CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 27 ottobre 2021
Cassazione n. 43686/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] DI FIRENZEnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] Avverso l'ordinanza del G.i.p. del Tribunale di Firenze del 21 giugno 2021 udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] 1. Il P.m. presso il Tribunale di Firenze propone ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del G.i.p. del Tribunale di Firenze del 21 giugno 2021 con la quale non è stato convalidato il fermo degli indagati, disposto ad iniziativa della p.g. che individuava (a distanza di 36 ore dalla rapina aggravata in danno di un soggetto cui venivano altresì arrecate lesioni) i responsabili del fatti, tutti cittadini stranieri, irregolarmente soggiornanti sul territorio nazionale, due di essi gravati da precedenti e da altre misure cautelari, tutti privi di documenti di identità e in passato identificati dalle forze di polizia con generalità spesso diverse. 2. Il P.M. ricorrente deduce con unico motivo violazione di legge, in relazione agli artt. 384 e 391 cod. proc. pen.; dagli atti di indagine emergevano specifici elementi oggettivi da cui era corretto desumere il fondato pericolo di fuga degli indagati, anche in relazione al profilo dell'impossibilità di identificare i soggetti raggiuti da gravi indizi di colpevolezza; il provvedimento impugnato, al contrario, aveva valutato la fondatezza del pericolo sulla scorta del parametro previsto dall'art. 274, lett. B) cod. proc. pen., ritenendo comunque che gli elementi indicati nel provvedimento precautelare non fossero idonei a fondare il pericolo di fuga degli indagati. 3. La Corte ha proceduto all'esame del ricorso con le forme previste dall'art. 23, comma 9, dl. 28 ottobre 2020, n. 137. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. In tema di fermo di polizia giudiziaria, adottato ai sensi dell'art. 384, comma 2, cod. proc. pen., premesso che la fondatezza del pericolo di fuga va verificata con valutazione ex ante, desumendo da elementi concreti la rilevante probabilità che l'indagato si possa dare alla fuga (Sez. 2, n. 52009 del 04/10/2016, Grosso, Rv. 268511 - 01), la nozione di pericolo di fuga va intesa come condizione nella quale il soggetto abbia già realizzato lo scopo di sottrarsi, in modo per lui sufficientemente sicuro, alle ricerche della giustizia, come quando l'indiziato si sia immediatamente allontanato dal luogo del fatto e sia rimasto momentaneamente irreperibile (Sez. 2, n. 48367 del 20/10/2011, Cerreto, Rv. 252048 - 01). Il tenore testuale della norma, poi, impone di differenziare la valutazione richiesta per apprezzare il pericolo di fuga; mentre ove questo sia posto a fondamento dell'applicazione di misure cautelari, la norma dell'art. 274, lett. B) cod. proc. pen., richiede lo specifico requisito della concretezza ed attualità del pericolo, la disposizione dell'art. 384 cod. proc. pen. invece non contempla tali caratteristiche, prevedendo unicamente la "fondatezza" del pericolo. L'ordinanza impugnata ha pertanto richiamato in modo erroneo la disposizione dell'art. 274 cod. proc. pen. per individuare i requisiti del pericolo di fuga che legittima l'adozione della misura cautelare del fermo ad opera della polizia giudiziaria. A ciò va aggiunto che la valutazione degli elementi rappresentati nelle richiesta di convalida dell'ufficio del P.M. è stata condotta in modo parziale e svilendo il complesso degli elementi rappresentati; l'ordinanza, infatti, non ha tenuto conto dell'insieme dei dati raccolti dalla polizia giudiziaria (che aveva segnalato il tempo trascorso dal momento della commissione del reato, la difficoltà • nel rintracciare i soggetti indiziati, la condizione soggettiva legata non solo al dato della cittadinanza straniera, ma altresì all'assenza di radicamento sul territorio e alle obiettive difficoltà di identificazione, sulla scorta della documentata frequenza nel rilasciare false generalità, spesso diverse, condizione che rendeva evidente l'impossibilità dell'identificazione dei soggetti ricercati, elemento che testualmente consente di affermare la sussistenza del pericolo di fuga dell'indagato: Sez. 2, n. 15315 del 07/04/2010, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 246917 - 01). 2. Il provvedimento va, pertanto, annullato senza rinvio in ragione dell'esaurimento della fase incidentale in cui è stata emessa l'ordinanza impugnata, riconoscendo la legittimità dell'operato della polizia giudiziaria. P.Q.M. Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata per essere stato il fermo legittimamente eseguito. Così deciso il 27/10/2021 [OSCURATO:PERSONA] liere Estensore Il