione del presente ricorsoè quindi sca- duto in data 8 gennaio 2021. Non è applicabile nella specie la sospensione feriale dei termini, trattandosi di opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell’art. 617 c.p.c., cioè di un giudizio in materia di esecuzione forzata (ex plurimis: Cass., Sez. 6 -3, Ordinanza n. 5475 del 28/02/2020, Rv. 657297 – 01; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 3542 del 13/02/2020, Rv. 657017 –01). Il ricorso risulta datato 8 febbraio 2021e notificato, a mezzo P.E.C., in pari data. Esso è dunque tardivo e, come tale, inammissibile. 2.Il ricorso è dichiarato inammissibile. Ric. n. 5591/2021 –Sez. 3 – A d. 8 febbraio 2023 – Ordinanza – Pagina 4 di 4 Per le spese del giudizio di cassazione si provvede, sulla base del principio della soccombenza, come in dispositivo. Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibi- lità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, co. 1quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115. Per questi motivi La Corte: - dichiara inammissibile il ricorso; - condanna la ricorrente a pagare le spese del giudizio di legittimità in favore della amministrazione controricor- rente, liquidandole in complessivi € 17.800,00, oltre € 200,00 per esborsi, nonché spese generali ed accessori di legge. Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali(ri- getto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibi- lità dell’impugnazione)di cui all’art. 13, comma 1 quater , del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, per il versamento, da parte dellaricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso (se dovuto e nei limiti in cui lo stesso sia dovuto), a nor
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