CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 29004/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/09/2024 della CORTE D'[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono con unico atto avverso la sentenza della Corte di Appello di Bologna, che ha confermato quella del del G.u.p. del Tribunale felsineo e condannato [OSCURATO:PERSONA] a mesi dieci di reclusione ed euro 200,00 di multa e [OSCURATO:PERSONA] alla pena di mesi otto giorni venti , di reclusione ed euro 160,00 di multa per i delitti loro rispettivamente ascritti di furto aggravato e utilizzo abusivo della carta di credito; [OSCURATO:PERSONA], quanto al primo motivo di ricorso, che lo stesso lamenta violazione di legge in ordine alla individuazione delle prove indiziarie e vizio di motivazione quanto al riconoscimento della aggravante dell'art. 625 n. 7 cod. pen.: in ordine al primo profilo della doglianza, lo stesso non è consentito come fornnulata, in quanto si deduce una violazione di legge in ordine al governo delle regole di valutazione della prova indiziaria. Inammissibile è, infatti, la deduzione del vizio di violazione di legge in relazione all'asserito malgoverno delle regole di valutazione della prova contenute nell'art. 192 c.p.p. ovvero della regola di giudizio di cui all'art. 533 dello stesso codice, non essendo l'inosservanza delle suddette disposizioni prevista a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità o decadenza, come richiesto dall'art. 606 lett. c) c.p.p. ai fini della deducibilità della violazione di legge processuale (ex multis Sez. 3, n. 44901 del 17 ottobre 2012, F., Rv. 253567; Sez. 3, n. 24574 del 12/03/2015, Zonfrilli e altri, Rv. 264174; Sez. 1, n. 42207/17 del 20 ottobre 2016, Pecorelli e altro, Rv. 271294; Sez. 4, n. 51525 del 04/10/2018, M., Rv. 274191; Sez. U, Sentenza n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027). Né vale in senso contrario la qualificazione del vizio dedotto operata dal ricorrente come error in iudicando in iure ai sensi della lett. b) dell'art. 606 c.p.p., posto che tale disposizione, per consolidato insegnamento di questa Corte, riguarda solo l'errata applicazione della legge sostanziale, pena, altrimenti, l'aggiramento del limite (posto dalla citata lett. c) dello stesso articolo) della denunciabilità della violazione di norme processuali solo nel caso in cui ciò determini una invalidità (ex multis Sez. 3, n. 8962 del 3 luglio 1997, Ruggeri, Rv. 208446; Sez. 5, n. 47575 del 07/10/2016, P.M. in proc. Altoè e altri, Rv. 268404). Ad ogni buon conto, la doglianza si sostanzia in censure di fatto, tese a ottenere una non consentita rilettura del materiale probatorio, mentre la sentenza impugnata offre una motivazione non manifestamente illogica in ordine agli elementi indiziari che vengono correttamente letti, non atomisticamente ma congiuntamente, in sintonia con il principio per cui in tema di valutazione della prova indiziaria, il giudice di merito non può limitarsi ad una valutazione atomistica e parcellizzata degli indizi, né procedere ad una mera sommatoria di questi ultimi, ma deve valutare, anzitutto, i singoli elementi indiziari per verificarne la certezza (nel senso che deve trattarsi di fatti realmente esistenti e non solo verosimili o supposti), saggiarne l'intrinseca valenza dimostrativa (di norma solo possibilistica) e poi procedere ad un esame globale degli elementi certi, per accertare se la relativa ambiguità di ciascuno di essi, isolatamente considerato, possa in una visione unitaria risolversi, consentendo di attribuire il reato all'imputato "al di là di ogni ragionevole dubbio" e, cioè, con un alto grado di credibilità razionale, sussistente anche qualora le ipotesi alternative, pur astrattamente formulabili, siano prive di qualsiasi concreto riscontro nelle risultanze processuali ed estranee all'ordine naturale delle cose e della normale razionalità umana (ex multis Sez. 1, n. 44324 del 18 aprile 2013, P.G., P.C. in proc. Stasi, Rv. 258321; Sez. 1, n. 20461 del 12 aprile 2016, P.C. in proc. Graziadei, Rv. 266941). Quanto al vizio lamentato in odine alla aggravante ritenuta, il motivo è per un verso aspecifico, in quanto si rapporta alla aggravante della esposizione alla pubblica fede, mentre invece la contestazione e la motivazione impugnata danno conto che si verte in tema di furto commesso (e aggravato) in ufficio pubblico, essendo avvenuto in ospedale, quindi l'aggravante è quella diversa prevista «se il fatto è commesso su cose esistenti in uffici o stabilimenti pubblici». A riguardo il motivo di ricorso si risolve nella pedissequa reiterazione di quello già dedotto in appello e puntualmente disatteso dalla Corte di merito, dovendo lo stesso considerarsi non specifico ma soltanto apparente, in quanto omette di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo e altri, Rv. 260608 ; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri, Rv. 243838); [OSCURATO:PERSONA] che il secondo motivo di ricorso - che lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al mancato giudizio di prevalenza delle attenuanti generiche per entrambi gli imputati - è manifestamente infondato implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, che sfugge al sindacato di legittimità qualora non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che, per giustificare la soluzione dell'equivalenza, si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931); considerato che le conclusioni ragionate e argomentate del giudice del merito (si veda pag. 6 della sentenza impugnata) sono, pertanto, corrette e non affette da vizio di motivazione; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 2 luglio