CassazionedecretoSezione 5Decisione del 22 settembre 2022
Cassazione n. 32910/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA SUI ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]tAN [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( ROMANIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/09/2022 della CORTE APPELLO di TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] 1.Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte di Appello di Torino, in parziale riforma della la pronuncia emessa in primo grado nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]. che lo aveva dichiarato colpevole dei reati di lesione aggravata dal uso di un coltello e di porto di coltello senza giustificato motivo, ha dichiarato non doversi procedere in ordine ala contravvenzione di cui al capo B per intervenuta prescrizione, confermando nel resto la decisione del primo giudice. 2. Avverso la predetta sentenza, ricorre per cassazione l'imputato, tramite il proprio difensore di fiducia, deducendo con l'unico motivo articolato, l'inosservanza del termine di comparizione dell'imputato di cui all'art. 601 comma 3 cod. proc. pen. che costituisce nullità ex art. 179 cod. proc. pen. La difesa contesta la tardiva notificazione del decreto di citazione all'imputato, detenuto presso la casa circondariale di Belluno, avvenuta in data 19.09.2022, a seguito della quale l'imputato nominava come proprio difensore l'avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di Verona con revoca delle precedenti nomine e rinunciava a comparire all'udienza. L'avvocato, ricevuta comunicazione il 20.09.2022, il giorno seguente ecc:epiva la nullità della notifica all'imputato per mancato rispetto del termine di comparizione di 20 giorni, previsto dall'art. 601 cod. proc. pen. La nullità veniva eccepita nei termini di cui all'art.181 comma 3 cod. proc, pen. mediante il deposito della suddetta memoria (con invio all'indirizzo di posta elettronica certificata inserito nel Provvedimento del Direttore Generale dei sistemi [OSCURATO:PERSONA] dei Ministero della Giustizia contenente l'individuazione degli indirizzi PEC degli uffici giudiziari destinatari dei depositi di cui all'art.24, comma 4, del d.l. 137/2020). La Corte di merito emetteva sentenza senza pronunciarsi sull'eccezione difensiva e senza disporre la rinnovazione della notifica del decreto di citazione all'imputato nel rispetto del termine di comparizione previsto dall'art.601 cod. proc. pen. L'eccezione circa il mancato rispetto del termine a comparire veniva tempestivamente sollevata il 21 settembre 2022 alle ore 16.41 e veniva sottoposta al relatore tardivamente per un disguido di cancelleria il giorno 23 settembre 2022, quando il dispositivo era già stato depositato il 22 settembre 2022 in cancelleria e consegnato al difensore dell'imputato e al Procuratore Generale lo stesso giorno. La difesa riporta giurisprudenza di legittimità secondo la quale la violazione del termine a comparire di venti giorni di cui all'art.602, comma 3 cod. proc. pen. integra una nullità di ordine generale a regime intermedio relativa all'intervento dell'imputato che deve essere rilevata o dedotta entro i termini previsti dall'art.100 cod. proc, pen., ossia prima che sia deliberata la sentenza di appello.Considerata l'omessa richiesta del precedente difensore di trattazione orale dell'udienza d'appello e lo spirare del termine per avanzare tale richiesta alla data del 20.09.2022, il difensore intervenuto non ha potuto difendere, come avrebbe voluto, cioè adeguatamnete, l'imputato davanti la Corte di merito. La mancata pronuncia sulla memoria difensiva contenente l'eccezione di nullità, verificatasi per un disguido da parte della cancelleria, ha pregiudicato il diritto di difesa dell'imputato e l'esercizio di tale diritto mediante il patrocinio del difensore di fiducia nominato. 3. Il ricorso è stato trattato, ai sensi dell'art. 23, comma 8, del d. I. n. 137 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n.176, che continua ad applicarsi in virtù del comma 2 dell'art. 94 del d.lgs. n. 150/22 per tutti i ricorsi proposti fino al 30 giugno 2023, senza l'intervento delle parti che hanno così concluso per iscritto: il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale presso questa Corte ha concluso chiedendo annullarsi la sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è fondato. Sussiste la inosservanza del termine di comparizione dell'imputato per essersi perfezionata la notificazione del decreto di citazione in appello all'imputato detenuto solo in data 19.9.2022 per l'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], e quindi senza il rispetto del termine minimo a comparire di giorni venti, che va rispettato anche se il processo è celebrato, come nel caso di specie, in via cartolare (cfr. Sez. 5 , Sentenza n. 5739 del 07/02/2022, Rv. 282970 - 01); la conseguente nullità non assoluta, ma a regime