Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE/2021
ECLI:EU:C:2021:374
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62020CO0641_INF
Ordinanza della Corte (Nona Sezione) del 5 maggio 2021 –
CPAS de Liège
(Causa C‑641/20) (
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)
«Rinvio pregiudiziale – Spazio di libertà, sicurezza e giustizia – Direttiva 2008/115/CE – Rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare – Decisione di rimpatrio – Ricorso giurisdizionale – Diritto di soggiorno provvisorio e diritto alle prestazioni sociali durante il periodo di pendenza del ricorso»
1.
Questioni pregiudiziali – Risposta che non dà adito a ragionevoli dubbi – Risposta chiaramente desumibile dalla giurisprudenza – Applicazione dell’articolo 99 del regolamento di procedura
(Art. 267 TFUE; Regolamento di procedura della Corte, art. 99)
(v. punti 20, 21)
2.
Controlli alle frontiere, asilo e immigrazione – Politica di immigrazione – Rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare – Direttiva 2008/115 – Ricorso avverso una decisione di rimpatrio – Normativa nazionale che non conferisce effetto sospensivo al ricorso presentato contro siffatta decisione adottata, in seguito alla revoca dello status di rifugiato, nei confronti di un cittadino di un paese terzo affetto da una grave malattia – Esecuzione di detta decisione idonea ad esporre tale cittadino al serio rischio di deterioramento grave ed irreversibile del suo stato di salute – Inammissibilità – Assenza di diritto provvisorio di soggiorno e alla presa in carico delle necessità primarie di tale cittadino fino alla decisione sul ricorso – Inammissibilità – Automatico effetto sospensivo di tale ricorso dinanzi ad un’istanza giurisdizionale – Obblighi del giudice nazionale – Portata
[Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 19, § 2, e 47; direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2008/115, art. 3, punti 4, 5, 13 e 14, § 1, b); direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2011/95, art. 11]
(v. punti 26-29, 32 e dispositivo)
[OSCURATO:PERSONA] articoli 5 e 13 della direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, letti alla luce dell’articolo 19, paragrafo 2, e dell’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, nonché l’articolo 14, paragrafo 1, lettera b), di tale direttiva, devono essere interpretati nel senso che ostano ad una normativa nazionale che non conferisce un effetto sospensivo automatico al ricorso proposto da un cittadino di un paese terzo avverso una decisione di rimpatrio, ai sensi dell’articolo 3, punto 4, di detta direttiva, di cui questi sia destinatario a seguito della revoca del suo status di rifugiato da parte dell’autorità competente, in applicazione dell’articolo 11 della direttiva 2011/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, recante norme sull’attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta, e, correlativamente, un diritto provvisorio di soggiorno e alla presa in carico dei suoi bisogni primari fino alla decisione sul ricorso, nel caso eccezionale in cui il cittadino interessato, affetto da una malattia grave, possa essere esposto, in conseguenza dell’esecuzione della decisione di cui trattasi, ad un serio rischio di deterioramento grave e irreversibile del proprio stato di salute. In tale contesto, il giudice nazionale, investito di una controversia il cui esito sia legato a un’eventuale sospensione degli effetti della decisione di rimpatrio, deve considerare che il ricorso presentato avverso tale decisione è dotato, ipso iure, di effetto sospensivo, qualora tale ricorso contenga un’argomentazione, che non appaia manifestamente infondata, volta a dimostrare che l’esecuzione della suddetta decisione esporrebbe il cittadino di un paese terzo ad un serio rischio di deterioramento grave e irreversibile del suo stato di salute.
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GU C 44 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA]
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