intermedio deducibile fino alla pronuncia della sentenza di secondo grado, sebbene ritualmente eccepita in appello con la memoria difensiva depositata il 21.9.22 - dal difensore di fiducia nelle more designato dall'imputato (segnatamente il 20.9.22 una volta appresa la notizia dell'udienza) - non veniva rilevata dalla corte di appello che nella sentenza successivamente depositata in premessa dava atto che per mero disguido della cancelleria la memoria difensiva non era giunta a conoscenza del Collegio. Né si potrebbe ritenere tardiva la memoria depositata dal nuovo difensore dal momento che la designazione di questi interveniva solo in data 20.9.22, all'indomani della tardiva citazione in appello risalenl:e appunto al 19.9.22 (la comunicazione al detenuto presso la casa circondariale era invero avvenuta il 1.7.22 ma l'atto risulta consegnato nelle mani del detenuto solo il 19.9.22), laddove la memoria del precedente difensore, intervenuta prima della tardiva citazione in appello, si limitava a insistere nei motivi di appello. In conseguenza della violazione del termine a comparire e della mancata rilevazione della tardività della notificazione della citazione in appello dell'imputato né il precedente difensore né il nuovo, né l'imputato hanno potuto esercitare appieno il diritto di difesa che — anche - in vista dell'udienza di appello si esplica attraverso un pieno confronto tra parte e difesa che presuppone innanzitutto la conoscenza, da parte dell'imputato, a tempo debito della fissazione dell'udienza affinché possa usufruire dell'intero spazio di valutazione che la legge gli riserva. Né potrebbe rilevare ai fini di una diversa impostazione della questione la circostanza che nei caso di specie l'imputato detenuto avesse rinunciato ad essere presente all'udienza, come da comunicazione del 19.9.22 (resa, non appena aveva avuto notizia della citazione per l'udienza del 22.9.22, contestualmente alla nomina del nuovo dil'ensore). Ed invero, questo Collegio ritiene di non poter condividere quell'orientamento di questa Corte che ha trovato espressione, tra le altre, nella pronuncia Sez. 2, Sentenza n. 34737 del 15/06/2010, Rv. 248241 - 01 (principio ripreso in Sez. 2, Sentenza n. 27550 del 17/05/2019, Rv. 276110 — 01) che ha affermato — sia pure in relazione alla diversa ipotesi della rinuncia dell'imputato detenuto a comparire all'udienza camerale per il riesame di una misura cautelare reale — che tale rinuncia sana la nullità determinata dalla tardiva notifica allo stesso dell'avviso di fissazione dell'udienza medesima, a nulla rilevando che il difensore abbia tempestivamente eccepito tale nullità, atteso che in caso di discrepanza tra il comportamento processuale dell'imputato e quello dei suo difensore prevale la volontà del primo. Innanzitutto, la rinuncia a comparire dell'imputato, ai sensi dell'art. .184, comma 1, cod. proc. pen., sana la nullità di una citazione o di un avviso nella misura in cui essa attesta che in realtà l'imputato nonostante la nullità è venuto a conoscenza della citazione, tuttavia essa, allorquando intervenga non in caso di omessa citazione ma di violazione del termine minimo a comparire, ove supportata, come nella fattispecie in esame, dall'eccezione difensiva che abbia appunto fatto rilevare il mancato rispetto di tale termine nell'interesse dell'imputato evidenziando le ripercussioni che esso ha ingenerato sul diritto di difesa, avendo comportato a valle anche la designazione tardiva dello stesso difensore con conseguenze sulle sue stesse concrete possibilità di difesa, non può ritenersi esplicativa di quel medesimo effetto che la stessa assume in caso di omessa citazione (cui non siano conseguiti effetti pregiudizievoli che a rigore la difesa potrebbe in ogni caso evidenziare a fronte di una rinuncia che ha pur sempre una valenza circoscritta alla difesa diretta in giudizio da parte dell'interessato che rinunciando a presenziare vi abdica), lasciando, la rinuncia a comparire, in una siffatta ipotesi, impregiudicato il diverso piano della effettività della difesa (che implica per legge un determinato spazio valutativo che deve intercorrere tra la notizia dell'udienza e quest'ultima affinché l'imputato possa esplicare con adeguatezza tutte le valutazioni del caso ed esercitare i diritti che gli sono riconosciuti in previsione della udienza medesima e ciò anche unitamente al difensore che ha eventualmente inteso nominare. Diverso ovviamente il caso in cui nonostante la violazione del termine di comparizione la parte compaia all'udienza e nulla venga eccepito al riguardo, o rinuncia a comparire e nulla di concreto sul piano della lesione del diritto di difesa, eccepisca il difensore). 2. Dalle ragioni sin qui esposte deriva che la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio ad altra Sezione della Corte di Appello di Torino per nuovo giudizio. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata con rinv